Estratto determina AAM/PPA n. 2021/2016 del 7 dicembre 2016 
 
    Autorizzazione della variazione B.I.a.4.b Modifiche  delle  prove
in  corso  di  fabbricazione  o  dei  limiti  applicati  durante   la
fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di  nuove  prove  e  di
nuovi limiti in corso  di  fabbricazione,  B.II.h.1.a)  Aggiornamento
delle informazioni sulla «valutazione di  sicurezza  per  gli  agenti
avventizi»  (sezione  3.2.A.2)  -  Studi  relativi   alle   fasi   di
fabbricazione esaminate per la prima volta  per  uno  o  piu'  agenti
avventizi, B.I.a.2.c) Modifiche nel procedimento di fabbricazione del
principio   attivo   -   La   modifica    riguarda    una    sostanza
biologica/immunologica  o  l'utilizzo  di   una   sostanza   derivata
chimicamente   diversa   nella   fabbricazione   di   una    sostanza
biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo  sulla
qualita', la sicurezza e l'efficacia del  medicinale  e  che  non  e'
collegata a un protocollo, relativamente ai medicinali AIMAFIX e IXED
nelle forme e confezioni: 
    «Aimafix»: 
      A.I.C.  n.  025841089  -  «500  u.i.  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente
da 10 ml + set infusione; 
      A.I.C. n.  025841103  -  «1000  u.i.  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente
da 10 ml + set infusionale; 
    «Ixed»: 
      A.I.C. n. 041799026 - «500 ui/10  ml  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flac.no polvere + 1 flac.no solvente da 10
ml + set per la ricostituzione/somministrazione; 
      A.I.C. n. 041799038 - «1000 ui/10 ml  polvere  e  solvente  per
soluzione per infusione» 1 flac.no polv + 1 flac.no solvente da 10 ml
+ set per la ricostituzione/somministrazione. 
    Introduzione di uno step di nanofiltrazione durante  il  processo
produttivo. 
    Introduzione dei seguenti controlli in-process con  i  rispettivi
limiti: 
      1) test per il contenuto di proteine totali  sul  campione  E6;
nel caso di un risultato superiore a 0,30  mg/ml  si  deve  procedere
alla diluizione del campione; 
      2) test per l'attivita' specifica  sul  campione  E6d,  con  un
limite stabilito pari a ≥60 IU/mg; 
      3) test per il contenuto di proteine totali sul  campione  E6d,
con un limite stabilito pari a 0,10-0,30 mg/ml; 
      4) test per l'attivita'  specifica  sul  campione  E7,  con  un
limite pari a ≥60 IU/mg. 
    Aggiornamento   della   sezione   «Adventitious   Agents   Safety
Evaluation», in seguito all'esecuzione degli studi per l'introduzione
dello step di nanofiltrazione. 
    La  modifica  comporta  la  seguente  modifica   degli   stampati
(paragrafo 4.4 del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  e
paragrafo 2 del foglio illustrativo) delle formulazioni da 500  ui  e
1000 ui per il solo medicinale «Ixed»: 
Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
    da: 
      paragrafo 4.4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego. 
    Sicurezza virale. 
    Le misure adottate sono considerate  efficaci  per  i  virus  con
involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV),
il virus dell'epatite B (HBV) ed il virus dell'epatite  C  (HCV).  Le
misure prese possono avere un valore limitato contro  i  virus  senza
involucro  lipidico  come  il  virus  dell'epatite  A  (HAV)  ed   il
parvovirus B19. 
    a: 
      paragrafo 4.4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego. 
    Sicurezza virale. 
    Le misure adottate sono considerate  efficaci  per  i  virus  con
involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV),
il virus dell'epatite B (HBV) e il virus dell'epatite C (HCV)  e  per
il virus senza involucro lipidico come il virus dell'epatite A (HAV).
Le misure prese possono avere un valore limitato contro i virus senza
involucro lipidico come il parvovirus B19. 
Foglio illustrativo 
    da: 
      paragrafo 2. Cosa deve sapere prima di usare «Ixed». 
    Sicurezza virale di «Ixed». 
    Le misure adottate sono considerate  efficaci  per  i  virus  con
involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV),
il virus dell'epatite B (HBV) e il virus dell'epatite C (HCV). 
    Le misure adottate possono avere un  effetto  limitato  contro  i
virus senza involucro lipidico come il virus dell'epatite A  (HAV)  e
il parvovirus B19. 
    a: 
      paragrafo 2. Cosa deve sapere prima di usare «Ixed». 
    Sicurezza virale di «Ixed». 
    Le misure adottate sono considerate  efficaci  per  i  virus  con
involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV),
il virus dell'epatite B (HBV), il virus dell'epatite C  (HCV)  ed  il
virus senza  involucro  lipidico  dell'epatite  A  (HAV).  Le  misure
adottate possono avere un  effetto  limitato  contro  i  virus  senza
involucro lipidico come il parvovirus B19. 
    E'  autorizzata  la  rettifica  dello  standard  terms  e   della
descrizione della confezione: 
    «Aimafix» A.I.C. n. 025841089; 
    da: 
      «500 u.i. polvere e solvente per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusione; 
    a: 
      «500 u.i. polvere e solvente per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10  ml  +  set  per  la
ricostituzione e la somministrazione; 
    «Aimafix» A.I.C. n. 025841103; 
    da: 
      «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione  per  infusione»  1
flaconcino  polvere  +  1  flaconcino  solvente  da  10  ml   +   set
infusionale; 
    a: 
      «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione  per  infusione»  1
flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10  ml  +  set  per  la
ricostituzione e la somministrazione. 
    Titolare A.I.C. Kedrion S.p.a. (codice fiscale  n.  01779530466),
con sede legale e domicilio fiscale in localita' Ai Conti -  Frazione
Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta  ai  sensi
dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del  14  aprile  2014
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.