IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006  relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006
che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili  per  le
infrazioni  commesse  dai  rispettivi   conducenti,   anche   qualora
l'infrazione sia stata commessa sul  territorio  di  un  altro  stato
membro o di un Paese terzo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore  dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del
Consiglio relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014,
con  il  quale  si  ribadisce  che  le  imprese  di  trasporto   sono
responsabili per le infrazioni del regolamento  stesso  commesse  dai
loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice  della  strada
ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone,  tra
l'altro,  che  l'impresa  che,  nell'esecuzione  dei  trasporti,  non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 e'
soggetta  alle  sanzioni  amministrative  previste   dalla   medesima
disposizione; 
  Considerato  che  gli  stati  membri   possono   subordinare   tale
responsabilita' alle infrazioni da parte  dell'impresa  previste  dal
primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento  (UE)
n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)  n.
561/2006; 
  Considerato  altresi'  che  l'art.  10,  comma   3   del   predetto
regolamento (CE) n. 561/2006, secondo  alinea,  prescrive  che  stati
membri possono tener conto  di  ogni  prova  atta  a  dimostrare  che
l'impresa di trasporto non puo'  essere  ragionevolmente  considerata
responsabile dell'infrazione commessa; 
  Considerato che, fatte salve le altre  prescrizioni  ivi  previste,
tra gli  obblighi  a  carico  delle  imprese  di  trasporto  previsti
dall'art. 10, paragrafi 1 e  2,  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006
rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni
per garantire che siano rispettate le  disposizioni  del  regolamento
(CEE) n. 3821/85 e del capo II del regolamento stesso; 
  Considerato altresi' che il regolamento (UE) n. 165/2014  ribadisce
l'obbligo per le imprese di  trasporto  di  garantire  che  i  propri
conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate  per  quanto
riguarda il buon  funzionamento  dei  tachigrafi,  sia  digitali  che
analogici, ed effettuano controlli  periodici  per  garantire  che  i
propri conducenti li utilizzino correttamente; 
  Considerato che il nuovo Codice  della  strada  ed  in  particolare
l'art. 174, comma 14, prescrive, tra l'altro,  che  le  imprese  sono
tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.
561/2006 ed attribuisce una responsabilita' diretta delle imprese  di
autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni; 
  Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese  dal
citato art. 174, comma 14 del nuovo  Codice  della  strada  circa  la
regolare tenuta dei documenti  prescritti  dal  regolamento  (CE)  n.
561/2006,  l'organizzazione  di  specifici  corsi  di  formazione  in
materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di
trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi  da  parte  dei  loro
conducenti  o  dai  conducenti  sottoposti   a   loro   disposizione,
unitamente  all'assolvimento  degli  oneri  di  informazione   e   di
controllo  posti  a  carico  dell'impresa  dal  piu'   volte   citato
regolamento (UE) n. 165/2014, puo' costituire elemento di valutazione
per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione  di  cui  all'
art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada; 
  Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni uniformi in materia
di formazione ed informazione dei conducenti,  nonche'  di  controllo
sull'attivita' degli stessi, affinche' le imprese  possano  adempiere
agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 e  (UE)
n. 165/2014; 
  Ritenuto che l'attivita' di formazione  disciplinata  dal  presente
decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere
nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto  non  si
configura come obbligatoria; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'emanazione   di   un   organico
provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo  sul
corretto utilizzo dell'apparecchio  tachigrafico,  disciplinando  gli
adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva  competenza,
dalle  imprese  e  dai  soggetti  erogatori  dei  corsi,  nonche'  le
caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative  procedure
d'esame; 
  Considerato che con nota  prot.  n.  44940  del  30  novembre  2011
l'ufficio legislativo  ha  precisato  che  rientra  nella  competenza
istituzionale del Direttore generale fornire tutte  le  direttive  ed
istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed  uniformita'
di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o
nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  i  corsi  di  formazione  sul
corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei
conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE)  n.  561/2006,
art. 4, lettera c), che svolgono la propria attivita',  con  o  senza
vincolo di subordinazione, in favore di imprese di  autotrasporto  di
merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a  norma  dei
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 
  2. Il presente decreto reca altresi' disposizioni per assicurare il
corretto  assolvimento  da  parte  delle  imprese  degli   oneri   di
istruzione dei conducenti e di controllo sull'attivita' degli  stessi
di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3,  ed  in
particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento  (CE)
n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2,