IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede  il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data  di  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto il comma 5  dell'art.  3-ter,  del  citato  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 211 che, per la realizzazione  di  quanto  previsto
dal comma 1, dispone che, in deroga  alle  disposizioni  relative  al
contenimento della spesa del personale,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  comprese  quelle   che   hanno
sottoscritto i  piani  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  previa
valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze,  possono
assumere  personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al  reinserimento
sociale   dei   pazienti   internati   provenienti   dagli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
  Visto, altresi', il terzo periodo del comma 6 dell'art. 3-ter,  del
richiamato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, secondo  il  quale
gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate
per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate  ad
accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa  di  cura  e  custodia,   prevedono,   oltre   agli   interventi
strutturali,  attivita'  volte  progressivamente  a  incrementare  la
realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al  comma
5, definendo tempi certi e impegni precisi per il  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione  di  tutte
le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia  gia'
escluso o escluda la sussistenza  della  pericolosita'  sociale,  con
l'obbligo  per  le  aziende  sanitarie  locali  di  presa  in  carico
all'interno di  progetti  terapeutico-riabilitativi  individuali  che
assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al  ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario o  all'assegnazione  a  casa  di
cura e custodia; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7, del piu' volte citato decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 211, che, al  fine  di  concorrere  alla  copertura
degli oneri per l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
nonche' degli oneri derivanti dal comma 5 e  dal  terzo  periodo  del
comma 6, autorizza la spesa nel  limite  massimo  complessivo  di  38
milioni di euro per l'anno 2012 e di  55  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013; 
  Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione
del riparto tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000  a  valere
sulle disponibilita' di parte corrente a carico del  Fondo  sanitario
nazionale 2012; 
  Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per un importo complessivo pari a  euro  55.000.000  a  valere  sulle
disponibilita'  di  parte  corrente  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art.  3-ter,  comma  7,
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, autorizzando altresi'  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  ad  apportare,  con  proprio
decreto, la conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto
delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad
euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
di  cui  alla  delibera  CIPE  dell'8  marzo  2013,  per  un   valore
complessivamente pari a euro 4.500.000; 
  Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012  assegna  alla
Regione Abruzzo un  importo  pari  a  euro  804.788  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che  la  delibera
CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo  pari
a euro 1.164.825 a valere sulle disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale 2013, come  rideterminato  in  euro  1.069.521  dal  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  27  dicembre
2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza con  gli  obiettivi  individuati
dalle  disposizioni  normative,  fornisce  le  indicazioni   per   la
formulazione del programma degli interventi da realizzare; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Abruzzo  in  qualita'
di Commissario ad acta n. 99 dell'11 dicembre  2013  di  approvazione
del «Programma per la realizzazione di interventi per il  superamento
degli ospedali psichiatrici  giudiziari,  ai  sensi  della  legge  17
febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Abruzzo  in  qualita'
di Commissario ad acta n. 16 del 18 febbraio 2014 di approvazione del
«Programma per la realizzazione  di  interventi  per  il  superamento
degli ospedali psichiatrici  giudiziari,  ai  sensi  della  legge  17
febbraio 2012, n.  9,  art.  3-ter.  Modifica»  che  ridefinisce  gli
interventi di cui all'allegato A del DCA n. 99 dell'11 dicembre 2013,
per un importo complessivo di euro 1.861.308,92; 
  Vista la nota del Commissario ad acta n. 85455 del 20  aprile  2016
nella quale si comunica che, a seguito  di  ulteriori  verifiche,  si
procede ad una rettifica degli importi  indicati  per  le  spese  del
personale e per il trattamento accessorio, fermo  restando  la  spesa
complessiva per il personale indicata nel programma  di  cui  al  DCA
16/2014; 
  Preso atto  che  il  programma  approvato  con  il  citato  decreto
commissariale, prevede la realizzazione di interventi volti a: 
    provvedere al pagamento di rette a strutture private  accreditate
residenziali e  semiresidenziali  per  il  collocamento  di  pazienti
dimessi e dimissibili dall'OPG e collocati in strutture  residenziali
o seguiti a domicilio dalle ASL regionali; 
    potenziare le sezioni psichiatriche  di  diagnosi  e  trattamento
presso le strutture penitenziarie di Vasto e Pescara; 
    reperire il personale  da  assegnare  alla  istituenda  REMS,  in
deroga alle normative nazionali  in  materia  di  contenimento  della
spesa di personale,  e  da  utilizzare,  fino  all'attivazione  della
struttura, a supporto dei servizi territoriali; 
    provvedere  alla  formazione  e   aggiornamento   del   personale
coinvolto nelle diverse fasi del programma; 
  Considerato che il predetto  programma  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot.  27635
del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata  nella
scheda di cui all'allegato 1 al presente  decreto,  sottoscritta  dal
Direttore   dell'Ufficio   II   della   Direzione   generale    della
programmazione sanitaria del Ministero della salute e  dal  dirigente
psicologo designato dal  direttore  della  Direzione  generale  della
prevenzione del Ministero della salute; 
  Preso atto che il medesimo programma prevede,  per  lo  svolgimento
delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga  del  personale
indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il programma adottato dal Presidente della  Regione
Abruzzo in qualita' di Commissario ad acta con decreto n. 16  del  18
febbraio  2014  concernente  «Programma  per  la   realizzazione   di
interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art.  3-ter.  Modifica»,
che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo
di euro 1.861.308,92, come specificati nella scheda di sintesi di cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2. E' autorizzata l'assunzione in  deroga  del  personale  indicato
nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan