IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni  per
la  trasmissione   annuale   all'Agenzia   delle   entrate   di   una
rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e
gli utili lordi, le imposte pagate  e  maturate,  insieme  con  altri
elementi indicatori di un'attivita'  economica  effettiva,  da  parte
delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato  ai
sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, che  hanno  l'obbligo  di  redazione  del
bilancio consolidato  e  un  fatturato  consolidato,  conseguito  dal
gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta  precedente  a
quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni
di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti  diversi
dalle persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione
anche alle  societa'  controllate,  residenti  nel  territorio  dello
Stato, nel caso  in  cui  la  societa'  controllante  obbligata  alla
redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non
ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione  paese
per paese ovvero non  ha  in  vigore  con  l'Italia  un  accordo  che
consenta lo scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione
paese per paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di  scambio  delle
informazioni relative alla rendicontazione paese per paese; 
  Vista la direttiva 2016/881/UE del Consiglio del  25  maggio  2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15  febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale,  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale,  che   abroga   la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, che designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento  e  i
servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'  di  cooperazione
amministrativa nel settore fiscale; 
  Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia  di  scambio  automatico  di  informazioni  derivanti   dalla
rendicontazione  paese  per  paese  (Country-by-Country   reporting),
firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che
l'Amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre
Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in  particolare
gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c)
e 66 del medesimo decreto legislativo; 
  Considerata la necessita' di  adeguamento  alle  direttive  emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  paese  per  paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto, si intende: 
    1)  «gruppo»:  un  insieme  di  imprese  collegate   tramite   la
proprieta' o il controllo, tenuto a redigere il bilancio  consolidato
ai  fini  della  rendicontazione  finanziaria  secondo   i   principi
contabili  applicabili  nella  propria  giurisdizione  di   residenza
fiscale, o  che  vi  sarebbe  tenuto  qualora  le  partecipazioni  al
capitale di una di queste imprese fossero  negoziate  in  un  mercato
regolamentato; 
    2) impresa: qualsiasi  soggetto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
che esercita un'attivita' economica; 
    3) «gruppo di imprese multinazionali» o «gruppo  multinazionale»:
qualsiasi gruppo, diverso da un gruppo  multinazionale  escluso,  che
comprende  due  o  piu'  imprese  aventi  la  residenza  fiscale   in
giurisdizioni diverse, ovvero un'impresa residente ai fini fiscali in
una giurisdizione e soggetta ad imposte in un'altra, per le attivita'
ivi svolte attraverso una stabile organizzazione; 
    4) «gruppo di  imprese  multinazionali  escluso»:  un  gruppo  di
imprese multinazionali,  i  cui  ricavi  complessivi  risultanti  dal
bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun  periodo  d'imposta
precedente quello in cui e' presentata la rendicontazione,  inferiori
a  750  milioni  di  euro  o  a   un   importo   in   valuta   locale
approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al  1°  gennaio
2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale  periodo
d'imposta precedente; 
    5) «entita' appartenente al gruppo»: 
      a) un'impresa distinta  di  un  gruppo  multinazionale  che  e'
inclusa  nel  bilancio  consolidato  del   gruppo   ai   fini   della
rendicontazione  finanziaria,   o   che   lo   sarebbe   qualora   le
partecipazioni al capitale  di  tale  impresa  fossero  negoziate  in
mercati regolamentati; 
      b) un'impresa  esclusa  dal  bilancio  consolidato  del  gruppo
multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in  base  al
principio di rilevanza; 
      c) una stabile organizzazione di un'impresa distinta del gruppo
multinazionale di cui alle precedenti lettere a)  o  b)  tenuta  alla
redazione di un bilancio distinto per la  stabile  organizzazione  ai
fini della rendicontazione finanziaria o ai fini normativi, fiscali o
di controllo interno della gestione; 
    6)  «entita'  tenuta  alla  rendicontazione»:   la   controllante
capogruppo, la supplente della controllante  capogruppo  o  qualsiasi
entita' appartenente  al  gruppo  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto, tenuta a presentare nella propria giurisdizione di residenza
fiscale una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di
cui all'art. 4, per conto del gruppo multinazionale; 
    7) «controllante capogruppo»: l'entita'  appartenente  al  gruppo
multinazionale che controlla, direttamente o  indirettamente,  una  o
piu' entita'  appartenenti  allo  stesso  gruppo,  che  e'  tenuta  a
redigere  il  bilancio  consolidato  secondo  i  principi   contabili
generalmente applicabili nella  propria  giurisdizione  di  residenza
fiscale, o  che  vi  sarebbe  tenuta  qualora  le  partecipazioni  al
capitale di una  delle  imprese  del  gruppo  multinazionale  fossero
negoziate  in  mercati  regolamentati  e  che  non  e'   controllata,
direttamente  o  indirettamente,  da   altra   impresa   del   gruppo
multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo; 
    8)  «entita'  designata»:  l'entita'   appartenente   al   gruppo
multinazionale tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese
quando si verifica la condizione di cui all'art. 2, comma 4; 
    9)   «supplente   della   controllante   capogruppo»:   l'entita'
appartenente al gruppo multinazionale indicata  da  detto  gruppo  ai
sensi dell'art. 2 comma 6 come  unica  sostituta  della  controllante
capogruppo per presentare la rendicontazione paese  per  paese  nella
propria giurisdizione di residenza  fiscale  per  conto  del  gruppo,
quando si verifica una delle condizioni di cui all'art. 2,  comma  2,
lettera b), del presente decreto; 
    10) «periodo di imposta»: periodo contabile annuale in  relazione
al quale la controllante capogruppo redige  il  bilancio  consolidato
del gruppo di imprese multinazionali; 
    11) «periodo di imposta di rendicontazione»: periodo di imposta i
cui  risultati  finanziari   e   operativi   sono   riportati   nella
rendicontazione paese per paese,  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto; 
    12) «Accordo internazionale»: la Convenzione multilaterale per la
mutua  assistenza  amministrativa  in  materia   fiscale,   qualsiasi
convenzione  o  accordo  fiscale  bilaterale  o  multilaterale  sullo
scambio di informazioni fiscali, di cui l'Italia e'  parte  e  i  cui
termini  forniscono  la  base  giuridica  per   lo   scambio,   anche
automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni; 
    13) «Accordo qualificante tra Autorita' competenti»:  un  accordo
stipulato tra i rappresentanti autorizzati di giurisdizioni parti  di
un accordo internazionale, in  virtu'  del  quale  opera  lo  scambio
automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; con
riferimento agli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  la  direttiva
2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, equivale alla  presenza
di un accordo qualificante tra autorita' competenti; 
    14)  «bilancio   consolidato»:   il   bilancio   di   un   gruppo
multinazionale nel quale le attivita', le passivita',  i  redditi,  i
costi e i flussi di  cassa  della  controllante  capogruppo  e  delle
entita' appartenenti al gruppo sono presentati  come  quelli  di  una
unica entita' economica; 
    15)  «inadempienza  sistemica»:  la   situazione   in   cui   una
giurisdizione,  pur  avendo  in  vigore  con  l'Italia   un   accordo
qualificante  tra  autorita'  competenti,  ha  sospeso   lo   scambio
automatico, per motivi diversi da quelli indicati  in  tale  accordo,
oppure  ha  ripetutamente  omesso  di   trasmettere   automaticamente
all'Italia le  rendicontazioni  paese  per  paese  in  suo  possesso,
relative  ai  gruppi  multinazionali  di  cui  fanno  parte  societa'
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del  Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero relative a  stabili
organizzazioni in Italia di societa' estere.