Art. 1 
 
 
                        Istituzione e durata 
             della Commissione parlamentare di inchiesta 
 
  1. Ai sensi dell'art.  82  della  Costituzione,  e'  istituita  una
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni  forma  di   violenza   di   genere,   di   seguito   denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione dura in carica un  anno  ed  entro  tale  termine
presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.