IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande; Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; Visto i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015; Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.33: Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca - art. 33 del reg.(UE) n. 508/2014; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2016; Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016 registrato alla Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, del suddetto decreto ministeriale del 10 agosto 2016 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8, del decreto ministeriale del 10 agosto 2016; Decreta: Art. 1 Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 deve trasmettere, entro il 31 gennaio 2017, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 2016 e dovra' contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 7 luglio 2016); c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2016, se depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, cosi' come indicato all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2016.