IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, il Capo III, Sezione 7 «Aiuti per la tutela dell'ambiente»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante «Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014; Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015; Visto, in particolare, l'Asse IV - Efficienza energetica, Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita' alle tecnologie ad alta efficienza»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 settembre 2015, n. 223, che dispone l'«Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR» e, in particolare, assegna allo strumento dei contratti di sviluppo euro 100.000.000,00 a valere sull'Asse IV - Efficienza energetica, del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; Visto il rapporto finale relativo al progetto Heat Recovery in Energy Intensive Industries, cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione europea, relativo all'identificazione dei settori industriali qualificabili come altamente energivori; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2013, n. 91, relativo alla definizione delle imprese a forte consumo di energia; Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 febbraio 2016, n. 14722, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2016, n. 49, recante chiarimenti in merito ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, che, in relazione all'Asse IV - Efficienza energetica del predetto Programma, stabilisce che le modalita' di utilizzo delle risorse ad esso assegnate saranno oggetto di ulteriori indicazioni; Ritenuto opportuno, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Programma operativo nazionale e il corretto utilizzo delle risorse assegnate all'Asse IV - Efficienza energetica, fornire i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di cui al citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1 Ambito di intervento e risorse disponibili 1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i termini per la concessione delle agevolazioni in relazione alle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015 a valere sull'Asse IV del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Azione 4.2.1, pari a euro 100.000.000,00, a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in favore di programmi di sviluppo per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, con l'esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III dello stesso decreto. 3. I programmi di cui al comma 2 devono riguardare unita' locali localizzate nelle regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3.a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e devono consentire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dall'Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e dai relativi criteri di selezione delle operazioni. 4. Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal presente decreto, la concessione delle agevolazioni e la realizzazione dei programmi per la tutela ambientale sono effettuati secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.