IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Visto l'art. 405, comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto l'art. 238 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella  VII.1,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
riportante gli importi dei diritti di competenza  del  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24  giugno  1998,  n.  213,
recante «Disposizioni per l'introduzione  dell'euro  nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma  1,  della  legge  17  dicembre
1997, n. 433»; 
  Ritenuto necessario provvedere, in conformita' a tali disposizioni,
all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli  interessati
per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla  variazione
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni  precedenti,  e
stabilire la decorrenza della loro applicazione; 
  Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati relativo  al  mese  di  novembre  2016,  calcolato
dall'Istituto  nazionale  di   statistica,   indica   la   variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2016 rispetto a novembre
1992 in misura pari al 64,9%; 
  Vista la nota della Direzione generale della sicurezza stradale  n.
7014 del 19 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione  e  di  attuazione
del nuovo Codice della strada,  come  modificata  dall'art.  238  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  610,
sono aggiornati come segue: 
    a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 85,16»; 
    b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 170,33»; 
    c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 212,91»; 
    d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 340,65»; 
    e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 425,82»; 
    f) ove era originariamente previsto l'importo  «lire  1.000.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 851,64»; 
    g) ove era originariamente previsto l'importo  «lire  1.500.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1277,46». 
  2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1  si  applicano  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata
successivamente al 31 dicembre 2016. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 437