LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dal decreto  legislativo
del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della  direttiva  2014/91/UE
in materia  di  funzioni  di  depositario,  politiche  retributive  e
sanzioni di taluni organismi di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM), e dal decreto-legge del 14 febbraio  2016,  n.  18
(convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n.  49)
recante disposizioni in materia di gestione collettiva del  risparmio
per favorire il credito alle imprese; 
  Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6,  comma  1;  8,
commi 1; 34, comma 3; 35-bis, comma 2; 35-undecies; 36, comma 2;  37,
comma 5; 40; 41, comma 2; 41-bis, comma 5; 46-bis; 46-ter; 46-quater;
47; 48; 49; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2014/91/UE del  23  luglio  2014  recante  modifica  della  direttiva
2009/65/CE   concernente   il   coordinamento   delle    disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative  in  materia  di  taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche  retributive
e le sanzioni; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  del  17  dicembre  2015,  n.
438/2016, che integra la direttiva 2009/65/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari; 
  Visto il regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
attuativo dell'art. 39 TUF, recante norme per la  determinazione  dei
criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; 
  Visto l'art. 23, comma 3, della legge  28  dicembre  2005,  n.  262
(«Disposizioni per la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei
mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga  a
revisione il contenuto degli atti di regolazione  da  essa  adottati,
per adeguarli all'evoluzione delle condizioni  del  mercato  e  degli
interessi degli investitori e dei risparmiatori; 
  Considerata l'esigenza di uniformare la  vigente  disciplina  della
Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del  risparmio  alla
direttiva del Parlamento e del Consiglio  2014/91/UE  del  23  luglio
2014 concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive
e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative; 
  Considerata l'esigenza di dare attuazione  alla  Parte  II,  Titolo
III, Capo II-quinquies in materia di OICR di credito inserito nel TUF
con decreto-legge  del  14  febbraio  2016,  n.  18  (convertito  con
modificazioni  dalla  legge  dell'8  aprile  2016,  n.  49)   recante
disposizioni in materia di  gestione  collettiva  del  risparmio  per
favorire il credito alle imprese; 
  Considerata l'esigenza di aggiornare e consolidare per  ragioni  di
organicita' e sistematicita' la normativa  della  Banca  d'Italia  in
materia  di  gestione  collettiva  del   risparmio,   contenuta   nel
Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio  2015  (Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio); 
  Sentita la Consob; 
 
                                Emana 
 
l'unito provvedimento che  modifica  il  Regolamento  sulla  gestione
collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19  gennaio
2015. 
  Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno  successivo  a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2016 
 
                                                Il Governatore: Visco