IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo, tra l'altro, alla  promozione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo  e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il
rilancio della competitivita' del sistema produttivo,  anche  tramite
il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013,  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali  n.  1201  per  l'erogazione  dei
finanziamenti agevolati, n.  1726  per  gli  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito  capitolo
di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento  quali  i
contributi alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 25 luglio  2016,  n.  172,  recante  l'intervento  del  Programma
operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  in
favore di progetti di ricerca e  sviluppo  negli  ambiti  tecnologici
identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3,  del  citato  decreto  1°
giugno  2016  che  rende  disponibili  per   la   concessione   delle
agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e  sviluppo  l'importo
di € 180.000.000,00, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3 del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, di cui
€  150.000.000,00  per  i  progetti  realizzati  nelle  regioni  meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e  Sicilia)  ed  €
30.000.000,00 per i progetti realizzati nelle regioni in  transizione
(Abruzzo, Molise e Sardegna); 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che
istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio
legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 4763 del  4  agosto
2016, pubblicato nel sito internet istituzionale  in  data  4  agosto
2016  e  oggetto  di  comunicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  187  dell'11  agosto  2016,  e   successive
modifiche e integrazioni, di  attuazione  del  suddetto  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, con il  quale,  tra
l'altro, e' stato stabilito che le  domande  di  agevolazione  devono
essere presentate in via esclusivamente telematica  dalle  ore  10,00
alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi',
a partire dal 17 ottobre 2016; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello  sviluppo  economico  n.  100370  del  18
ottobre 2016 con il quale e' stata disposta a partire dalle ore 19,00
del 18 ottobre 2016 la sospensione dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni; 
  Considerato che, sulla base  dei  dati  messi  a  disposizione  dal
Soggetto gestore  attraverso  la  piattaforma  informatica  dedicata,
risultano  pervenute  nei  termini  di   apertura   dello   sportello
agevolativo 520 domande, per un ammontare complessivo di agevolazioni
richieste pari a circa 793 milioni di euro, di cui n. 445 domande per
progetti da realizzare nelle regioni meno sviluppate, n.  52  domande
per progetti da realizzare nelle  regioni  in  transizione  e  n.  23
domande per progetti da realizzare in ambedue le aree regionali,  per
un ammontare di agevolazioni  richieste  riconducibili  alle  regioni
meno sviluppate pari a circa 700 milioni di euro e  alle  regioni  in
transizione pari a circa 93 milioni di euro; 
  Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto  2016,  n.
186, con la quale  il  CIPE  ha  approvato  il  «Programma  nazionale
complementare  di  azione  e  coesione   imprese   e   competitivita'
2014-2020» con  risorse  complessivamente  stanziate  pari  a  696,25
milioni di euro, di cui 165 milioni per  interventi  di  sostegno  ai
processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese; 
  Considerato che la dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale
complementare di azione e coesione imprese e competitivita' 2014-2020
e' diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi  coerenti
con il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione  di
un bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»; 
  Considerata l'esigenza di garantire una gestione  efficiente  delle
risorse finanziarie del Programma nazionale complementare di azione e
coesione imprese e  competitivita'  2014-2020  e,  nel  contempo,  di
assicurare una piu'  ampia  copertura  finanziaria  dei  progetti  di
ricerca e sviluppo presentati ai sensi del predetto decreto 1° giugno
2016; 
  Considerato  che,  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili,   il
rapporto  di  copertura  delle  domande   presentate   risulta   piu'
favorevole  per  le  regioni  in  transizione  e  che,  pertanto,  il
fabbisogno finanziario per la copertura delle domande di agevolazione
per  tali  regioni  risulta  proporzionalmente  inferiore  a   quello
relativo alle regioni meno sviluppate; 
  Considerato  che  le  risorse  del  suddetto  Programma   nazionale
complementare di azione e coesione imprese e competitivita' 2014-2020
possono essere destinate alle sole regioni meno sviluppate; 
  Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, integrare la  dotazione
finanziaria definita con il predetto decreto 1° giugno  2016  per  le
sole regioni meno sviluppate; 
  Considerata, inoltre,  l'esigenza,  al  fine  di  non  esaurire  la
dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione
e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020 destinata ad interventi
di sostegno ai processi di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  delle
imprese, di utilizzare le risorse di tale programma congiuntamente  a
quelle del Fondo per la crescita sostenibile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  a),
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  giugno  2016
richiamato nelle premesse sono incrementate di: 
    a) € 70.000.000,00,  utilizzando  le  risorse  disponibili  nella
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile; 
    b)  €  70.000.000,00,  a  valere  sulle  risorse  del   Programma
nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita'
2014-2020. 
  2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4,  del  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico   1°   giugno   2016   sono
incrementate di € 2.800.000,00, a valere  sulle  risorse  disponibili
nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile,  per  il  finanziamento  dello  strumento  di  garanzia,
istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015  citato  in
premessa, corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma
1. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la  concessione
delle agevolazioni di cui all'art. 6 del predetto decreto  1°  giugno
2016, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo  realizzati  nelle
regioni meno sviluppate, secondo le seguenti indicazioni: 
    a) le risorse del Fondo per la crescita sostenibile,  per  quanto
specificato nelle premesse, sono utilizzate per  la  concessione  del
finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa  per  una
percentuale pari al 15 per cento; 
    b) le risorse del Programma nazionale complementare di  azione  e
coesione imprese e competitivita' 2014-2020 sono  utilizzate  per  la
concessione dell'eventuale parte del contributo  diretto  alla  spesa
eccedente la percentuale del 15 per cento di cui alla lettera a). 
  4. Per le finalita' di cui al  presente  decreto  ed  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse  di  cui
al comma 1, lettera a), e quelle di cui al comma  2  sono  attribuite
alla sezione del Fondo per  la  crescita  sostenibile  relativa  alla
finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,  lettera  a),  del  medesimo
decreto-legge e trasferite dalla contabilita' speciale n.  1201  alla
contabilita' speciale n. 1726 del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016 
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