IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005,
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204,  come  modificata  dalle
ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14
ottobre 2005, n. 240; 19  ottobre  2005,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  26  febbraio  2008,  n.  48;  16  dicembre  2008,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  febbraio  2009,  n.  27;  3
dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2010,
n. 303; 13 dicembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2013, n. 1;  11  dicembre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  31
ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE,
2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda  i  periodi  della  loro
applicazione»,  con   cui   la   Commissione,   oltre   a   ravvisare
l'opportunita' di mantenere le misure di  protezione  e  sorveglianza
adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio  rappresentato  dalla
propagazione del virus influenzale tipo A,  sottotipo  H5N1  ad  alta
patogenicita'  lineaggio  asiatico,  ha  fatto   presente   che   una
valutazione esterna della rete di reazione di emergenza  dell'Unione,
«Evaluation of the EU rapid response network, crisis  management  and
communication  capacity  regarding   certain   transmissible   animal
diseases» effettuata nel 2012, ha dimostrato  che  gli  Stati  membri
ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione  adottate  a
livello  dell'Unione  in  relazione  alla  comparsa  di  focolai   di
influenza aviaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo  vegetale,  che  modifica  le  direttive  nn.  98/56/CE,
2000/29/CE  e  2008/90/CE  del  Consiglio,  i  regolamenti  (CE)   n.
178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  nonche'  il  regolamento  (CE)  n.   1107/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio e  che  abroga  le  decisioni  nn.
66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Considerato che l'influenza aviaria continua ad evidenziarsi e che,
pertanto, e' necessario mantenere elevato il sistema di  controllo  e
tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli  animali  destinati
alla produzione alimentare e  di  qualsiasi  altra  sostanza  atta  o
destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; 
  Rilevato, in particolare: 
  che nel mese di maggio 2016 e'  stato  confermato  un  focolaio  di
influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H7N7 in  un'azienda
di galline ovaiole allevate all'aperto situata in una  delle  aree  a
maggior rischio di introduzione della malattia e appartenente ad  una
filiera che opera su tutto il territorio nazionale; 
  che, nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti,
anche  in  forza  dei  provvedimenti  immediatamente   adottati   dal
Ministero  della  salute,  i  virus  influenzali   aviari   ad   alta
patogenicita' possono determinare epidemie di  ingente  gravita'  con
rilevanti conseguenze per la produzione avicola  e  possibili  rischi
per la salute umana; 
  che, dall'inizio del mese di novembre 2016  sono  stati  confermati
numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo
H5N8 in Europa, che hanno interessato  Austria,  Croazia,  Danimarca,
Finlandia,  Francia,  Germania,  Olanda,  Polonia,  Romania,  Svezia,
Svizzera e Ungheria; 
  Visto  il  «Working  Document  Sante/11726/2016  Outcome   of   the
evaluation  procedure  of  eradication,  control   and   surveillance
programmes  submitted  by   Member   States   for   Union   financial
contribution for 2017 and following years:  list  of  the  programmes
technically  approved  and  preliminary  amount  allocated  to   each
programme» con il quale, nell'ambito del Comitato permanente  del  30
novembre 2016, la Commissione ha approvato tecnicamente il  Programma
di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per  l'influenza
aviaria per il 2017 presentato dall'Italia il 1° maggio 2016; 
  Vista la nota prot. n. 28107 del 7 dicembre  2016  della  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute, con la quale il Ministero ha  posto  in  essere  misure
straordinarie di monitoraggio e controllo sul territorio nazionale al
fine di scongiurare l'eventuale introduzione  del  virus  influenzale
sierotipo  H5N8  HPAI,  con  particolare  riferimento  alla  verifica
dell'applicazione   delle   misure    di    biosicurezza    contenute
nell'Allegato  A  dell'ordinanza  26  agosto   2005,   e   successive
modificazioni, nonche' all'effettuazione  di  monitoraggi  a  destino
sulle partite del pollame proveniente dai  Paesi  membri  interessati
dall'epidemia H5N8 HPAI di cui sopra; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie sede del Centro nazionale di referenza per  l'influenza
aviaria; 
  Ritenuto necessario, pertanto, nelle more dell'adozione degli  atti
delegati   della   Commissione   derivanti   dall'applicazione    del
regolamento (UE) n. 429/2016, di confermare le misure di biosicurezza
e le altre misure di polizia veterinaria introdotte  con  l'ordinanza
26 agosto 2005 e successive modificazioni, la cui efficacia  cessera'
il 31 dicembre 2016, al fine di ridurre il  rischio  di  trasmissione
del virus influenzale, anche in considerazione della circolazione  di
virus influenzali sottotipi H5  e  H7  a  bassa  patogenicita'  negli
allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione
industriale; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al  comma  1  dell'art.  5-bis  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815  del
30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali  e  il
relativo  finanziamento  per  l'anno  2015  e,  in  particolare,  del
contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «nel Programma di  sorveglianza  del  pollame  e  dei
volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con  il  Working
document  SANTE/11726/2016,  recante   l'approvazione   tecnica   dei
programmi  nazionali  di  eradicazione,  sorveglianza   e   controllo
presentati dagli Stati membri per il  2017  e  gli  anni  successivi,
nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; 
  b) l'Allegato  A  e'  sostituito  dall'Allegato  A  della  presente
ordinanza.