LA COMMISSIONE 
 
su proposta del commissario prof. Domenico Carrieri, delegato per  il
settore; 
 
                            Premesso che: 
 
  1)   il   trasporto   pubblico   locale   urbano   ed   extraurbano
autoferrotranviario, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma  2,
lettera b), della legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,
costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto
costituzionale delle persone alla «liberta' di circolazione»; 
  2) la Commissione, in data 31 gennaio 2002, con delibera n.  02/13,
ha  adottato  la  regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili nel settore del trasporto locale, la quale demanda  ad
accordi tra le parti,  a  livello  aziendale,  la  definizione  della
collocazione oraria delle fasce di  garanzia  del  servizio  completo
(art. 11, lettera B), dei tempi di preparazione e di  riconsegna  dei
mezzi che non devono  compromettere  la  completa  funzionalita'  del
servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio
al termine dello sciopero (art. 11, lettera C), nonche' quella  delle
altre modalita' di garanzia delle  prestazioni  indispensabili  (art.
16); 
  3) in attuazione di  tali  disposizioni,  TRAMBUS  S.p.A.,  azienda
esercente il servizio di trasporto pubblico locale su  «gomma»  nella
Citta' di Roma, ha sottoscritto, in data 2 marzo e 15 settembre 2005,
con le Segreterie territoriali  Roma  e  Lazio  delle  Organizzazioni
sindacali Sult, Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl, due
differenti accordi sulla disciplina delle prestazioni  indispensabili
da garantire  in  caso  di  sciopero,  nei  confronti  dei  quali  la
Commissione, ha ritenuto di non poter procedere alla  valutazione  di
idoneita', ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146  del
1990 e successive modificazioni, atteso  che  gli  stessi  apparivano
contrastanti sui tempi di ripresa in servizio del personale di  guida
risultando,  pertanto,  non  conformi   alle   previsioni   contenute
nell'art. 11, lettera C) della  citata  regolamentazione  provvisoria
(cfr. delibera del 28 giugno 2006, n. 06/350); 
  4) conseguentemente, con delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119,  la
Commissione ha provveduto, in via  unilaterale,  alla  determinazione
delle  prestazioni  indispensabili  approvando  la   regolamentazione
provvisoria per il personale dipendente dell'azienda  TRAMBUS  S.p.A.
di Roma, con  la  quale  ha  disposto  le  norme  tecniche  volte  ad
assicurare  «la  completa  funzionalita'  del  servizio  nelle  fasce
garantite e la pronta riattivazione del  servizio  al  termine  dello
sciopero» prevedendo, a tale scopo, la ripresa anticipata in servizio
del personale di guida (venticinque minuti); 
  5) l'azienda ATAC S.p.A., nel corso dell'anno 2010, ha assorbito ed
unificato le competenze ed i servizi di trasporto pubblico su «gomma»
e  «metro/ferro»  sino  ad  allora  erogati,  rispettivamente,  dalle
aziende TRAMBUS S.p.A. e METRO S.p.A. di Roma; 
  6) a seguito di tale fusione, la Commissione, nel corso degli anni,
ha ricevuto  reiterate  segnalazioni,  da  parte  degli  utenti,  che
denunciavano la tardiva riattivazione della circolazione delle  linee
metropolitane e delle ferrovie, in occasione di  azioni  di  sciopero
della  durata  di  quattro  ore  evidenziando,  in  particolare,  che
l'effettiva  ripresa  del  servizio  ordinario  avveniva  dopo  circa
novanta minuti dalla conclusione dello sciopero; 
  7) la Commissione, pertanto, ha avviato  un'istruttoria,  gia'  con
una prima audizione in data 7 dicembre  2010,  finalizzata  in  primo
luogo a verificare la fondatezza delle denunce degli utenti; 
  8) nell'ambito di tale istruttoria, la Commissione  ha  preso  atto
della complessita' del servizio erogato da ATAC S.p.A. che opera  nel
trasporto pubblico locale su «gomma» e su «ferro» avvalendosi di  una
molteplicita'  di  figure  professionali  eterogenee  fra  loro,   in
relazione  alla  diversificata  tipologia  del  servizio.   Pertanto,
l'Autorita' ha  ritenuto  necessario,  con  particolare  riguardo  al
segmento di trasporto  del  «metro/ferroviario»,  svolgere  una  piu'
approfondita verifica  tecnica  in  merito  alle  concrete  modalita'
attuative con le quali viene assicurata la circolazione dei treni, al
fine di individuare le misure idonee ad assicurare  una  effettiva  e
tempestiva garanzia del servizio al termine dello sciopero; 
  9) all'esito  degli  accertamenti  istruttori,  la  Commissione  ha
ritenuto  di  invitare  le  parti   a   ridefinire   le   prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero, tenendo conto  delle
diversificate esigenze tecnico-organizzative per la riattivazione del
servizio  nei  due   segmenti   operativi   dell'Azienda   (gomma   e
metro-ferro),  all'interno  di  un  accordo  organico,  destinato   a
superare la inadeguata regolamentazione provvisoria vigente (delibera
dell'8 marzo 2007, n. 07/119); 
  10) a tal fine, l'Autorita' ha promosso una serie di audizioni, fra
le quali quella del 18 marzo 2015  che  ha  visto  la  partecipazione
dell'Azienda e di tutte le Organizzazioni sindacali,  nonche'  quelle
del 29 aprile e del 23 settembre 2015, con la sola partecipazione  di
ATAC S.p.A.; 
  11) a seguito delle audizioni del 18 marzo e 29 aprile  2015,  ATAC
S.p.A., con nota del 1° luglio 2015, prot. n. 85062, ha inviato  alle
Segreterie regionali/provinciali/territoriali di  Roma  e  del  Lazio
delle  Organizzazioni   sindacali   Filt   Cgil,   Fit   Cisl   Reti,
Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal
Ferrovie, Orsa TPL, Sul  Comparto  Trasporti  e  Usb  Lavoro  Privato
un'ipotesi di accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle  altre
misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena
funzionalita' del servizio gomma/ferro nelle  fasce  garantite  e  la
pronta  ed  effettiva   riattivazione   dello   stesso   al   termine
dell'astensione. Con  particolare  riferimento  allo  sciopero  della
durata di quattro ore, l'Azienda proponeva, in tale  piattaforma,  di
prevedere  l'obbligo  di  adesione  preventiva  allo   sciopero,   di
escludere dallo stesso alcuni profili professionali e di limitarne la
durata  per  altre  figure  prevedendone  il  rientro  anticipato  in
servizio,  fornendo  i  dati  tecnici  a  supporto   della   proposta
formulata; 
  12) la Commissione ha ritenuto  necessario  promuovere,  attraverso
una serie  di  incontri,  un  tavolo  unitario  fra  l'Azienda  e  le
Organizzazioni sindacali destinatarie di tale documento, al  fine  di
verificare  la  reale  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  al
raggiungimento di un accordo quanto piu' ampiamente condiviso fra  le
parti; 
  13) nel corso delle audizioni del 12, 22  e  29  gennaio  2016,  le
parti si sono confrontate sui contenuti del documento non  riuscendo,
tuttavia, a raggiungere un'intesa di massima sulla bozza in esame; 
  14) nell'incontro del 29 gennaio 2016, le Organizzazioni sindacali,
con  la  sola  esclusione  di  Faisa  Confail  e  Fast  Confsal,  con
riferimento alle  tempistiche  relative  alla  ripresa  del  servizio
indicate dall'Azienda, formulavano unitariamente  una  controproposta
consistente nella previsione di un  unico  periodo  di  tempo  utile,
conteggiato nella misura massima di trenta  minuti,  entro  il  quale
prevedere,  per  i  profili  professionali  coinvolti,  la   presenza
anticipata in servizio delle unita' di personale ritenute  funzionali
al ripristino integrale del servizio stesso; 
  15) ATAC S.p.A., a seguito del cambiamento di management, con  nota
del 25 marzo 2016, prot. n.  45709,  ha  parzialmente  modificato  la
precedente ipotesi di accordo inviando alle Organizzazioni  sindacali
la nuova proposta sulle  prestazioni  indispensabili  e  sulle  altre
misure da garantire in occasione di sciopero, per assicurare la piena
funzionalita' del servizio gomma/ferro nelle  fasce  garantite  e  la
pronta  riattivazione  dello  stesso  al  termine  delle  azioni   di
sciopero; 
  16) la Commissione ha convocato le parti per un successivo incontro
svoltosi in data 30  marzo  2016.  In  tale  sede,  i  rappresentanti
sindacali hanno  chiesto  il  ritiro  della  nuova  ipotesi  proposta
dall'Azienda dichiarando di non condividerne, neanche parzialmente, i
contenuti, ritenuti maggiormente limitativi del diritto di  sciopero,
con riferimento all'ulteriore contrazione dei parametri  legati  alla
tempistica relativa all'anticipazione delle presenza in servizio  del
personale  interessato   dallo   sciopero,   nonche'   al   sensibile
ampliamento dei profili professionali esclusi dallo sciopero  stesso.
I  rappresentanti   aziendali,   al   contrario,   hanno   confermato
integralmente il contenuto  della  bozza  in  esame,  precisando  che
l'attuale riformulazione del  testo  risulta  piu'  rispondente  alle
esigenze manifestate, di recente,  dalle  Istituzioni  che  avrebbero
richiesto all'Azienda stessa l'applicazione di  criteri  maggiormente
restrittivi  in  ordine  all'obbligo  di   assicurare   la   regolare
effettuazione  del  servizio  al  di  fuori   della   fascia   oraria
interessata dallo sciopero; 
  17) la Commissione, a  seguito  dell'inasprimento  delle  posizioni
delle parti  sociali,  ha  invitato  le  Organizzazioni  sindacali  a
trasmettere eventuali proposte di modifica e/o integrazione del testo
formulato dall'Azienda, argomentandole adeguatamente sotto il profilo
tecnico. L'invito della Commissione e' stato, nel  merito,  disatteso
essendosi limitate, le sole  Organizzazioni  sindacali  Faisa  Cisal,
Faisa Confail e Orsa  TPL,  a  dichiarare  irricevibile  la  proposta
aziendale, ritenendo adeguate le misure attuative vigenti; 
  18) ATAC S.p.A. e le Organizzazioni  sindacali,  pertanto,  benche'
piu' volte sollecitate in tal  senso  dalla  Commissione,  anche  nel
corso delle richiamate audizioni,  non  sono  riuscite,  ad  oggi,  a
raggiungere alcuna intesa o accordo a livello aziendale, malgrado  la
disponibilita' manifestata da tutti i soggetti coinvolti; 
  19) la Commissione, stante la considerevole distanza emersa fra  le
posizioni espresse dalle parti sociali coinvolte  nel  confronto,  ha
adottato,  nella  seduta  del  26  aprile  2016,  una   proposta   di
regolamentazione provvisoria ai sensi  art.  13,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 come modificata dalla  legge  n.  83  del  2000
(delibera n. 16/177); 
  20) a seguito della notifica di tale proposta, decorsi  i  quindici
giorni che sono stati assegnati  alle parti  per  pronunciarsi  sulla
stessa, sono pervenute osservazioni da parte  di  ATAC  S.p.A.  e  di
tutte le Organizzazioni sindacali, con  esclusione  della  sola  Fast
Confsal Mobilita' (gia' Fast Confsal Ferrovie); 
  21) in data 9 giugno 2016 si e' svolta l'audizione con l'Azienda  e
le Organizzazioni sindacali Ugl, Faisa  Cisal,  Faisa  Confail,  Fast
Confsal, Orsa Tpl, Sul, Usb, Cambia-Menti M410, UTL, R.S.A. Orsa TPL,
R.S.A. UTL. Nel corso dell'incontro le parti hanno trovato  un  punto
di convergenza esclusivamente sull'articolazione delle  fasce  orarie
di garanzia rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina.  Di
contro, invece, le Organizzazioni  sindacali  hanno  manifestato  una
espressa contrarieta' rispetto alle previsioni aziendali  riguardanti
le procedure da adottare all'inizio dello sciopero  ed  alla  ripresa
del  servizio,  con  particolare  riguardo  ai  tempi   di   presenza
anticipata  del  personale  necessari   ad   assicurare   l'immediata
riattivazione  del  servizio  medesimo  al  termine  dello  sciopero,
all'individuazione delle figure e dei servizi esclusi dallo sciopero,
ai presidi e alle limitazioni previste nel corso dello stesso; 
  22)  le  Organizzazioni  sindacali  Filt  Cgil,  Fit  Cisl  Reti  e
Uiltrasporti hanno comunicato di non poter intervenire in tale data a
causa di impegni precedentemente assunti, chiedendo un nuovo incontro
per la seconda decade  di  giugno.  La  Commissione,  accogliendo  la
richiesta, ha individuato quale data utile quella del 13 giugno 2016.
Le Organizzazioni hanno nuovamente declinato  l'invito,  con  analoga
motivazione, proponendo una nuova data da individuare a  partire  dal
20 giugno 2016, al fine di verificare la possibilita' di  raggiungere
un accordo; 
  23) gli eventi, verificatisi  nel  giugno  2016,  hanno  comportato
rilevanti mutamenti  del  quadro  istituzionale  (insediamento  della
nuova Commissione di garanzia ed elezione del Sindaco del  Comune  di
Roma Capitale), inducendo la Commissione a deliberare,  nella  seduta
del 22 settembre 2016, l'interruzione del procedimento avviato con la
delibera del 26 aprile 2016, n. 16/177, e la  revoca  della  proposta
ivi contenuta; 
  24) nella stessa seduta la Commissione, con delibera n. 16/355,  ha
formulato, ex art. 13, lettera a), della legge  n.  146  del  1990  e
successive modificazioni,  una  nuova  proposta  di  regolamentazione
provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure  da
garantire in caso di sciopero del personale  dipendente  dell'azienda
ATAC S.p.A. di Roma,  sottoponendola  alle  parti  ed  invitandole  a
pronunciarsi in merito; 
  25) il testo della nuova proposta e' stato notificato alle parti  e
trasmesso alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei  consumatori  per
l'acquisizione del parere previsto dall'art. 13,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990  e  successive  modificazioni,  entro  quindici
giorni dalla ricezione della medesima; 
  26) sulla proposta le suddette Associazioni non hanno  espresso  il
parere richiesto, mentre  sono  pervenute  le  osservazioni  di  ATAC
S.p.A., Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Trasporti,  Faisa
Confail, Orsa Tpl, Usb Lavoro Privato/CT e Cambia-Menti M410; 
  27) la Commissione, in ossequio a  quanto  previsto  dall'art.  13,
lettera a), ha disposto l'audizione delle parti per la  data  del  30
novembre 2016. In tale sede i  rappresentanti  dell'Azienda  e  delle
Organizzazioni sindacali presenti hanno  richiamato  integralmente  i
contenuti delle memorie precedentemente  inviate.  Le  Organizzazioni
sindacali hanno,  altresi',  rinnovato  i  contenuti  della  proposta
formulata nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2015, chiedendo  ad
ATAC S.p.A. di riavviare il negoziato con il coinvolgimento di  tutte
le sigle sindacali presenti  in  Azienda  all'interno  di  un  tavolo
unitario; 
  28)  il  Commissario,  riscontrata  la  disponibilita'  manifestata
dall'Azienda nei confronti  della  richiesta  avanzata  da  tutte  le
Organizzazioni  sindacali,  ha  proposto  di  effettuare  una   prima
verifica sullo stato dei lavori alla data del 14 dicembre 2016; 
  29) con nota del 14 dicembre 2016, prot. n. 180169, ATAC S.p.A.  ha
comunicato alla Commissione che  nel  corso  di  un  primo  incontro,
convocato dall'Azienda per il 7 dicembre 2016, «e' emersa la volonta'
delle parti di esplorare ogni possibile soluzione tecnica in grado di
individuare una mediazione che raccolga la  piu'  ampia  condivisione
all'interno di un accordo aziendale sulle prestazioni  indispensabili
da garantire in caso di sciopero»; 
  30) nella seduta del 15 dicembre 2016, la Commissione, riscontrando
la  comunicazione  aziendale,  ha  deliberato  di  far  presente  che
l'Autorita' ha gia' chiarito con forza la necessita' di  una  urgente
risistemazione delle regole contenute nelle discipline  vigenti,  per
rispondere   adeguatamente   alle   pressanti   sollecitazioni    dei
cittadini-utenti. Per questa ragione, la Commissione  ha  manifestato
la propria preoccupazione rispetto ad un eccessivo  allungamento  dei
tempi, riaffermando l'improrogabile esigenza di  addivenire,  con  la
massima tempestivita', all'adozione di regole  certe  per  la  pronta
riattivazione  del  servizio  in  caso  di  sciopero  attraverso   la
sottoscrizione di un accordo condiviso  o,  in  mancanza,  attraverso
l'adozione in via eteronoma della regolamentazione provvisoria; 
  31) con nota del 17 gennaio 2017, prot. n.  7312,  ATAC  S.p.A.  ha
fornito alla Commissione una breve sintesi di quanto emerso nel corso
dell'incontro tenutosi il 13 gennaio 2017, con  particolare  riguardo
ai seguenti temi: presenza anticipata in servizio per  le  unita'  di
personale appartenenti ai profili professionali  ritenuti  funzionali
al ripristino integrale  del  servizio  al  termine  dello  sciopero;
organizzazione  idonea  a  comprimere  i  tempi  di  preparazione   e
riconsegna dei mezzi; implementazione del processo  di  comunicazione
verso l'utenza riguardo  ai  tempi  di  effettiva  riattivazione  del
servizio; adesione preventiva allo sciopero ad inizio  turno;  numero
minimo dei treni circolanti necessari per l'erogazione  del  servizio
in sicurezza; figure escluse dallo sciopero; presidi  e  limitazioni.
L'Azienda ha sottolineato che la conclusione  di  tale  confronto  ha
evidenziato posizioni eterogenee,  sostanzialmente  dissenzienti,  da
parte delle Organizzazioni sindacali presenti; 
  32) con nota del 20 gennaio 2017,  prot.  n.  951,  il  Commissario
delegato per il settore, con  riferimento  all'informativa  pervenuta
dall'Azienda, richiamando le esigenze di urgenza rappresentate con la
nota del 19 dicembre 2016, ha rinnovato  l'invito  ad  attivare,  nel
piu' breve tempo possibile, un tavolo «permanente» finalizzato ad  un
reale  confronto  tra  le  parti  per  l'adozione  di  un  protocollo
condiviso, nell'ottica di un effettivo  contemperamento  fra  diritti
costituzionali egualmente garantiti. In tale  prospettiva,  e'  stata
assegnata la data del 31 gennaio 2017 quale  termine  ultimo  per  la
trasmissione di un accordo in mancanza del quale l'Autorita'  avrebbe
valutato i provvedimenti da adottare; 
  33) con note del 24 gennaio 2017, prot. n. 10925-10926-10927,  ATAC
S.p.A.,  nel  recepire  l'invito  formulato  dalla   Commissione   di
proseguire il confronto  nell'ambito  di  un  tavolo  permanente,  ha
convocato le Organizzazioni sindacali per il 25 gennaio 2017; 
  34) con nota del 27 gennaio 2017,  prot.  n.  14225,  ATAC  S.p.A.,
facendo seguito all'incontro del 25 gennaio 2017, a  conclusione  del
quale le parti hanno constatato l'impossibilita' di sottoscrivere  un
accordo, ha nuovamente convocato le Organizzazioni sindacali  per  il
30 gennaio 2017. Con la stessa nota, l'Azienda ha dichiarato  che  la
proposta avanzata dai  sindacati  nel  corso  dell'audizione  del  29
gennaio  2016,  tra  le  altre  criticita',  non  appariva  idonea  a
scongiurare gli effetti ultrattivi nel caso di  sciopero  di  quattro
ore. Al fine di consentire una piu' rapida conclusione del confronto,
ATAC S.p.A. ha allegato un proprio testo, gia' riprodotto  nel  corso
degli ultimi incontri, con l'auspicio di ricevere, prima  dell'inizio
della  citata  riunione  del  30  gennaio  p.v.,  ulteriori  proposte
sindacali; 
  35) con nota del 31 gennaio 2017, prot. n. 15882,  ATAC  S.p.A.,  a
conclusione del ciclo di incontri sollecitati dalla  Commissione,  ha
fatto presente che, dopo un ampio dibattito  ed  una  finale  analisi
della proposta aziendale, le parti hanno constatato  l'insussistenza,
allo  stato,  delle  condizioni  per  sottoscrivere   un   protocollo
condiviso sulla materia in oggetto,  rendendosi  disponibili  per  un
ulteriore  incontro,  qualora  la  Commissione  lo  avesse   ritenuto
opportuno; 
  36) con note del 2 febbraio 2017, prot. n. 30/SP RM/2017, e  dell'8
febbraio  2017,  prot.  n.  235/2017,   la   Segreteria   provinciale
dell'Organizzazione sindacale Orsa TPL e la  Segreteria  territoriale
di  Roma  e  Lazio  dell'Organizzazione  sindacale  Filt  Cgil,   pur
confermando la sostanziale distanza tra le posizioni delle parti,  si
dichiarano disponibile alla prosecuzione del confronto tecnico; 
 
                          Considerato che: 
 
  1) la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili
nel settore del trasporto locale (delibera del 31  gennaio  2002,  n.
02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002,  n.  70)
demanda ad accordi tra le parti, a livello aziendale, la  definizione
della collocazione  oraria  delle  fasce  di  garanzia  del  servizio
completo (art. 11,  lettera  B),  dei  tempi  di  preparazione  e  di
riconsegna  dei  mezzi  che  non  devono  compromettere  la  completa
funzionalita'  del  servizio  nelle  fasce  garantite  e  la   pronta
riattivazione del  servizio  al  termine  dello  sciopero  (art.  11,
lettera C), nonche' quella delle altre modalita'  di  garanzia  delle
prestazioni indispensabili (art. 16); 
  2) ATAC S.p.A., a  seguito  della  fusione  delle  aziende  TRAMBUS
S.p.A. e METRO S.p.A., ha  unificato  la  gestione,  all'interno  del
Comune di Roma Capitale, del servizio di  trasporto  pubblico  locale
riguardante i segmenti «gomma» e «metro/ferroviario»; 
  3) per il servizio di trasporto  pubblico  locale  su  «gomma»,  in
mancanza di accordo tra le parti, trova applicazione, allo stato,  la
regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili,
originariamente adottata per il personale  dipendente  della  TRAMBUS
S.p.A. di Roma (delibera dell'8 marzo 2007, n. 07/119), con la  quale
la Commissione ha individuato, in via unilaterale, le norme  tecniche
necessarie a garantire «la completa funzionalita' del servizio  nelle
fasce garantite e la pronta riattivazione  del  servizio  al  termine
dello sciopero»; 
  4) tale regolamentazione si e'  rivelata  del  tutto  inadeguata  a
disciplinare i servizi da garantire all'utenza in  caso  di  sciopero
del settore «metro/ferroviario», in considerazione delle specificita'
del settore medesimo, che richiede, per l'operativita' del  servizio,
la  messa  a  punto,  entro  le  due   ore   precedenti   l'effettiva
circolazione dei treni, di operazioni  preliminari  e  accessorie  da
parte di specifiche figure professionali; 
  5) conseguentemente, dagli approfondimenti tecnici  effettuati,  e'
emersa la imprescindibile esigenza di individuare soluzioni  adeguate
ad assicurare la pronta riattivazione del servizio al  termine  dello
sciopero  della  durata  di  quattro  ore,  risultando  inaccettabile
gravare gli utenti della interruzione del servizio, oltre che per  la
durata dell'astensione, anche nell'intervallo  successivo  necessario
alle operazioni preparatorie del materiale rotabile (pari a circa due
ore); 
  6)  al  fine  di  colmare  il  vuoto   normativo,   particolarmente
pregiudizievole  per  i  diritti   degli   utenti   nella   fase   di
riattivazione del servizio, la Commissione ha sollecitato le parti al
raggiungimento di una  intesa  finalizzata  ad  una  regolamentazione
organica della materia, nel rispetto delle peculiarita'  dei  servizi
resi, offrendo  la  propria  disponibilita'  ad  attivare  un  tavolo
congiunto presso la propria sede istituzionale gia'  dai  primi  mesi
del 2015; 
  7)  la  Commissione,  nell'ambito  dell'attivita'   di   mediazione
offerta, ha chiesto all'Azienda ed alle Organizzazioni  sindacali  di
fornire soluzioni  tecniche  adeguate  a  risolvere  le  complessita'
legate, in particolare, alla pronta  riattivazione  del  servizio  al
termine dello sciopero della durata di  quattro  ore,  rispetto  alla
quale sono emerse le maggiori criticita'; 
  8) l'Azienda  e  le  Organizzazioni  sindacali  hanno  mostrato  un
indiscutibile  senso  di  responsabilita'  e  di  disponibilita'  nel
ricercare, attraverso un percorso quanto piu'  ampiamente  condiviso,
le condizioni per il raggiungimento di un accordo  sulle  prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero; 
  9)  il  procedimento  istruttorio  avviato  dalla  Commissione   ha
consentito     all'Autorita'     di     conoscere     gli     aspetti
tecnico-organizzativi connessi alla preparazione  e  alla  riconsegna
dei  mezzi  di  trasporto,  nonche'  le  categorie   e/o   qualifiche
professionali  che  rivestono  ruoli  e  funzioni  fondamentali   per
l'organizzazione del lavoro dell'Azienda, essenziali per garantire le
condizioni di esercizio e sicurezza; 
  10)  con  particolare  riguardo  al  settore   «metro/ferroviario»,
inoltre, sono stati oggetto di confronto i tempi  di  predisposizione
delle   attivita'   propedeutiche   ad   effettuare    un    corretto
posizionamento dei treni lungo le  linee,  condizione  indispensabile
per  assicurare  la  tempestiva  ripresa  del  servizio  al   termine
dell'azione di sciopero, per cui  diventa  indispensabile  anticipare
gradualmente la  presenza  in  servizio  del  personale  interessato,
analogamente a quanto gia' previsto dalla Commissione di garanzia per
il personale del settore «gomma»  (delibera  dell'8  marzo  2007,  n.
07/119), sebbene con tempistiche differenti, attesa  la  complessita'
che caratterizza l'esercizio «metro/ferroviario»; 
  11) la Commissione, attesa la eterogeneita' del servizio erogato da
ATAC S.p.A., ha esaminato e valutato tutte le  indicazioni  contenute
nelle memorie inviate dalle parti, al fine di individuare  le  misure
che,  a  vario  titolo,  concorrono  alla  fondamentale  esigenza  di
garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta riattivazione
del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela della sicurezza
dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti; 
  12) la Commissione, verificata  l'impossibilita'  di  risolvere  le
problematiche rappresentate nell'ambito di una disciplina  condivisa,
considerata  altresi'  l'urgenza  di  assicurare  agli   utenti   del
trasporto pubblico locale della Citta' di Roma Capitale regole  certe
in caso di sciopero, ha formalmente avviato il procedimento  ex  art.
13,  lettera  a),  della  legge  n.  146  del   1990   e   successive
modificazioni, con l'adozione della delibera del 22  settembre  2016,
n. 16/355; 
  13)  la  delibera  contenente  la  proposta   di   regolamentazione
provvisoria ha previsto, nell'ambito di una disciplina  organica,  un
adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero dei lavoratori  e
i diritti degli  utenti,  allo  scopo  di  riequilibrare  l'eccessiva
compromissione del godimento del diritto dei cittadini alla  liberta'
di circolazione derivante, da un lato, dall'interruzione del servizio
anche a fronte di proclamazioni di sciopero da parte di soggetti  con
scarsa  rappresentativita'  sindacale,  dall'altro,   dagli   effetti
ultrattivi dello sciopero, prodotti dalle vigenti norme  tecniche  di
attuazione; 
  14) in particolare, la Commissione,  al  fine  di  garantire  piena
effettivita' alla norma contenuta nell'art. 2, comma 6,  della  legge
n. 146 del 1990 e successive  modificazioni,  che  prevede,  fra  gli
altri, l'obbligo per l'Azienda di «garantire e rendere nota la pronta
riattivazione del servizio,  quando  l'astensione  dal  servizio  sia
terminata», ha considerato fondamentale regolamentare l'esercizio del
diritto di sciopero con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a)
modalita' di preparazione e di riconsegna  dei  mezzi;  b)  attivita'
propedeutiche ad effettuare  un  corretto  posizionamento  dei  treni
lungo  le  linee;  c)  garanzia  delle  condizioni  di  esercizio   e
sicurezza; 
  15) conseguentemente, al fine di garantire  la  piena  effettivita'
del diritto alla mobilita' dei cittadini al termine  dello  sciopero,
l'Autorita' ha ritenuto necessario escludere l'esercizio del  diritto
di  sciopero  per  alcuni  profili  professionali  e  limitare   tale
esercizio per  altre  tipologie  di  personale,  tenute  a  rientrare
anticipatamente in servizio, non essendo  accettabile  il  sacrificio
dei diritti degli utenti oltre i limiti previsti dalla legge e  dalla
regolamentazione provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili  nel
settore del trasporto  locale  (delibera  del  31  gennaio  2002,  n.
02/13); 
  16)  alla  proposta  adottata  dalla  Commissione  non  e'  seguito
l'auspicato accordo tra le parti; 
 
                              Delibera: 
 
ai sensi art. 13, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990,  come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente:  regolamentazione
provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure  da
garantire in caso di sciopero del personale  dipendente  dell'azienda
ATAC S.p.A. di Roma. 
                               Art. 1 
 
                          Fasce di garanzia 
 
  1. Le modalita' di cui alla presente  regolamentazione  provvisoria
si applicano con riferimento alle azioni di sciopero  proclamate  per
un periodo inferiore e/o pari a ventiquattro ore. 
  2. Dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su  due
fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di  massima
richiesta  dell'utenza  per  le  quali  il  servizio  si  pone   come
essenziale, come di seguito individuate: 
    prima fascia: dall'inizio del servizio alle ore 08,30; 
    seconda fascia: dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 
  3. Tutte le corse con partenza da capolinea  in  orario  precedente
all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate  a  termine
sino  ai  rispettivi  capolinea,  garantendo  il  servizio   completo
normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. 
  Il personale di guida e/o di macchina che  aderisce  allo  sciopero
dovra' rientrare nei depositi all'orario di inizio dello  sciopero  o
dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede. 
  4. I tempi di preparazione e  riconsegna  dei  mezzi  non  dovranno
compromettere  il  regolare  svolgimento  del  servizio  programmato,
nonche' l'effettiva  riattivazione  dello  stesso  al  termine  dello
sciopero. 
  Il ritorno del servizio a regime ordinario dovra' essere  garantito
con la  prima  partenza  prevista  all'orario  di  conclusione  dello
sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle fasce di  garanzia  di
cui al comma 2.