IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, come da ultimo modificato dal comma 4-quater dell'art.  20,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art.
11-quinquies») ed, in particolare, il  comma  1,  in  base  al  quale
l'Agenzia del demanio e' autorizzata  con  decreto  direttoriale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   le
amministrazioni che li hanno in uso, a vendere a  trattativa  privata
anche in blocco, beni immobili ad uso non  prevalentemente  abitativo
appartenenti al patrimonio pubblico; 
  Visto il decreto protocollo n. 2016/16708/DLC del 6 dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del  13
dicembre 2016, con il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio  ha
individuato i seguenti beni immobili di proprieta' dello Stato: 
    1) terreno sito in Scandicci (FI), Via Pisana; 
    2) area scoperta sita in Roma, Via Publio Papinio  Stazio  e  Via
Lucio Afranio; 
  Vista la nota n. 17691 del 20 settembre 2016, con la quale il  Capo
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle  finanze  -  premesso
quanto disposto dalla legge di  stabilita'  2014  -  ha  invitato  il
Dipartimento del tesoro e l'Agenzia  del  demanio  ad  assumere  ogni
iniziativa  consentita  dalla  normativa  vigente,  ivi  compresa  la
possibilita'  di  avvalersi   della   procedura   di   cui   all'art.
11-quinquies, mediante il coinvolgimento di investitori interessati; 
  Vista la lettera protocollo n. 17350 del 19 dicembre 2016,  con  la
quale l'Agenzia del demanio ha inviato l'elenco di beni di proprieta'
dello Stato, condiviso con CDP Investimenti Sgr,  da  destinare  alla
vendita ai sensi dell'art. 11-quinquies; 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi di  finanza  pubblica  di  cui  all'art.  11-quinquies,  di
autorizzare l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata  gli
immobili di cui  all'elenco  allegato  alla  citata  lettera  del  19
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  sensi  dell'art.  11-quinquies,  l'Agenzia   del   demanio   e'
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco,  i  beni
immobili di proprieta' dello Stato di cui all'elenco allegato, che fa
parte integrante del presente decreto.