IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  che  prevede
l'obbligo alla certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti
non obbligati all'emissione della fattura; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  696,  recante   norme   per   la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23,  con  il
quale e' stata conferita delega al  Governo,  alla  lettera  d),  per
introdurre  norme  per  incentivare,  mediante  una  riduzione  degli
adempimenti amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,
l'utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la   trasmissione
telematica  dei  corrispettivi,  nonche'   adeguati   meccanismi   di
riscontro tra la documentazione in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi
di tracciabilita'  dei  pagamenti,  nonche',  alla  lettera  g),  per
prevedere  specifici  strumenti  di  controllo   relativamente   alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, che  prevede,  ai
fini della elaborazione della  dichiarazione  dei  redditi  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, la  trasmissione  telematica  al  Sistema
tessera  sanitaria  dei  dati  relativi  alle  prestazioni  sanitarie
erogate a partire dal 1° gennaio 2015 nonche' l'art. 3, comma 4,  che
prevede la definizione, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, dei termini e  delle  modalita'  per  la  trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che
danno diritto a  deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni  dall'imposta
diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 185 dell'11 agosto 2015 e recante «Specifiche tecniche e modalita'
operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie
al Sistema tessera  sanitaria,  da  rendere  disponibili  all'Agenzia
delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata»; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  di  attuazione
del citato art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  n.  23  del
2014, recante disposizioni  in  materia  di  trasmissione  telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate
attraverso distributori automatici; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 127 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, possono  essere  individuate  tipologie  di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali,  le
operazioni per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura
ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Emissione del documento commerciale 
 
  1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art.  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai  sensi  dell'art.  12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati  dalla
medesima per effetto di disposizioni di  legge,  regolamentari  o  di
decreti  ministeriali,  e  che  hanno  esercitato  l'opzione  per  la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei
corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni  e
le prestazioni di servizi effettuate con  un  documento  commerciale,
salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di  cui
agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972. 
  2. Il  documento  commerciale  e'  emesso  mediante  gli  strumenti
tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
127 del 2015. 
  3. Il  documento  commerciale  e'  emesso  su  un  idoneo  supporto
cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la  sua
leggibilita', gestione e conservazione nel tempo. 
  4. Previo accordo con il  destinatario,  il  documento  commerciale
puo' essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticita' e
l'integrita'.