IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2015, n. 87; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l'opportunita' di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' lineaggio asiatico, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione, «Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases» effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell'Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria; Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive nn. 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni nn. 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); Considerato che l'influenza aviaria continua ad evidenziarsi e che, pertanto, e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Rilevato, in particolare: che nel mese di maggio 2016 e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H7N7 in un'azienda di galline ovaiole allevate all'aperto situata in una delle aree a maggior rischio di introduzione della malattia e appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale; che, nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicita' possono determinare epidemie di ingente gravita' con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana; che, dall'inizio del mese di novembre 2016 sono stati confermati numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria; Visto il «Working Document Sante/11726/2016 Outcome of the evaluation procedure of eradication, control and surveillance programmes submitted by Member States for Union financial contribution for 2017 and following years: list of the programmes technically approved and preliminary amount allocated to each programme» con il quale, nell'ambito del Comitato permanente del 30 novembre 2016, la Commissione ha approvato tecnicamente il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria per il 2017 presentato dall'Italia il 1° maggio 2016; Vista la nota prot. n. 28107 del 7 dicembre 2016 della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con la quale il Ministero ha posto in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo sul territorio nazionale al fine di scongiurare l'eventuale introduzione del virus influenzale sierotipo H5N8 HPAI, con particolare riferimento alla verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, nonche' all'effettuazione di monitoraggi a destino sulle partite del pollame proveniente dai Paesi membri interessati dall'epidemia H5N8 HPAI di cui sopra; Acquisito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria; Ritenuto necessario, pertanto, nelle more dell'adozione degli atti delegati della Commissione derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 429/2016, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31 dicembre 2016, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale; Ordina: Art. 1 1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5-bis le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con il Working document SANTE/11726/2016, recante l'approvazione tecnica dei programmi nazionali di eradicazione, sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2017 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»; b) l'Allegato A e' sostituito dall'Allegato A della presente ordinanza.