IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni,  concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento   del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli  articoli  da
10 a 13; 
  Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2016,
concernente la nomina dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2016,
con il quale l'on. Domenico Rossi e' stato  nominato  Sottosegretario
di Stato alla difesa; 
  Ritenuto di dover delegare la  trattazione  di  alcune  materie  al
Sottosegretario di Stato on. Domenico Rossi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on.  Domenico  Rossi  e'
delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del  Ministro  e  salvo
che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: 
    a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per
i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti  di  interesse  della
Difesa,  nonche'  per  gli  atti  di   controllo   e   di   indirizzo
parlamentare; 
    b) alle riunioni  a  livello  ministeriale  dell'Unione  europea,
della NATO e di altri organismi internazionali, con  possibilita'  di
procedere,  quando  autorizzato,  alla  firma  delle  lettere,  delle
dichiarazioni d'intenti e  degli  altri  accordi  di  natura  tecnica
predisposti in tali sedi; 
    c) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate  nella
Capitale e nell'area settentrionale e centrale del Paese. 
  2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Domenico  Rossi  e',
inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro: 
    a)  alla  trattazione  delle  problematiche  politico-militari  a
carattere generale di cooperazione internazionale; 
    b) alla firma  delle  risposte  alle  interrogazioni  a  risposta
scritta   nelle   materie   ad   ognuno   delegate,   salve   diverse
determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate; 
    c) per le questioni concernenti, i  rapporti  fra  strutture  e/o
Comandi del Ministero della difesa e gli enti pubblici  territoriali,
comprese le tematiche connesse con le servitu' militari; 
    d) alla firma dei provvedimenti di conferimento  degli  incarichi
di Capo reparto e Capo divisione delle Direzioni di livello  generale
e non generale, degli Uffici centrali,  nonche'  di  Direttore  degli
Uffici tecnici territoriali agli ufficiali della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    e)  all'autorizzazione  all'impiego  all'estero  degli  ufficiali
della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
    f) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato  in
materia di ricorsi straordinari  al  Capo  dello  Stato  relativi  al
personale della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
    g) per l'area del personale  militare  della  Difesa,  anche  nei
rapporti con le  altre  amministrazioni  pubbliche,  con  particolare
riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari; 
    h) alla trattazione delle problematiche connesse al sostegno  del
ricollocamento dei  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito; 
    i) alle iniziative di riforma della  legge  sulla  rappresentanza
militare; 
    l) per l'area  del  personale  civile  della  Difesa,  anche  nei
rapporti con le  altre  amministrazioni  pubbliche,  con  particolare
riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali; 
    m) alle eventuali iniziative integrative e correttive dei decreti
legislativi di revisione dello strumento militare nazionale,  per  il
settore del personale; 
    n) per l'area della sanita' militare,  anche  in  relazione  alle
infermita' eventualmente  contratte  dal  personale  impiegato  nelle
missioni internazionali di pace e alla  salubrita'  e  sicurezza  dei
luoghi di lavoro; 
    o) per le problematiche concernenti il Corpo militare  volontario
della Croce Rossa italiana ed il Corpo delle  infermiere  volontarie,
ausiliari delle Forze armate,  e  l'Associazione  dei  cavalieri  del
Sovrano militare ordine di Malta; 
    p) all'iscrizione e radiazione dal quadro del  naviglio  militare
dello Stato di unita' navali delle Forze armate,  compreso  il  Corpo
delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza; 
    q) per le problematiche concernenti gli enti, le  associazioni  e
gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.