IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze
dei consumatori che,  chiedendo  qualita'  e  prodotti  tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio  delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle  STG  possono
ricevere,  mediante  provvedimento  di   riconoscimento,   l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,  n.  526,  che
modifica l'art. 53  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto  del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi  ai  requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1°  gennaio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L.
163  del  2  luglio  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata   le
denominazione di origine protetta «Ragusano»; 
  Visto il decreto del 28 ottobre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del  16
novembre 2013, con il quale e' stato attribuito per  un  triennio  al
Consorzio per la tutela del formaggio ragusano DOP il  riconoscimento
e l'incarico a svolgere le funzioni di cui  all'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle  IGP  che
individua  la  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza   del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti  appartenenti  alla  categoria  «caseifici»  nella   filiera
«formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del  medesimo  decreto,
rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata  dall'organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale  verifica
e' stata eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate  dal
Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate  dall'organismo
di  controllo  Corfilac  autorizzato  a  svolgere  le  attivita'   di
controllo sulla denominazione di origine controllata «Ragusano»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP a  svolgere  le
funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999  per
la DOP «Ragusano»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
28 ottobre 2013 al Consorzio per la tutela del formaggio ragusano DOP
con sede legale in Ragusa - Piazza della  Liberta'  n.  1  presso  la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Ragusa,
a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ragusano». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto del 28 ottobre  2013  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi