IL PRESIDENTE 
 
  Visto il precedente comunicato del Presidente dell'Autorita' del 18
dicembre 2013,  che  ha  introdotto  i  mod.  A),  B)  e  C)  per  le
comunicazioni di notizie utili da annotare nel casellario informatico
riferite agli operatori economici nei cui confronti sussistono  cause
di esclusione del soppresso art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante il Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili  nonche'  per
l'applicazione  di  sanzioni  del  soppresso  art.  48  del   decreto
legislativo cit.; 
  Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  che  ha
modificato il quadro normativo di riferimento; 
  Visto, in particolare, l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016
contenente la disciplina  relativa  ai  motivi  di  esclusione  degli
operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto  o
di concessione; 
  Visto che l'art. 213, comma 13, 2° periodo, del decreto legislativo
n. 50/2016 attribuisce all'Autorita' il potere di  irrogare  sanzioni
nei confronti degli operatori economici che forniscono alle  Stazioni
appaltanti  o  agli  enti   aggiudicatori   o   agli   organismi   di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa  il  possesso  dei
requisiti di qualificazione; 
  Visto che tale  disposizione  va  coordinata  con  quanto  previsto
dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016,  ed  in  particolare
con le disposizioni introdotte ai commi 5, lettera g) e 12  di  detto
articolo, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al
Sistema unico di qualificazione degli esecutori  di  lavori  pubblici
(dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 fino
all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  50/2016)  e  con  le  indicazioni   fornite
dall'Autorita' agli operatori del settore; 
  Ritenuta la necessita' di uniformare le segnalazioni relative  agli
obblighi informativi verso l'Autorita' in tema di contratti pubblici,
adeguandole alle nuove previsioni contenute nel  decreto  legislativo
n. 50/2016; 
 
                              Comunica: 
 
  Al  fine  di  esercitare  il  potere   sanzionatorio   riconosciuto
all'Autorita' dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more  delle
emanande linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del  nuovo  codice,
il  Consiglio  dell'Autorita'  ha  adottato  i   nuovi   modelli   di
segnalazione,  destinati  agli  operatori   del   settore   (stazioni
appaltanti,  SOA,  operatori  economici  e   soggetti   interessati),
correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio  del  potere
sanzionatorio  previsto  dal  menzionato   art.   213   del   decreto
legislativo n. 50/2016. 
  Riguardo alla procedura ex  art.  48  del  decreto  legislativo  n.
163/2006, se' vero che la relativa disciplina e' stata abrogata e non
e' piu' prevista dal nuovo codice, e  conseguentemente  non  e'  piu'
necessario  il  sorteggio  obbligatorio,   ad   opera   della   S.A.,
successivamente  alla  fase  di  ammissibilita'  delle   domande   di
partecipazione, di un numero  minimo  pari  al  10%  del  totale  dei
concorrenti,  e  sui  primi  due  concorrenti  classificati,  per  la
verifica  di  veridicita'  delle  autodichiarazioni  presentate   sul
possesso  dei  requisiti   di   ordine   speciale,   resta   comunque
obbligatorio    il     controllo     delle     dichiarazioni     rese
dall'aggiudicatario  (art.  32,  comma  7,  decreto  legislativo   n.
50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente
dal controllo  previsto  dall'art.  71,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,   che   ricade   nella
discrezionalita' della stazione appaltante. 
  Le conseguenze, in caso di esito negativo  di  tale  controllo,  si
ritrovano sempre nell'art. 80, comma 12, del decreto  legislativo  n.
50/2016.  In  tal  caso,   laddove   sia   stata   presentata   falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei  requisiti
speciali, la stazione appaltante ne  da'  segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave,  dispone
l'iscrizione di  apposita  annotazione  interdittiva  nel  casellario
informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli
affidamenti  di  subappalto  fino  a   due   anni.   Inoltre,   dalla
dichiarazione non veritiera deriva anche  una  sanzione  a  carattere
pecuniario, come  disposto  dall'art.  213,  comma  13,  del  decreto
legislativo n. 50/2016, che conferisce  all'Autorita'  il  potere  di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di
euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. 
  I nuovi modelli  di  segnalazione  sono  riportati  nella  seguente
tabella: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tali modelli prevedono: 
    che in caso di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  resa  dagli  operatori  economici  sul  possesso  dei
requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante  per  la
partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione  delle
gare o per gli affidamenti  di  subappalto,  ivi  comprese  le  false
dichiarazioni/documentazione rese per giustificare  l'anomalia  delle
offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorita'  ai  sensi  dell'art.
80, comma  12,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  le  stazioni
appaltanti dovranno utilizzare il modello «A», inviandone copia anche
all'operatore economico segnalato. In caso  di  mancata  segnalazione
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento  (esclusione,  revoca
dell'aggiudicazione,  diniego  di  autorizzazione   al   subappalto),
l'Autorita' procedera' ad avviare un procedimento  sanzionatorio  nei
confronti del responsabile del procedimento o comunque nei  confronti
di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo  (mod.
A); 
    che in caso di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione da parte degli operatori economici  sul  possesso  dei
requisiti    speciali     di     tipo     economico-finanziario     o
tecnico-organizzativo   ovvero    dei    requisiti    di    idoneita'
professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e/o  per  l'aggiudicazione  delle  gare  o  per  gli  affidamenti  di
subappalto, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi dell'art. 80,
comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni  appaltanti
dovranno  utilizzare  il  modello   «B»,   inviandone   copia   anche
all'operatore economico segnalato. In caso  di  mancata  segnalazione
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento  (esclusione,  revoca
dell'aggiudicazione,  diniego  di  autorizzazione   al   subappalto),
l'Autorita' procedera' ad avviare un procedimento  sanzionatorio  nei
confronti del responsabile del procedimento o comunque nei  confronti
di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo  (mod.
B); 
    che in caso di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione  da  parte  degli  operatori  economici  sul  possesso
requisiti  generali  o  speciali  di  tipo  economico-finanziario   o
tecnico-organizzativo   ovvero    dei    requisiti    di    idoneita'
professionale, rilevanti ai fini del conseguimento  dell'attestazione
di qualificazione le SOA, per la segnalazione alla Autorita' ai sensi
dell'art. 70, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare: 
      1.  Per  l'avvio  del  procedimento   il   modello   all.   C.1
«Procedimento ex art. 70, comma 7,  Presidente  della  Repubblica  n.
207/2010 - Avvio del procedimento»,  corredandolo  da  una  relazione
istruttoria che fornisca evidenza  della  fattispecie  riscontrata  e
degli esiti di decadenza o di diniego al  rilascio  dell'attestazione
di qualificazione, inviandone  copia  anche  all'operatore  economico
segnalato. In caso di mancata segnalazione  entro  dieci  giorni  dal
riscontro della presunta falsita', l'Autorita' procedera' ad  avviare
un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente; 
      2. Per la sospensione del  procedimento  il  modello  all.  C.2
«Procedimento ex art. 70,  comma  7,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010 - Sospensione del procedimento»; 
      3. Per la conclusione del  procedimento  il  modello  all.  C.3
«Procedimento ex art. 70,  comma  7,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010 - Chiusura del procedimento», corredandolo  da
una relazione  istruttoria  che  fornisca  evidenza  delle  eventuali
deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla
eventuale  pronuncia  di  decadenza  o   di   diniego   al   rilascio
dell'attestazione   di   qualificazione,   inviandone   copia   anche
all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura  entro
trenta giorni (sessanta giorni in caso di sospensione) dall'avvio del
procedimento,  l'Autorita'  procedera'  ad  avviare  un  procedimento
sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente; 
    che in caso di mancata  risposta  dell'operatore  economico  alle
richieste della SOA di riferimento  in  ordine  alla  verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione  di  cui  agli
articoli 78 e 79 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
207/2010  le  SOA,  per  la  segnalazione  alla  Autorita'  ai  sensi
dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare il modello all. D «art. 74, comma 4»; 
    che in caso di mancata  risposta  dell'operatore  economico  alle
richieste della SOA di riferimento  in  ordine  alla  verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione  di  cui  agli
articoli 78 e 79 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
207/2010  le  SOA,  per  la  segnalazione  alla  Autorita'  ai  sensi
dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, dovranno utilizzare il modello all. E «art. 74, comma 6»; 
    che in presenza di irregolarita' compiute da altra  SOA,  la  Soa
segnalante proceda all'inoltro del  modello  F,  «art.  75»,  per  la
richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 75,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010,  corredandolo   da   una
relazione che fornisca evidenza delle irregolarita' rilevate; 
    che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di  altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo  ramo
da parte delle Imprese, i  soggetti  interessati  (o.e.  concorrenti,
SOA) ne danno  comunicazione  all'Autorita'  mediante  l'inoltro  del
modello G,  «art.  76,  comma  12»,  opportunamente  corredato  delle
informazioni che permettano all'Autorita' un agevole riscontro presso
i registri delle C.C.I.A.A.; 
    che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma
dei   titoli   autorizzativi,   esibiti   dagli   o.e.    richiedenti
l'attestazione di  qualificazione  per  la  dimostrazione  di  lavori
eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del  Codice,  la
Soa proceda all'inoltro  del  modello  H,  «lavori  privati»  per  la
richiesta  di  avvio  del  procedimento  di  cui  al  comunicato  del
Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito
al «Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori  pubblici
di  importo   superiore   a   150.000   euro»,   corredandolo   della
documentazione ivi indicata; 
    che ai fini della segnalazione  per  il  mancato  inserimento  da
parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati  dell'Osservatorio,
del CEL telematico la Soa  proceda  alla  prevista  segnalazione  con
l'inoltro del modello I «CEL telematico». 
  Per la segnalazione di inadempimenti o di  altre  notizie  ritenute
utili per la tenuta del casellario  informatico  riguardanti  sia  le
fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir  meno
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio  dell'attestazione  da
parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorita'. 
  I modelli di segnalazione allegati  al  comunicato  del  Presidente
dell'Autorita' del 18 dicembre 2013 sono abrogati. 
  Si  allegano  al  presente  comunicato  gli  allegati  modelli   di
segnalazione alla Autorita', distinti per fattispecie  da  segnalare.
Tali modelli sono forniti sia in formato «pdf» che in formato «word».
Il formato  «word»  potra'  essere  utilizzato  per  la  compilazione
«personalizzata»  della  segnalazione,  esclusivamente  per  dare  la
possibilita' al  compilatore  di  evidenziare  anche  situazioni  non
previste e di  illustrare  nel  dettaglio  le  patologie  emerse.  Si
raccomanda,  tuttavia,   di   fornire   rappresentazioni   sintetiche
dell'accaduto. Per una piu' agevole lettura del modello compilato  si
suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati,  relativi
cioe' a  fattispecie  diverse  da  quella  oggetto  di  segnalazione.
Ovviamente, i modelli compilati in «word», prima di essere  trasmessi
via pec alla Autorita', dovranno essere  stampati,  sottoscritti  dal
responsabile  (in  genere  il   rup)   e   trasformati   in   formato
preferibilmente «pdf». 
  Si richiama l'attenzione sulla necessita' della completezza e della
tempestivita'  delle  segnalazioni,  anche  sotto  il  profilo  della
correlata documentazione da  inviare  unitamente  alla  segnalazione,
come indicato a titolo esemplificativo a  chiusura  dei  modelli  qui
allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che  non
vengano allegati in  quanto  non  necessari  e  inserire  quelli  non
riportati tra gli esempi). 
  Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate  una
sola  volta  all'indirizzo  di   casella   istituzionale   di   posta
elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in
caso di impossibilita' a mezzo raccomandata all'indirizzo:  Autorita'
Nazionale Anticorruzione c/o galleria Sciarra, via M. Minghetti n. 10
- 00187 Roma. 
  Il presente comunicato avra'  decorrenza  dalla  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verra' pubblicato in  pari  data,
con  i  relativi   allegati,   sul   sito   internet   dell'Autorita'
www.anticorruzione.it 
      Roma, 21 dicembre 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone