IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il regolamento della Commissione  712/2012  di  modifica  del
regolamento (CE) 1234/2008  del  24  novembre  2008  riguardante  «La
variazione  dei  termini  per  la  adozione  delle  decisioni   della
Commissione per la autorizzazione alla immissione  in  commercio  dei
farmaci per uso umano»; 
  Vista la notifica dell'European Medicine Agency del 5 febbraio 2016
di  approvazione  della  variazione  EMEA/H/C/004062/IB/002/G  e   la
notifica di approvazione della variazione EMEA/H/C/004062/IAIN/004/G,
con le quali, ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  europeo  n.
1234/2008, la Agenzia europea del farmaco ha dato opinione favorevole
alle suindicate variazioni di autorizzazione delle  nuove  confezioni
europee dalla numero EU/1/15/1058/008 alla numero EU/1/15/1058/016; 
  Vista la istanza della azienda titolare pervenuta a questa  Agenzia
il 9 dicembre 2016, protocollo  n.  P/124740-A  con  la  quale  viene
richiesta l'autorizzazione alla immissione in commercio  della  nuova
confezione del  farmaco  «Entresto»  EU/1/15/1058/011  approvata  con
procedura centralizzata EMEA/H/C/004062/IAIN/004/G; 
  Vista la decisione di esecuzione  della  Commissione  n.  (2017)175
dell'11 gennaio 2017 che accorda a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  l'autorizzazione  ad
immettere in commercio il medicinale per uso umano «Entresto»; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  18-20
gennaio 2017; 
  Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione  n.  48  in
data 15 dicembre 2016 dell'AIFA adottata su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
  Nelle more della pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea, la nuova confezioni del seguente medicinale per  uso  umano,
di  nuova  autorizzazione,  corredata   di   numero   di   A.I.C.   e
classificazione ai fini della fornitura: 
    ENTRESTO, 
descritta in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del
presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe
di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012,  n.  189,
denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', nelle more della presentazione  da  parte
della  azienda  interessata  di  una  eventuale  domanda  di  diversa
classificazione. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n.
189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 20 febbraio 2017 
 
                                     Il direttore generale: Melazzini