IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2013 n. 54789,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 269 del 16 novembre 2013, con il quale e' stato attribuito per  un
triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini  DOC
di Caluso,  Carema  e  Canavese  il  riconoscimento  e  l'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»  ed  alle  DOC  «Carema»  e
«Canavese». 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione  dei
vini  DOC  di  Caluso,   Carema   e   Canavese   ha   dimostrato   la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  17  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»  e
per le DOC «Carema» e «Canavese». Tale  verifica  e'  stata  eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorita'  pubblica  di
controllo, la Camera di  commercio  di  Torino,  con  nota  prot.  n.
95491/U del 28 novembre 2016, autorizzato a svolgere le attivita'  di
controllo sulle denominazioni citate; 
  Considerato che lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dei vini DOC di Caluso, Carema e  Canavese,  approvato
da questa amministrazione, e' stato sottoposto alla verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010
n. 7422; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela  e  la  valorizzazione  dei  vini  DOC  di
Caluso,  Carema  e  Canavese  a  svolgere  le  funzioni  di   tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»  e
per le DOC «Carema» e «Canavese»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 28 ottobre 2013 n. 54789 Consorzio per la tutela
e la valorizzazione dei vini DOC di Caluso, Carema  e  Canavese,  con
sede legale in Caluso (TO), piazza Ubertini.  n.  1,  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la  DOCG  «Erbaluce  di
Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 28  ottobre  2013  n.  54789,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 9 dicembre 2016 
 
                                                Il dirigente: Polizzi