IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-quater dell'art. 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-quinquies») ed, in particolare, il comma 1, in base al quale l'Agenzia del demanio e' autorizzata con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico; Visto il decreto protocollo n. 2016/16708/DLC del 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2016, con il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio ha individuato i seguenti beni immobili di proprieta' dello Stato: 1) terreno sito in Scandicci (FI), Via Pisana; 2) area scoperta sita in Roma, Via Publio Papinio Stazio e Via Lucio Afranio; Vista la nota n. 17691 del 20 settembre 2016, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze - premesso quanto disposto dalla legge di stabilita' 2014 - ha invitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilita' di avvalersi della procedura di cui all'art. 11-quinquies, mediante il coinvolgimento di investitori interessati; Vista la lettera protocollo n. 17350 del 19 dicembre 2016, con la quale l'Agenzia del demanio ha inviato l'elenco di beni di proprieta' dello Stato, condiviso con CDP Investimenti Sgr, da destinare alla vendita ai sensi dell'art. 11-quinquies; Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-quinquies, di autorizzare l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco allegato alla citata lettera del 19 dicembre 2016; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 11-quinquies, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.