IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione per la  tutela  e  la
valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», con sede  in  Altamura
(Bari),  strada  prov.  Camogli  n.  17,  intesa   ad   ottenere   la
registrazione della denominazione «Lenticchia di Altamura», ai  sensi
del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 85488 del 17 novembre 2016 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  della  «Lenticchia  di  Altamura»,  ha   chiesto   la
protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi  dell'art.  9,
comma 1, del predetto regolamento (UE)  n.  1151/2012,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque   responsabilita',
presente e futura,  conseguente  all'eventuale  mancato  accoglimento
della citata istanza di riconoscimento della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  «Lenticchia
di Altamura», in attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per  la
tutela e la valorizzazione della «Lenticchia di  Altamura»,  assicuri
la protezione a  titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione «Lenticchia di Altamura», secondo  il  disciplinare  di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio  a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione «Lenticchia di Altamura».