IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista  la  domanda  presentata  dall'associazione  temporanea   tra
imprese per  la  presentazione  ed  il  riconoscimento  della  I.G.P.
«Pitina», intesa ad ottenere  la  registrazione  della  denominazione
Pitina, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 5164 del 23 gennaio 2017 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione temporanea tra  imprese
per la presentazione ed il riconoscimento della I.G.P.  «Pitina»,  ha
chiesto la protezione a titolo transitorio  della  stessa,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da   qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4  del   citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pitina»,  in
attesa  che  l'organismo  comunitario   decida   sulla   domanda   di
riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda   avanzata   dall'associazione
temporanea tra imprese per  la  presentazione  ed  il  riconoscimento
della I.G.P. «Pitina», assicuri la protezione a titolo transitorio  e
a  livello  nazionale  della  denominazione  «Pitina»,   secondo   il
disciplinare di produzione consultabile  nel  sito  istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione «Pitina».