IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE)  n.  1083/2006  del
Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati  membri,  dell'Accordo  di
partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato e, in particolare, il Capo III,  Sezione  7  «Aiuti  per  la
tutela dell'ambiente»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante «Adeguamento alle nuove norme  in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge  n.  112  del   2008»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  con  l'Italia,   adottato   con
decisione della  Commissione  europea  C(2014)  8021  finale  del  29
ottobre 2014; 
  Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  25  maggio  2015,  n.
39257, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in
merito alla concessione delle agevolazioni a valere  sullo  strumento
dei Contratti di sviluppo di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 finale del 23 giugno  2015,  successivamente  modificata
dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del  24
novembre 2015; 
  Visto, in particolare, l'Asse IV -  Efficienza  energetica,  Azione
4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici  e
delle emissioni di gas  climalteranti  delle  imprese  e  delle  aree
produttive compresa l'installazione  di  impianti  di  produzione  di
energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita'  alle
tecnologie ad alta efficienza»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 25 settembre 2015,  n.  223,  che  dispone  l'«Assegnazione  allo
strumento  dei  contratti  di  sviluppo  di  risorse  del   Programma
operativo nazionale Imprese e competitivita' 2014-2020  FESR»  e,  in
particolare, assegna allo strumento dei contratti  di  sviluppo  euro
100.000.000,00 a valere sull'Asse IV  -  Efficienza  energetica,  del
Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020
FESR; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; 
  Visto il rapporto finale relativo  al  progetto  Heat  Recovery  in
Energy  Intensive  Industries,  cofinanziato   dal   programma   LIFE
dell'Unione  europea,  relativo   all'identificazione   dei   settori
industriali qualificabili come altamente energivori; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  5  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  18
aprile 2013, n. 91, relativo alla definizione delle imprese  a  forte
consumo di energia; 
  Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 febbraio  2016,  n.
14722, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 29 febbraio 2016, n. 49, recante chiarimenti in merito ai criteri
di selezione delle operazioni cofinanziate  dal  Programma  operativo
nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  FESR,   che,   in
relazione all'Asse IV - Efficienza energetica del predetto Programma,
stabilisce che  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  ad  esso
assegnate saranno oggetto di ulteriori indicazioni; 
  Ritenuto opportuno, al fine di garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi previsti dal citato  Programma  operativo  nazionale  e  il
corretto utilizzo delle risorse assegnate all'Asse  IV  -  Efficienza
energetica,  fornire  i  criteri  e  le  necessarie  indicazioni  per
accedere alle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di  cui
al citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e successive modifiche
e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di intervento e risorse disponibili 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i termini  per  la
concessione  delle  agevolazioni  in  relazione  alle  risorse   rese
disponibili dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29
luglio 2015 a valere sull'Asse IV del Programma  operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Azione 4.2.1, pari a  euro
100.000.000,00, a favore di imprese,  di  qualsiasi  dimensione,  che
realizzano i programmi di sviluppo di cui al  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in
favore di programmi  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale,  come
individuati nel Titolo IV del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 9 dicembre 2014, con l'esclusione dei progetti di  ricerca,
sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III dello  stesso
decreto. 
  3. I programmi di cui al comma 2 devono  riguardare  unita'  locali
localizzate nelle regioni ammissibili alla deroga  ex  art.  107.3.a)
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e devono consentire la riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di gas  climalteranti  delle
imprese e delle aree produttive,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'Azione  4.2.1  del  Programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
competitivita'» 2014-2020 FESR e dai relativi  criteri  di  selezione
delle operazioni. 
  4. Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal  presente
decreto, la concessione delle agevolazioni  e  la  realizzazione  dei
programmi  per  la  tutela  ambientale  sono  effettuati  secondo  le
disposizioni del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.