IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per  l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare  l'art.  1,  comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 
  Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  che
ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge  n.  104  del  2013,
stabilendo  che  a   decorrere   dal   2016   il   contributo   annuo
dell'ammortamento del mutuo sia incrementato  di  10  milioni  annui,
passando da 40 milioni a 50 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono  stati  individuati  i
criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del  citato  art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si e' proceduto  al
riparto del contributo  annuale  pari  ad  euro  40  milioni  tra  le
Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti,  della
popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture; 
  Visto  il  decreto  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  27
aprile 2015, n.  8875,  con  il  quale,  in  ragione  delle  esigenze
rappresentate dalle Regioni in sede di  Osservatorio  per  l'edilizia
scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel  citato
decreto interministeriale del 23 gennaio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata
la programmazione unica nazionale 2015-2017 in  materia  di  edilizia
scolastica, redatta sulla base  dei  piani  annuali  trasmessi  dalle
Regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
settembre  2015,  n.  640,  con  il  quale   e'   stato   autorizzato
l'utilizzo - da  parte  delle  Regioni  per  il  finanziamento  degli
interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto  interministeriale  23  gennaio  2015  -  dei
contributi pluriennali di € 40.000.000,00 annui, decorrenti dal  2015
e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge  n.  104  del
2013, per le finalita', nella misura e per  gli  importi  a  ciascuna
Regione   assegnati   per   effetto   del   decreto   del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo  2015,  n.
160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3
giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le
modalita' di attuazione dei piani della programmazione nazionale  dei
mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del  2016)  registrato
dalla Corte dei Conti competente in data 13 luglio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620 con il quale si e'  proceduto  al
riparto su base regionale delle  risorse  pari  a  9.999.999,99  come
attivabili  in  termini   di   volume   di   investimento   derivanti
dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  riportando  per
ciascuna  Regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Considerato  che  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 14  ottobre  2016,  n.  790,  si  e'
proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale  con
riferimento ai piani 2016; 
  Dato atto  che  con  il  decreto  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   di   concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640  le  Regioni
sono state autorizzate alla stipula dei  mutui  e  all'individuazione
degli enti beneficiari rientranti nel piano annuale 2015; 
  Considerato che alcune Regioni non hanno utilizzato tutta la  quota
di mutuo spettante nell'anno 2015 ma si sono riservate di individuare
successivamente enti a valere sui piani del 2016 e del 2017; 
  Considerato che nel decreto Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, si precisa che gli enti locali rientranti nei
piani 2016 e 2017 possono procedere alla  stipula  dei  contratti  di
appalto solo in seguito alla conferma dei  medesimi  da  parte  delle
Regioni approvata con successivo decreto; 
  Dato atto che  con  nota  del  24  ottobre  2016  prot.  12325,  la
Direzione generale per interventi in materia di edilizia  scolastica,
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l'istruzione  e  per
l'innovazione digitale ha richiesto a tutte le  Regioni  di  indicare
gli enti beneficiari del finanziamento a valere sui mutui autorizzati
nel 2015; 
  Considerato che tutte le Regioni hanno fatto pervenire i piani 2016
specificando gli enti eventualmente beneficiari del  finanziamento  a
valere sui mutui 2015; 
  Dato atto che la Regione Campania nella propria  programmazione  ha
specificato che alcuni enti rientranti nel piano 2015 hanno richiesto
ed ottenuto di essere spostati nell'annualita' 2016; 
  Dato atto che la Regione Toscana nella  propria  programmazione  ha
specificato che alcuni enti rientranti nel piano 2015 hanno richiesto
ed ottenuto di essere spostati nell'annualita' 2016; 
  Dato atto, altresi',  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha
ricevuto rinunce di interventi nel piano 2015 per cui ha  individuato
nuovi enti nel piano annuale 2016; 
  Considerato, inoltre, che nel decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  14  ottobre  2016,  n.  790,  con
riferimento alla Regione Emilia Romagna, e' stato indicato, per  mero
errore materiale, l'importo di 60.355,06 euro in luogo di  150.000,00
euro relativo alle scuole varie Capuzzo Pontelangorino del Comune  di
Codigoro; 
  Ritenuto, quindi, necessario autorizzare gli enti  locali  indicati
dalle Regioni rientranti nel piano 2016 a valere sui mutui  del  2015
di cui agli allegati da A a Q al presente decreto; 
  Ritenuto di dover rettificare l'elenco relativo alla regione Emilia
Romagna con riferimento all'intervento relativo al Comune di Codigoro
cosi' come indicato nell'allegato E al presente decreto; 
  Ritenuto, altresi', di dover stabilire il termine  entro  il  quale
gli enti locali  sono  autorizzati  alla  stipula  dei  contratti  di
appalto  come  previsto,   per   l'annualita'   2015,   dal   decreto
interministeriale n. 640 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Autorizzazione interventi a valere sul mutuo 2015 
 
  1. Gli enti locali di cui agli  allegati  da  A  a  Q  al  presente
decreto sono autorizzati alla stipula dei contratti appalto. 
  2. Il termine entro il  quale  i  predetti  enti  devono  procedere
all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di
appalto e' fissato per il 30 giugno 2017.