Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e  2,  15,
16, 18 e 50; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il  Commissario  straordinario  del  Governo
svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione
e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi
dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
prevede: a) per la gestione  della  ricostruzione,  l'istituzione  da
parte di ogni regione, unitamente agli enti locali interessati, di un
ufficio comune, denominato «Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione»;
b) al fine di assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali
per la ricostruzione, la possibilita' per le regioni, le province  ed
i comuni interessati di  destinare  agli  stessi  proprio  personale,
mediante comandi o distacchi, ovvero assumere  nuovo  personale,  con
forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di  contenimento
della  spesa  di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e  di
cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce agli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  la  diretta
attuazione degli interventi di ripristino o  ricostruzione  di  opere
pubbliche  e  beni  culturali,  nonche'  alla   realizzazione   degli
interventi di prima emergenza di cui all'art. 42,  esercitando  anche
il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per  tutti  gli
interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
base al quale «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma
2,  e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate allo scopo, per  la  ricostruzione,  la  riparazione  e  il
ripristino degli  edifici  pubblici,  per  gli  interventi  volti  ad
assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,  nonche'  per  gli
interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei  comuni
di cui all'art. 1» mediante la concessione di contributi a favore  di
«immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici  o  paritari
per la prima  infanzia  e  delle  strutture  edilizie  universitarie,
nonche'   degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso
all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera a); 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
base al quale «al fine di dare attuazione alla  programmazione  degli
interventi di cui al comma 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, si  provvede»  tra  l'altro  «a  predisporre  e
approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,   comprensivo   degli
interventi sulle urbanizzazioni dei centri  o  nuclei  oggetto  degli
strumenti urbanistici attuativi, articolato per  le  quattro  regioni
interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alla risorse disponibili» (lettera a); 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189  del
2016, in base  al  quale  «Per  la  riparazione,  il  ripristino  con
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e  dei
beni culturali, di cui all'art. 14, comma  1,  i  soggetti  attuatori
degli interventi sono ... le regioni, attraverso gli uffici  speciali
per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»; 
  Visto l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che
attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le  funzioni  di  centrale
unica di committenza; 
  Visto l'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede:  a)
al comma 2, che il Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  dei
compiti assegnati, si avvale della dotazione  di  personale  prevista
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  9  settembre
2016, nonche' di ulteriori risorse  umane,  fino  ad  un  massimo  di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare  presso
gli uffici speciali per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.  3  del
medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di  regioni  e  comuni
ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni  di
coordinamento  e  raccordo  con  il  territorio,   sulla   base   dei
provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art.
2, comma  2,  del  citato  decreto-legge;  b)  al  comma  9,  che  il
Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in
particolare, l'art. 24, in base al quale le prestazioni relative alla
progettazione di fattibilita' tecnica  ed  economica,  definitiva  ed
esecutiva di  lavori,  nonche'  alla  direzione  dei  lavori  e  agli
incarichi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alle  attivita'  del
responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  competente   alla
programmazione dei lavori pubblici  possono  essere  espletate  dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera  a),  dagli  uffici
consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e  unioni,  le  comunita'  montane,  le  aziende,
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
enti di bonifica possono costituire (lettera b) e dagli organismi  di
altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge (lettera c); 
  Ritenuto  prioritario,  nelle   more   della   predisposizione   ed
approvazione del piano delle opere pubbliche previsto  dalla  lettera
a) del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del  2016,
adottare un programma finalizzato ad assicurare  il  ripristino,  nel
corso dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per
la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree  terremotate,  della
normale attivita' educativa e didattica attraverso la predisposizione
di un programma straordinario cosi'  articolato:  a)  costruzione  di
nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che
non  possono  essere  oggetto  di  adeguamento  sismico  secondo   la
disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza  di  vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  s.m.i.,
ovvero  dell'eccessiva  onerosita'  degli  interventi  a   tal   fine
necessari,  da  realizzarsi,  per   l'inizio   dell'anno   scolastico
2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero
a perdere, calcestruzzo prefabbricato)  nel  rispetto  della  vigente
disciplina  di  settore  in  materia  di  edilizia  scolastica,   con
particolare  riferimento  alla  normativa  sismica,  in  materia   di
risparmio energetico, di sicurezza antincendio e delle Norme tecniche
per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV;  b)
riparazione, con adeguamento sismico, degli  edifici  scolastici  che
hanno avuto un esito di agibilita' «E»  che  consenta  il  riutilizzo
delle scuole nel corso dell'anno scolastico  2017-2018;  c)  affitto,
montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per le  scuole
che verranno riparate, con adeguamento sismico,  entro  il  settembre
2018; 
  Ritenuto  che  l'attuazione   del   programma   straordinario   per
consentire la realizzazione degli interventi necessari ad  assicurare
la realizzazione di nuovi edifici, per lo svolgimento delle attivita'
educative e didattiche per l'anno scolastico 2017-2018, richiede:  a)
il  coordinamento  in  capo  alla  Struttura  commissariale  centrale
dell'attivita' che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge  n.  189  del
2016, attribuisce agli Uffici speciali per la  ricostruzione;  b)  lo
svolgimento da parte  del  personale  della  Struttura  commissariale
centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e  per
gli  effetti  degli  articoli  3,  comma  1,  e  50,  comma  2,   del
decreto-legge n. 189 del 2016 dell'attivita'  prevista  dall'art.  24
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Visti i verbali delle riunioni della cabina di coordinamento del  7
dicembre 2016, del 14 dicembre 2016 e del 2 gennaio 2017; 
  Vista la nota del 21 dicembre 2016, prot. CGRT 00000  P-4.32.3  con
la quale il Commissario straordinario ha indicato ai presidenti delle
regioni - Vicecommissari  le  modalita'  per  la  formulazione  delle
proposte degli interventi relativi  alle  nuove  scuole  da  inserire
nell'elenco allegato alla presente ordinanza ed indicato  il  termine
ultimo per l'invio delle stesse; 
  Visto il verbale della riunione della cabina di coordinamento del 9
gennaio 2017, nel quale in particolare:  a)  e'  stato  stabilito  di
adottare, ai fini dell'individuazione dei nuovi edifici scolastici da
realizzare  per  l'inizio   dell'anno   scolastico   2017-2018,   con
tecnologia a secco (strutture lignee,  acciaio,  cassero  a  perdere,
calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione  delle  scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di
classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.,   ovvero
dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine  necessari,  un
criterio  di  priorita'  fondato   sull'entita'   della   popolazione
scolastica interessata e sulla disponibilita' nel territorio di altri
immobili  pubblici  ovvero  di  immobili  privati   suscettibili   di
locazione, utilizzabili, in conformita' alle vigenti disposizioni  di
legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attivita' educativa  e
scolastica; b) sono state individuate le scuole e le  caratteristiche
dimensionali di massima, alla  luce  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attivita'  educativa  e
scolastica, nonche' i territori interessati dalla  realizzazione  per
l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, dei nuovi edifici scolastici
con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere,
calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione  delle  scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di
classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.,   ovvero
dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine  necessari;  c)
e' stato fissato un ulteriore termine per l'individuazione definitiva
da  parte  dei  presidenti  delle  regioni   -   Vicecommissari,   in
conformita' ai criteri di cui alle precedenti lettere a)  e  b),  del
numero effettivo e dell'ubicazione dei nuovi  edifici  scolastici  da
realizzare  per  l'inizio   dell'anno   scolastico   2017-2018,   con
tecnologia a secco (strutture lignee,  acciaio,  cassero  a  perdere,
calcestruzzo prefabbricato), in sostituzione  delle  scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di
classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.,   ovvero
dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine necessari; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina  di  coordinamento  del  9
gennaio 2017; 
  Vista la nota del 10 gennaio 2017, prot. n. RA4109/17, con la quale
il presidente della regione Abruzzo - Vicecommissario  ha  provveduto
ad indicare il numero effettivo  e  l'ubicazione  dei  nuovi  edifici
scolastici definitivi da realizzare,  nel  territorio  della  Regione
Abruzzo, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con  tecnologia
a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a  perdere,  calcestruzzo
prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non  possono  essere
oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva
onerosita' degli interventi a tal fine necessari; 
  Vista la nota del 12 gennaio 2017, prot. n. 15791, con la quale  il
presidente della Regione Lazio -  Vicecommissario  ha  provveduto  ad
indicare  il  numero  effettivo  e  l'ubicazione  dei  nuovi  edifici
scolastici definitivi da realizzare,  nel  territorio  della  Regione
Lazio, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia  a
secco (strutture lignee, acciaio,  cassero  a  perdere,  calcestruzzo
prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non  possono  essere
oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva
onerosita' degli interventi a tal fine necessari; 
  Vista la nota del 12 gennaio 2017, prot. n. 29395, con la quale  il
presidente della Regione Marche - Vicecommissario  ha  provveduto  ad
indicare  il  numero  effettivo  e  l'ubicazione  dei  nuovi  edifici
scolastici definitivi da realizzare,  nel  territorio  della  Regione
Marche, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a
secco (strutture lignee, acciaio,  cassero  a  perdere,  calcestruzzo
prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non  possono  essere
oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva
onerosita' degli interventi a tal fine necessari;; 
  Vista la nota dell'11 gennaio 2017, prot. n. 0005677, con la  quale
il presidente della Regione Umbria - Vicecommissario ha provveduto ad
indicare  il  numero  effettivo  e  l'ubicazione  dei  nuovi  edifici
scolastici definitivi da realizzare,  nel  territorio  della  Regione
Umbria, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a
secco (strutture lignee, acciaio,  cassero  a  perdere,  calcestruzzo
prefabbricato), in sostituzione delle scuole che non  possono  essere
oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva
onerosita' degli interventi a tal fine necessari; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
                       scolastico 2017 - 2018 
 
  1. E' approvato il programma straordinario per la riapertura  delle
scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016, cosi' articolato: 
  a)  costruzione  di  nuovi  edifici   scolastici   definitivi,   in
sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere   oggetto   di
adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le
costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi  a  tal  fine  necessari,  da  realizzarsi,  per  l'inizio
dell'anno scolastico 2017-2018, con  tecnologia  a  secco  (strutture
lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo  prefabbricato)  nel
rispetto della vigente disciplina di settore in materia  di  edilizia
scolastica, con particolare riferimento alla disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, alla normativa in materia  di  risparmio  energetico  e  di
sicurezza antincendio; 
  b) riparazione, con adeguamento sismico, degli  edifici  scolastici
che hanno avuto un esito di agibilita' «E» che consenta il riutilizzo
delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018; 
  c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici  provvisori
per quelle scuole che verranno  riparate,  con  adeguamento  sismico,
entro il settembre 2018. 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi cui al primo  comma,  nell'allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza, sono indicati, sulla base  delle  segnalazioni  effettuate
dai  presidenti  delle  regioni   -   Vicecommissari,   i   territori
interessati dagli interventi previsti dalla  precedente  lettera  a),
con la specificazione dell'ubicazione, della  denominazione  e  delle
dimensioni di massima dei nuovi edifici da realizzare. 
  3. Con successive ordinanze, il Commissario straordinario provvede,
d'intesa  con  i   presidenti   delle   regioni   -   Vicecommissari,
all'aggiornamento  dell'elenco  contenuto  nell'allegato  n.   1   ed
all'individuazione degli edifici oggetto  degli  interventi  previsti
dalla lettera b) del primo comma della presente disposizione, secondo
un criterio  di  priorita'  fondato  sull'entita'  della  popolazione
scolastica interessata e sulla disponibilita' nel territorio di altri
immobili  pubblici  ovvero  di  immobili  privati   suscettibili   di
locazione, utilizzabili, in conformita' alle vigenti disposizioni  di
legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attivita' educativa  e
scolastica. Con  le  medesime  ordinanze,  viene  disciplinata  anche
l'attivita' prevista dalla lettera  c)  del  sopra  menzionato  primo
comma.