IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro stato membro o di un Paese terzo; Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014, con il quale si ribadisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del regolamento stesso commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone, tra l'altro, che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla medesima disposizione; Considerato che gli stati membri possono subordinare tale responsabilita' alle infrazioni da parte dell'impresa previste dal primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; Considerato altresi' che l'art. 10, comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, prescrive che stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l'impresa di trasporto non puo' essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa; Considerato che, fatte salve le altre prescrizioni ivi previste, tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto previsti dall'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del regolamento stesso; Considerato altresi' che il regolamento (UE) n. 165/2014 ribadisce l'obbligo per le imprese di trasporto di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente; Considerato che il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, prescrive, tra l'altro, che le imprese sono tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 ed attribuisce una responsabilita' diretta delle imprese di autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni; Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese dal citato art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa dal piu' volte citato regolamento (UE) n. 165/2014, puo' costituire elemento di valutazione per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione di cui all' art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada; Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni uniformi in materia di formazione ed informazione dei conducenti, nonche' di controllo sull'attivita' degli stessi, affinche' le imprese possano adempiere agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014; Ritenuto che l'attivita' di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un organico provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo sul corretto utilizzo dell'apparecchio tachigrafico, disciplinando gli adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, dalle imprese e dai soggetti erogatori dei corsi, nonche' le caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative procedure d'esame; Considerato che con nota prot. n. 44940 del 30 novembre 2011 l'ufficio legislativo ha precisato che rientra nella competenza istituzionale del Direttore generale fornire tutte le direttive ed istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed uniformita' di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o nazionali; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, art. 4, lettera c), che svolgono la propria attivita', con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 2. Il presente decreto reca altresi' disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull'attivita' degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2,