IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti i tempi e le modalita' di acquisizione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, e relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, e in particolare l'ultimo periodo, il quale prevede che gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti nel sopra richiamato decreto, ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo dello stesso art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto il comma 7, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011, concernente le modalita' di svolgimento della sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, l'art. 14 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui; Visto il comma 17-bis, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015 di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011; Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 605 del 12 dicembre 2014, concernente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e del maggiore disavanzo degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 24 novembre 2016, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1 1. Gli enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alla data 1 gennaio 2015 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato B/1 firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 2. Le autonomie speciali e i loro enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alla data 1° gennaio 2016 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato B/1S firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato C firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 4. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato D firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 5. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato E firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 6. La Regione Campania che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 84054 del 6 novembre 2014, ai fini del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2013, e' considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011, fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto di cui all'allegato F firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 7. Gli enti di cui al comma 1 e 2 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ulteriori elementi informativi utili per la finanza pubblica concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, rispettivamente attraverso il prospetto di cui all'allegato B/2 e B/2S al presente decreto. 8. I prospetti di cui ai commi da 1 e 7 sono trasmessi per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.