Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo
di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  189  del
2016, che attribuisce al  Commissario  straordinario  il  compito  di
definire i criteri di indirizzo,  vincolanti  per  tutti  i  soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di  ricostruzione,  per  la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli  interventi
di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di
ripristino con miglioramento sismico degli  edifici  danneggiati,  in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela
degli aspetti architettonici, storici e  ambientali,  anche  mediante
specifiche  indicazioni  dirette  ad  assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico; 
  Visto l'art. 50, comma 5, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
forza del quale il Commissario straordinario per la  definizione  dei
criteri  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  del  medesimo
decreto-legge, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto
da esperti  di  comprovata  esperienza  in  materia  di  urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali  e  di
ogni altra  professionalita'  che  dovesse  rendersi  necessaria,  in
numero non superiore alle quindici unita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  27  ottobre  2016
con la quale  sono  stati  estesi,  in  conseguenza  degli  ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  in  data  26  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  ottobre  2016
con la quale sono stati  ulteriormente  estesi,  in  conseguenza  dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in  data  30
ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; 
  Considerata la necessita' di procedere all'istituzione del comitato
tecnico-scientifico previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 7 e 14 dicembre 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e   successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Istituzione del comitato tecnico-scientifico 
 
  1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' composto da numero  tredici  esperti
di  comprovata  esperienza  in  materia  giuridica,  di  urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
  2. Il comitato tecnico-scientifico ha sede in Roma, con facolta' di
riunirsi, ove necessario, presso la sede  di  Rieti  della  Struttura
commissariale centrale. 
  3. Le funzioni di presidente vengono esercitate  da  uno  dei  suoi
membri   nominato   con   apposita   deliberazione    del    comitato
tecnico-scientifico. 
  4.   Per   l'esercizio   dei   compiti   assegnati,   il   comitato
tecnico-scientifico si  avvale  delle  risorse  strumentali  messe  a
disposizione della Struttura commissariale.