IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», modificato dal decreto 29 marzo  2012  n.  53
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze:
«Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  novembre  2016,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1347 in data 18 novembre 2016, con il  quale  e'
stato nominato il dott. Mario Giovanni Melazzini, direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la  determinazione  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
648, mediante l'aggiunta  di  una  specifica  sezione  concernente  i
medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni
terapeutiche  diverse  da  quelle  autorizzate,  inserendo  le  liste
costituenti gli allegati  1,  2  e  3,  relative  rispettivamente  ai
farmaci con uso consolidato sulla base  dei  dati  della  letteratura
scientifica, nel  trattamento  dei  tumori  solidi  nell'adulto,  nel
trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento  delle  neoplasie
ematologiche; 
  Vista la determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007,  che  ha  istituito  due  nuove
liste costituenti, gli  allegati  4  e  5,  che  costituiscono  parte
integrante della sezione concernente i medicinali che possono  essere
utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da  quelle
autorizzate, relative rispettivamente ai farmaci con uso  consolidato
sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di
patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti; 
  Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2011, che ha istituito una nuova lista
costituente l'allegato  6  che  costituisce  parte  integrante  della
sezione concernente i medicinali che possono  essere  utilizzati  per
una o piu' indicazioni terapeutiche diverse  da  quelle  autorizzate,
relativa ai radiofarmaci con uso  consolidato  sulla  base  dei  dati
della letteratura scientifica; 
  Vista la determinazione 20 maggio 2013, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013, che ha istituito una nuova lista
(allegato 7),  che  ne  costituisce  parte  integrante,  relativa  ai
farmaci con uso consolidato nel trattamento  di  patologie  infettive
per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento
di autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Vista la determinazione 14 marzo 2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 dell'1° aprile 2014, che ha istituito una nuova lista
(allegato 8),  che  ne  costituisce  parte  integrante,  relativa  ai
farmaci con uso consolidato nel trattamento  di  patologie  cardiache
per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento
di autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Vista la determinazione dell'AIFA del  18  marzo  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, con  cui  e'  stato
definito il regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso
umano  «Ipstyl»  a  seguito   di   nuova   indicazione   terapeutica:
«trattamento  dei   tumori   neuroendocrini   gastroenteropancreatici
(GEP-NETs) di grado 1 e di un sottogruppo di grado 2 (con indice Ki67
fino al 10%) dell'intestino medio, pancreatici o di origine non nota,
ad esclusione di  quelli  originanti  nell'intestino  posteriore,  in
pazienti adulti con malattia non  resecabile  localmente  avanzata  o
metastatica»; 
  Vista la determinazione dell'AIFA del 4  ottobre  2016,  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  25  ottobre  2016,  relativa
all'esclusione del medicinale lanreotide acetato per  trattamento  di
tumori neuroendocrini in fase evolutiva in  pazienti  non  sindromici
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati
sulla base di  evidenze  scientifiche  presenti  in  letteratura  nel
trattamento tumori solidi nell'adulto (allegato 1); 
  Considerato che l'indicazione terapeutica riferita al  «trattamento
di  tumori  neuroendocrini  in  fase  evolutiva   in   pazienti   non
sindromici» relativamente a lanreotide acetato non e'  sovrapponibile
a quella per cui e' stato definito il  regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo del medicinale Ipstyl, vale a dire,  «trattamento  dei  tumori
neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NETs) di grado 1 e di  un
sottogruppo di grado 2 (con indice Ki67 fino al  10%)  dell'intestino
medio, pancreatici o di origine non nota,  ad  esclusione  di  quelli
originanti nell'intestino posteriore, in pazienti adulti con malattia
non resecabile localmente avanzata o metastatica»; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 14-17 febbraio
2017 - stralcio verbale n. 20; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'annullamento della determinazione dell'AIFA del 4  ottobre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  250  del  25  ottobre  2016,
relativa all'esclusione dell'indicazione del  trattamento  di  tumori
neuroendocrini  in  fase  evolutiva  in   pazienti   non   sindromici
relativamente  a  lanreotide  acetato  dall'elenco   dei   medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648,  contenente  nuove  indicazioni
terapeutiche relative ad  usi  consolidati  sulla  base  di  evidenze
scientifiche presenti in letteratura nel  trattamento  tumori  solidi
nell'adulto (allegato 1).