Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, che attribuisce al Commissario straordinario il compito di definire i criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico; Visto l'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario per la definizione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in numero non superiore alle quindici unita'; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; Considerata la necessita' di procedere all'istituzione del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 e 14 dicembre 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Istituzione del comitato tecnico-scientifico 1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' composto da numero tredici esperti di comprovata esperienza in materia giuridica, di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali. 2. Il comitato tecnico-scientifico ha sede in Roma, con facolta' di riunirsi, ove necessario, presso la sede di Rieti della Struttura commissariale centrale. 3. Le funzioni di presidente vengono esercitate da uno dei suoi membri nominato con apposita deliberazione del comitato tecnico-scientifico. 4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il comitato tecnico-scientifico si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione della Struttura commissariale.