IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, di seguito indicato come decreto, che  dagli  articoli
25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di  imprese
start-up innovative; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  25,  comma  5,  del  decreto,  che
individua  l'incubatore  di  start-up  innovative  certificato  quale
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
febbraio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  del  18
aprile 2013, che ha individuato gli indicatori  ed  i  valori  minimi
previsti  per  il  riconoscimento  della  qualifica   di   incubatore
certificato di start-up innovative; 
  Visti i commi 6 e 7 dell'art. 25 del decreto che  stabiliscono  che
il riconoscimento del possesso dei  requisiti  viene  autocertificato
dall'incubatore  di  start-up   innovative   mediante   dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante  legale  al  momento  dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al  comma  8
del decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42; 
  Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico  e  del
Ministero degli affari esteri che  disciplinano  i  programmi  Italia
Startup  Visa  e  Italia  Startup  Hub,  riguardanti  una   procedura
semplificata  per  l'erogazione  di  visti   e   la   conversione   o
aggiornamento  di  permessi  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo   a
beneficio di cittadini di Paesi non appartenenti  all'Unione  europea
che  intendono  costituire  una  start-up   innovativa   in   Italia,
nell'ambito delle quote previste ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3, comma 4 della  legge  6
marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero»; 
  Visto l'art. 3 del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico
del 22 febbraio 2013 che prevede  la  possibilita'  che  il  Ministro
dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti  per
il  riconoscimento  della  qualifica  di  incubatore  certificato  di
start-up innovative sulla  base  di  variazioni  significative  delle
condizioni di  contesto,  recepite  mediante  osservazione  dei  dati
prodotti  dalle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura; 
  Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate,  emerge
l'opportunita' di adeguare i  valori  minimi  per  il  riconoscimento
della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative
le societa' di capitali, costituite anche in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  il  cui  oggetto  sociale  concerne  in  modo
prevalente il sostegno alla  nascita  e  allo  sviluppo  di  start-up
innovative,  e  attivita'   correlate   relative   al   trasferimento
tecnologico  e  ai  processi  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
mediante  l'offerta  di  spazi  fisici  dedicati  e  di  servizi   di
consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del
decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e  B  dell'allegato
del presente decreto. 
  2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up  innovative
deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi
della tabella A e il punteggio minimo  complessivo  di  punti  50  ai
sensi della tabella B di cui all'allegato.