IL MINISTRO DEI BENI E DELLE 
                  ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente il  trasferimento
al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  delle  funzioni
esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia  di
turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171,  recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   23   dicembre   2014,   recante:
«Organizzazione e funzionamento  dei  musei  statali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 10 febbraio 2014  concernente  la  rideterminazione
del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso  la
Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del
decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n.  100,  recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   spettacolo   e   attivita'
culturali»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto l'art. 24, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno  2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, che ha stabilito che l'art. 9,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112 si interpreta nel senso  che:  «il  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  ivi
previsto, di rideterminazione dei criteri per  l'erogazione  e  delle
modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei  contributi  allo
spettacolo dal vivo finanziati  a  valere  sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163,  ha  la  stessa
natura  non  regolamentare  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di  cui  all'art.  1,  comma  3,
della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le regole
tecniche di riparto sono basate sull'esame  comparativo  di  appositi
programmi di attivita' pluriennale  presentati  dagli  enti  e  dagli
organismi dello spettacolo  e  possono  definire  apposite  categorie
tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda,  per  ciascuno
dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle
attivita' teatrali e delle  attivita'  circensi  e  dello  spettacolo
viaggiante»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  1°  luglio  2014,  recante:   «Nuovi   criteri   per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 5  novembre  2014,  concernente  modifiche  al  decreto
ministeriale 1°  luglio  2014,  con  riguardo  al  ruolo  svolto  nel
panorama culturale e artistico italiano ed europeo  dalla  Fondazione
Piccolo Teatro di Milano; 
  Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche  al
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo» 1° luglio 2014; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  settembre  2016,  concernente
modifiche al decreto 1° luglio  2014,  recante:  «Nuovi  criteri  per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Rilevata  l'esigenza  di  assicurare   al   sistema   di   sostegno
finanziario alle attivita'  di  spettacolo  un  adeguato  e  coerente
livello di sostenibilita'; 
  Considerata la necessita' di apportare ulteriori  modificazioni  al
decreto  ministeriale  1°  luglio  2014,  incrementando   il   limite
percentuale  delle  anticipazioni   erogabili   agli   organismi   di
spettacolo e semplificando gli oneri  a  carico  degli  organismi  di
spettacolo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 22 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  All'art.  6  del  decreto  ministeriale  1°  luglio  2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, primo periodo: 
      dopo  la  parola:  «interessato»,   le   parole:   «a   seguito
dell'assegnazione   del   contributo   finanziario   annuale»,   sono
soppresse; 
      dopo la parola: «anticipazione»,  le  parole:  «nella  misura»,
sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo»; 
      dopo  le  parole  dell'«ottanta  per  cento»,  le  parole  «del
contributo medesimo», sono sostituite  dalle  seguenti:  "dell'ultimo
contributo ottenuto»; 
      dopo le parole «sostegno finanziario», le parole:  «antecedente
la predetta assegnazione» sono soppresse; 
      dopo le parole: «sostegno finanziario» e' aggiunto il  seguente
periodo: «I destinatari dell'anticipazione di cui al  presente  comma
non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto.». 
  Il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3 e' abrogata la lettera d); 
    d) al comma 4, lettera b): 
      dopo le parole «comma 3», le parole: «lettere  a)  e  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera a)»; 
      dopo le parole:  «non  oltre»,  le  parole:  «31  maggio»  sono
sostituite dalle parole: «30 aprile». 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
entra in vigore  il  giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 3 gennaio 2017 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 111