IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati
mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di
situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che
presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
  Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge  n.
83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si
avvale, sottoscrivendo apposite convenzioni,  dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia per la definizione e l'attuazione  degli  interventi  nelle
aree di crisi industriale complessa e che gli oneri  derivanti  dalle
predette convenzioni sono posti  a  carico  delle  risorse  assegnate
all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate
per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite
massimo del 3 per cento di tali risorse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione  industriale  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita'
dei citati progetti di riconversione e  riqualificazione  industriale
svolta  da  Invitalia  S.p.a.  in   applicazione   degli   interventi
agevolativi da essa gestiti e'  remunerata  con  le  modalita'  e  le
risorse  previste  dagli  interventi  stessi,  mentre  con   apposita
convenzione quadro e' disciplinata  la  remunerazione  della  diversa
attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Considerato  che  risultano  in  perenzione   amministrativa   euro
40.167.012,27 a valere  sulle  risorse  del  «Fondo  unico  legge  n.
181/1989», al netto delle  riassegnazioni  relative  agli  interventi
nell'area di  crisi  complessa  di  Piombino  e  nell'area  di  crisi
complessa di Rieti, pari rispettivamente a euro 20.000.000,00 ed euro
10.000.000,00,  e  di  quelle   relative   ai   fabbisogni   per   la
realizzazione delle iniziative  imprenditoriali  agevolate  ai  sensi
della legge n. 181/1989 indicati dal soggetto gestore nel XLVII Piano
finanziario trimestrale, pari a euro 5.000.000,00; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al  Fondo  per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del  predetto  art.  27
del decreto-legge n. 83 del 2012, pari  a  euro  73.022.417,67,  sono
state destinate al finanziamento degli  interventi  per  il  rilancio
delle aree  colpite  da  crisi  industriale  di  cui  alla  legge  n.
181/1989; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 232 del 4 ottobre 2016,  recante  l'individuazione  dei  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 268 del 16 novembre 2016, con cui e' stata disposta l'integrazione
delle risorse finanziarie destinate all'attuazione  degli  interventi
di cui alla legge n. 181/1989 per  un  importo  complessivo  di  euro
165.914.155,00 di cui: 
    euro 5.914.155,00 affluiti al Fondo per la  crescita  sostenibile
ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge
n. 83 del 2012; 
    euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili  nella  contabilita'
speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, da  riservare
agli interventi di cui alla  legge  n.  181/1989  disciplinati  dagli
appositi accordi di programma di cui al citato decreto ministeriale 9
giugno 2015; 
    euro  80.000.000,00  delle  risorse   del   Programma   operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  Asse  III  -
Competitivita' PMI, da destinare agli interventi di cui alla legge n.
181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di  cui  al
medesimo  decreto  ministeriale  9  giugno  2015  relativi  ad   aree
localizzate  nelle  Regioni  in  ritardo  di  sviluppo   (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una riserva  pari  a  euro
30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto; 
  Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  5,   del   predetto   decreto
ministeriale 26 settembre  2016,  che  demanda  all'approvazione  del
Ministro dello  sviluppo  economico  la  ripartizione  delle  risorse
complessivamente destinate agli  interventi  di  cui  alla  legge  n.
181/1989, cosi' come disciplinati dal decreto ministeriale  9  giugno
2015, tra interventi inseriti in accordi  di  programma  relativi  ad
aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti  in  accordi
di programma relativi ad aree di crisi industriale  non  complessa  e
programmi di investimento da agevolare tramite  procedura  valutativa
con procedimento a  sportello,  tenuto  anche  conto  dei  fabbisogni
prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli  oneri  di  cui
all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 sopra citato; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016», che prevede, per il  rilancio  del  sistema
produttivo nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili,  del  regime  di
aiuto di cui alla legge n. 181/1989,  come  disciplinato  dal  citato
decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei  Comuni
riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale
area in cui si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  27  del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base
del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali  aree  di  crisi
non complessa; 
  Vista la proposta di ripartizione  delle  risorse  complessivamente
destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989  disciplinati
dal decreto ministeriale 9  giugno  2015,  presentata  dal  Direttore
generale per la politica industriale, la competitivita' e le  piccole
e medie imprese e dal  Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese in data 24 gennaio 2017; 
  Considerato  che  le  risorse  attribuite,   alla   data   odierna,
all'apposita  sezione  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile   e
destinate  agli  interventi  di  riconversione   e   riqualificazione
produttiva di aree interessate da crisi industriali ammontano a  euro
158.936.572,67; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvata,  come  segue,  la  ripartizione  delle   risorse
finanziarie  disponibili,  alla  data  del  presente   decreto,   per
l'attuazione degli interventi  di  riconversione  e  riqualificazione
produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali  di
cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181: 
  a) per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione  quadro
tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia, di cui all'art. 3, comma 4, del  decreto  ministeriale  31
gennaio 2013  citato  nelle  premesse,  e'  accantonato,  nel  limite
massimo previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre  per  cento
delle risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del
Fondo per la crescita sostenibile  e  destinate  agli  interventi  di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
crisi industriali. A valere su tale importo e' effettuato  in  favore
di Invitalia S.p.a. il rimborso dei  costi  sostenuti  e  documentati
dalla societa' per lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dalla
menzionata convenzione  quadro,  sulla  base  della  relazione  sulle
attivita'  compiute  nell'anno  di  riferimento  e   della   relativa
rendicontazione presentate dalla societa' con cadenza annuale,  nella
misura massima del tre per cento delle risorse  del  Ministero  dello
sviluppo economico assegnate agli accordi di  programma  sottoscritti
ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  b) agli interventi inseriti in accordi  di  programma  relativi  ad
aree   di   crisi   industriale   complessa   sono   riservati   euro
60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle  risorse  del
Fondo per la crescita sostenibile  ed  euro  40.000.000,00  a  valere
sulle risorse del Fondo unico legge n. 181/1989; 
  c) ai programmi di investimento da agevolare nelle  aree  di  crisi
industriale  non   complessa   tramite   procedura   valutativa   con
procedimento a sportello sono riservati euro 124.000.000,00 a  valere
sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.  Una  quota  del
predetto importo, pari a euro 44.000.000,00, e' accantonata in favore
degli interventi disciplinati da accordi  di  programma.  Le  risorse
cosi' riservate, qualora non impiegate entro un anno  dalla  data  di
apertura dello sportello, sono utilizzate per far fronte  agli  oneri
derivanti dalle domande di agevolazioni  presentate  nei  termini  di
apertura dello stesso sportello; 
  d)  le  risorse  del  Programma  operativo  nazionale  «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, pari a
euro 80.000.000,00, sono destinate  agli  interventi  nelle  aree  di
crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di  sviluppo  (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e  Sicilia)  disciplinati  da  accordi  di
programma. Una quota del predetto importo, pari a euro 45.000.000,00,
e' accantonata in favore degli accordi di programma relativi ad  aree
di crisi industriale complessa  sottoscritti  entro  il  31  dicembre
2017, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area  di
Taranto. Decorso tale termine le risorse cosi' riservate, qualora non
impiegate, rientrano nelle disponibilita'  utilizzabili  a  copertura
degli interventi, disciplinati tramite accordi di programma, in tutte
le aree di crisi delle regioni sopra menzionate. 
  2. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le  risorse
finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di  cui
alla legge n. 181/1989 nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016. 
    Roma, 31 gennaio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda