IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto  legislativo  n.
118  del  2011,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti i tempi e le
modalita' di acquisizione delle informazioni riguardanti il  maggiore
disavanzo al  1°  gennaio  2015,  e  relative  agli  enti  che  hanno
partecipato     alla     sperimentazione,      incluso      l'importo
dell'accantonamento al fondo crediti di  dubbia  esigibilita',  sulla
base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti  locali
relativi  all'anno  2014   e   delle   delibere   di   riaccertamento
straordinario dei residui, e  in  particolare  l'ultimo  periodo,  il
quale  prevede  che  gli  enti  che  non  trasmettono   le   predette
informazioni secondo le  modalita'  e  i  tempi  previsti  nel  sopra
richiamato decreto,  ripianano  i  disavanzi  nei  tempi  piu'  brevi
previsti dal decreto di cui al primo periodo  dello  stesso  art.  3,
comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il comma 7, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, concernente il riaccertamento straordinario dei residui
al 1° gennaio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
dicembre  2011,  concernente  le  modalita'  di   svolgimento   della
sperimentazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del
2011 e, in  particolare,  l'art.  14  riguardante  il  riaccertamento
straordinario dei residui; 
  Visto il comma 17-bis, dell'art. 3, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti che hanno  partecipato
alla sperimentazione hanno la  facolta'  di  procedere  ad  un  nuovo
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui  al  comma  7,
lettera a), limitatamente alla cancellazione  dei  residui  attivi  e
passivi  che  non   corrispondono   ad   obbligazioni   perfezionate,
compilando il prospetto di cui all'allegato  n.  5/2  riguardante  la
determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. 
  Visto l'art. 1 del decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2  aprile  2015
di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.  118  del
2011; 
  Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania  n.  605
del 12 dicembre 2014, concernente il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al comma 15, dell'art. 3, del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, all'emanazione del decreto del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  concernente  la  determinazione  del
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e del maggiore disavanzo  degli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 24  novembre
2016, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli enti che hanno effettuato  il  riaccertamento  straordinario
dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo  n.
118 del 2011 con riferimento alla data 1 gennaio 2015  forniscono  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  -  le  informazioni  concernenti  il
maggiore disavanzo derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui, attraverso il prospetto  di  cui  all'allegato  B/1  firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dal
responsabile   finanziario   e   secondo   le   modalita'    definite
dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le autonomie speciali e i loro  enti  che  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma  7,
del decreto legislativo n. 118 del 2011 con riferimento alla data  1°
gennaio 2016 forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni
concernenti  il  maggiore  disavanzo  derivante  dal   riaccertamento
straordinario  dei  residui,   attraverso   il   prospetto   di   cui
all'allegato B/1S firmato digitalmente  ai  sensi  dell'art.  24  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile  finanziario  e  secondo  le
modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 
  3. Gli enti che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 78  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  ed  hanno
effettuato  il   riaccertamento   straordinario   dei   residui   con
riferimento alla data del 1° gennaio 2012,  forniscono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  -  le  informazioni  concernenti  il  maggiore
disavanzo derivante dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui,
attraverso il prospetto di cui all'allegato C firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile
finanziario e  secondo  le  modalita'  definite  dall'allegato  A  al
presente decreto. 
  4. Gli enti che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
del 31 dicembre 2012, forniscono al Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  le
informazioni  concernenti  il  maggiore   disavanzo   derivante   dal
riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto  di
cui all'allegato D firmato digitalmente ai  sensi  dell'art.  24  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile  finanziario  e  secondo  le
modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 
  5. Gli enti che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 78 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
del 1° gennaio 2014, forniscono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  le
informazioni  concernenti  il  maggiore   disavanzo   derivante   dal
riaccertamento straordinario dei residui, attraverso il prospetto  di
cui all'allegato E firmato digitalmente ai  sensi  dell'art.  24  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile  finanziario  e  secondo  le
modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. 
  6. La Regione Campania che, ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 84054 del  6  novembre
2014, ai fini del riaccertamento straordinario dei residui effettuato
con riferimento alla data del 31 dicembre 2013,  e'  considerata  una
regione che ha partecipato alla sperimentazione di  cui  all'art.  78
del decreto legislativo  n.  118  del  2011,  fornisce  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  -  le  informazioni  concernenti  il  maggiore
disavanzo derivante dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui,
attraverso il prospetto di cui all'allegato F firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile
finanziario e  secondo  le  modalita'  definite  dall'allegato  A  al
presente decreto. 
  7. Gli enti  di  cui  al  comma  1  e  2  forniscono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - ulteriori elementi informativi  utili  per  la
finanza pubblica  concernenti  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui, rispettivamente attraverso il prospetto di cui  all'allegato
B/2 e B/2S al presente decreto. 
  8. I prospetti di cui ai commi da 1 e  7  sono  trasmessi  per  via
telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma  1,  del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.