IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni; Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 - 2012»), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre 2006; Vista la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, recante «Determinazione degli ulteriori crediti spettanti, per gli anni dal 2008 al 2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti" che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito»; Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, ed in particolare: l'art. 29, comma 4, secondo cui «Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.» Visto il decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che stabilisce le modalita' di rimborso dei crediti agli operatori di impianti riconosciuti come «nuovi entranti»; Considerato che il summenzionato decreto non considera, ai fini del rimborso dei crediti, la valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012); Ritenuto opportuno di dover sospendere la maturazione degli interessi legali per i rimborsi spettanti ai soggetti creditori che non presentano l'istanza per la loro liquidazione; Ritenuto, pertanto, di dover procedere, tenuto conto della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sopra menzionata, alla liquidazione delle somme spettanti ai nuovi entranti di cui al decreto-legge n. 72/2010; Decreta: Art. 1 Ai soggetti creditori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono riconosciuti gli ulteriori crediti determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr, maggiorati degli interessi maturati a tasso legale a partire dal 1° marzo dell'anno di mancato utilizzo di CERs ed ERUs. L'ammontare delle somme spettanti per il rimborso dei crediti di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.