IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13  ottobre  2003,  n.  2003/87/CE  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per  il
periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 -  2012»),  approvato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre
2006; 
  Vista la decisione di  assegnazione  delle  quote  di  CO2  per  il
periodo 2008-2012, approvata ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 216/06 e adottata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  il
gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, recante
«Determinazione degli ulteriori crediti spettanti, per gli  anni  dal
2008  al  2012,  ai  gestori  degli  impianti  o  parti  di  impianto
riconosciuti come "nuovi entranti" che non hanno  ricevuto  quote  di
emissione di CO2 a titolo gratuito»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  ad  effetto
serra, ed in particolare: 
    l'art. 29, comma 4, secondo cui «Ai fini della determinazione dei
crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010,
n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111,  spettanti  ai
gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non  hanno  ricevuto
quote di emissione di anidride carbonica a titolo  gratuito  a  causa
dell'esaurimento della riserva per i nuovi  entranti  prevista  dalla
decisione di  assegnazione  (2008-2012),  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas tiene conto della  valorizzazione  per  i  gestori
degli impianti in questione del possibile utilizzo di  CERs  ed  ERUs
nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il   periodo
2008-2012,  alla  luce  della  impossibilita'   dell'utilizzo   degli
stessi.» 
  Visto il decreto 21  febbraio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle  finanze  e
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che stabilisce le modalita' di rimborso dei crediti agli operatori di
impianti riconosciuti come «nuovi entranti»; 
  Considerato che il summenzionato decreto non considera, ai fini del
rimborso dei crediti, la valorizzazione per i gestori degli  impianti
in questione del possibile  utilizzo  di  CERs  ed  ERUs  nei  limiti
previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012); 
  Ritenuto  opportuno  di  dover  sospendere  la  maturazione   degli
interessi legali per i rimborsi spettanti ai soggetti  creditori  che
non presentano l'istanza per la loro liquidazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere,  tenuto   conto   della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il
sistema  idrico  sopra  menzionata,  alla  liquidazione  delle  somme
spettanti ai nuovi entranti di cui al decreto-legge n. 72/2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai soggetti creditori di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto  21
febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  col
Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  riconosciuti  gli
ulteriori  crediti   determinati   ai   sensi   della   deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
del 20 marzo 2014,  n.  120/2014/R/efr,  maggiorati  degli  interessi
maturati a tasso legale a partire dal 1° marzo dell'anno  di  mancato
utilizzo di CERs ed ERUs. 
  L'ammontare delle somme spettanti per il rimborso  dei  crediti  di
cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.