IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone
che «Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016  che
lascia invariato il  sistema  di  autofinanziamento  dell'A.N.AC.  ai
sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n.  266,  ovvero
che «... ai fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
funzionamento di cui al comma 65  determina  annualmente  l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191
ed, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di  euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art.  19,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  90/2014,  che
dispone: «Le somme versate  a  titolo  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Vista la legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  di  conversione  del
decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, che prevede che «... non trova
applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,  per  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, il vincolo  di  riduzione  delle  spese  di
funzionamento  di  cui  all'art.  19,  comma  3,  lettera   c),   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
  Visto   il   Piano   di   riordino   predisposto   dal   presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 19, comma 3  del  decreto-legge  n.
90/2014 e approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° febbraio 2016; 
  Vista legge di stabilita' 2017, approvata dal Parlamento; 
  Visto la legge «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019»,
approvata dal Parlamento e, in particolare, lo  stato  di  previsione
della spesa del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da  cui
risulta (cap. 2116) che all'Autorita' venga assegnata la somma  di  €
4.268.826 per l'anno 2017, di € 4.229.355 per  l'anno  2018  e  di  €
4.268.826 per l'anno 2019; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2017,  i  costi  di
funzionamento  dell'Autorita',  per  la  parte  non  finanziata   dal
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di  competenza  nel
rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento  del  valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005  dispone
che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
  a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  o),
del decreto  legislativo  n.  50/2016,  anche  nel  caso  in  cui  la
procedura di affidamento sia espletata all'estero; 
  b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),
del decreto  legislativo  n.  50/2016  che  intendano  partecipare  a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera a); 
  c) le societa' organismo di attestazione di  cui  all'art.  84  del
decreto legislativo n. 50/2016.