IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della cooperativa «Trasporti Riuniti», concluso il 29 marzo
2016 e del successivo  accertamento  ispettivo  concluso  in  data  3
agosto 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione
commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la
cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine  di  sessanta
giorni le criticita' riscontrate in sede di  rilevazione  e  che,  in
sede  di  accertamento,  tali  criticita'  risultavano  sanate   solo
parzialmente, e precisamente permanevano le seguenti irregolarita': 
    mancato aggiornamento del libro dei soci; mancata  corrispondenza
tra il numero dei soci iscritti nel relativo libro sociale  e  quanto
risultante dalla documentazione verificata in sede ispettiva; mancata
rispondenza del risultato  del  bilancio  d'esercizio  2015,  che  ha
evidenziato un utile, con la asserita messa in mobilita' di  51  soci
lavoratori; omesso versamento del 3% sugli utili del bilancio 2013  e
2014 ai fondi mutualistici ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n.
59/92; omessa costituzione della riserva  legale  prevista  dall'art.
2514  del  codice  civile;  omesso  versamento  della  sanzione   per
ritardato pagamento del contributo biennale; 
  Vista la nota n. 344038 trasmessa via PEC in data 2  novembre  2016
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con  la  quale
e' stato comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute  controdeduzioni  all'avvio  del
procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Rosaria Gencarelli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore  unico  della  societa'   cooperativa   «Trasporti
Riuniti  societa'  cooperativa»,  con  sede   in   Roma   (RM)   C.F.
12150361009, costituita in data 13 novembre 2012, e' revocato.