IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione
di idrocarburi in mare, ed in  particolare  l'art.  61  comma  3  che
prevede l'emanazione di  disposizioni  concernenti  la  dotazione  di
attrezzature e scorte necessarie a  contenere,  rimuovere  o  rendere
innocue le sostanze inquinanti in caso  di  scarichi  accidentali  di
sostanze inquinanti in mare; 
  Visto  il  decreto  20  maggio  1982  del  Ministero  della  marina
mercantile di concerto con il Ministero dell'industria del  commercio
e dell'artigianato recante  «Norme  di  esecuzione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.  886,  concernente  le
attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di  idrocarburi  nel
mare», che definisce le necessarie dotazioni di attrezzature e scorte
che devono essere presenti in appositi depositi in terraferma,  sulle
piattaforme di  perforazione  e  produzione  e  sulle  relative  navi
appoggio; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma  10  con  la
quale «sono trasferite al Ministero  dell'ambiente  le  funzioni  del
Ministero della marina mercantile in materia di tutela  e  di  difesa
dell'ambiente marino»; 
  Visto il decreto del direttore generale  dell'Ispettorato  centrale
per la Difesa del mare del Ministero dell'ambiente  dell'11  dicembre
1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione  all'uso  dei
prodotti disinquinanti in mare» che ha previsto una standardizzazione
delle   procedure   di   «autorizzazione   all'uso»    di    prodotti
disinquinanti, gia' richiamati nel sopra  citato  decreto  20  maggio
1982, attraverso specifica regolamentazione ed abrogato  dall'art.  8
del decreto direttoriale 25 febbraio 2011; 
  Visti i decreti del direttore  generale  per  la  Protezione  della
natura e del mare del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare che regolano le procedure per  l'applicabilita'
ovvero per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti  da  impiegare
in  mare  per  la  bonifica  dalla  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi e, in particolare: 
    a) il decreto direttoriale 31 marzo 2009 «Impiegabilita' in  mare
di prodotti composti  da  materiali  inerti  di  origine  naturale  o
sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione
da  idrocarburi  petroliferi»  cosi'  come  modificato  dal   decreto
direttoriale 13 marzo 2013; 
    b) il decreto direttoriale 25 febbraio  2011  «Definizioni  delle
procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti  assorbenti
e  disperdenti  da  impiegare  in  mare   per   la   bonifica   della
contaminazione da idrocarburi petroliferi» cosi' come modificato  dal
decreto direttoriale 3 febbraio 2014; 
  Visto il decreto 4 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante  l'approvazione  del  «Piano  di  pronto  intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti da  idrocarburi  e  di  altre
sostanze nocive causati da incidenti marini»; 
  Visto il decreto 29 gennaio 2013 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare recante  l'approvazione  del  «Piano
operativo di pronto intervento per la difesa del mare  e  delle  zone
costiere dagli inquinamenti accidentali da  idrocarburi  e  da  altre
sostanze nocive»; 
  Vista  la  direttiva  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel  settore  degli  idrocarburi  e  di  modifica   della   direttiva
2004/35/CE; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di  recepimento
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
  Visto il Protocollo relativo alla protezione del mare  Mediterraneo
dall'inquinamento derivante dall'esplorazione  e  dallo  sfruttamento
della piattaforma continentale, del fondo del mare e  del  sottosuolo
(protocollo   offshore)   della   Convenzione   per   la   protezione
dell'ambiente  marino  e  del  litorale   mediterraneo   dai   rischi
dell'inquinamento,  firmata  a  Barcellona  il  16  febbraio  1976  e
ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30; 
  Considerato  il  principio  di  precauzione  ambientale   enunciato
all'art. 191 del Trattato di Maastricht sul funzionamento dell'Unione
europea, in forza  del  quale  la  politica  dell'Unione  in  materia
ambientale mira a un elevato livello di tutela  ed  «e'  fondata  sui
principi della precauzione e dell'azione  preventiva,  sul  principio
della correzione, in via prioritaria alla fonte,  dei  danni  causati
all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»»; 
  Considerato altresi' che l'Italia, alla luce  della  vulnerabilita'
dell'ambiente marino mediterraneo, applica con grande  attenzione  il
principio di precauzione  nelle  politiche  di  pianificazione  della
bonifica in mare da idrocarburi attraverso sia  una  regolamentazione
molto rigorosa delle procedure per il  riconoscimento  dell'idoneita'
ovvero  dell'applicabilita'  dei  prodotti  da  impiegare  in   mare,
soprattutto per quanto attiene la valutazione dei potenziali  impatti
sull'ambiente marino e sia attraverso la prescrizione  di  utilizzare
prioritariamente  la  raccolta  meccanica  e  i  prodotti  assorbenti
rispetto  ai  prodotti  disperdenti  e  assorbenti  non  inerti,   da
impiegare  eventualmente  in  via  eccezionale  e  previa   specifica
autorizzazione; 
  Ritenuto necessario, in relazione agli indirizzi  di  cui  sopra  e
alla evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni nel settore
delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare per la  bonifica  del
mare della contaminazione da idrocarburi  petroliferi,  procedere  ad
una revisione del decreto ministeriale 20  maggio  1982  al  fine  di
aggiornare le dotazioni e scorte che  devono  essere  disponibili  su
ciascuna  piattaforma,  sulle  navi  appoggio  e  in  terraferma  per
combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali; 
  Vista la nota prot. 0004025/Gab del 19 febbraio 2016 con  la  quale
il Ministero dello sviluppo economico ha espresso l'assenso  ai  fini
del prescritto concerto. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Costituzione di depositi per la custodia dei materiali 
 
  1.  I  titolari  di  permesso  di  ricerca  o  di  concessione   di
coltivazione di idrocarburi liquidi  e  gassosi,  che  effettuano  la
perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di  giacimenti  di  oli
minerali  nell'ambito  del  mare  territoriale  o  della  piattaforma
continentale italiani, hanno  l'obbligo  di  costituire  depositi  in
luoghi idonei sulla terraferma la  cui  ubicazione,  unitamente  alla
pianificazione  logistica  e  operativa,   garantisca   comunque   il
trasferimento  delle  attrezzature  di  cui  al  comma  2  alla  nave
appoggio, entro tre ore dalla pervenuta richiesta. 
  2. Nei depositi di cui al comma 1 devono essere disponibili almeno: 
  a) n. 2 sistemi meccanici  di  recupero  e  separazione  olio/acqua
(skimmers) aventi caratteristiche idonee al contenimento dei prodotti
estratti, nonche' alle condizioni meteo marine  prevalenti  nell'area
ove sono ubicate le piattaforme  e  comunque  con  una  capacita'  di
recupero non inferiore ai 35 metri cubi/ora; 
  b) 1.000 metri di panne costiere, 500 metri di panne d'altura,  500
metri di panne rigide, con i relativi sistemi di ancoraggio; 
  c) 1.000 metri di panne assorbenti dichiarate impiegabili,  nonche'
5  metri  cubi  di   materiale   oleoassorbente   nelle   sue   varie
configurazioni; 
  d) 8.000 litri di prodotti disperdenti di tipo riconosciuto  idoneo
unitamente alla relativa apparecchiatura per lo spandimento in mare; 
      e) cisterne di raccolta di capacita' complessiva non  inferiore
a 300 metri cubi; 
  3. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la  Sezione
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le  georisorse
competente per territorio, puo' autorizzare  un  unico  deposito  per
piu' piattaforme localizzate in aree contigue o viciniori.  Nel  caso
di deposito unico afferente a impianti  relativi  a  titoli  minerari
diversi, il deposito e' gestito consortilmente dai titolari. E' salva
la facolta' degli uffici competenti al  rilascio  dell'autorizzazione
di richiedere integrazioni alle dotazioni del  deposito  definite  al
precedente comma 2.