IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale definisce il suo ambito di applicazione; Visto il citato art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 in base al quale le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi a favore dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Le misure di cui allo stesso decreto-legge n. 189 del 2016 possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata; Visto il menzionato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale stabilisce che l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica limitatamente ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente e ai fabbricati per i quali i contribuenti possono dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale degli stessi all'autorita' comunale, la quale nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente; Visto lo stesso art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 , in virtu' del quale l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; Visto il citato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI connesso all'esenzione di cui allo stesso comma; Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualita' 2016 e per le predette finalita', sono stati stanziati 20,7 milioni di euro; Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 12.666.377 euro, sulla base delle stime di gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze tenuto conto della circostanza che i dati forniti dal Dipartimento della protezione civile risultano ancora provvisori; Ritenuto che il conguaglio per l'anno 2016 - quantificato, unitamente al rimborso per le annualita' successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali - sara' disposto con uno o piu' provvedimenti successivi; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 gennaio 2017; Decreta: Art. 1 Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 1. Ai comuni delle regioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati in virtu' dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' attribuito l'importo di 12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge. 2. Nella nota metodologica di cui allegato 1 al presente decreto sono contenuti i criteri e le modalita' per l'attribuzione dell'importo di 12.666.377 di euro, dovuto a titolo di anticipazione del rimborso di cui al comma 1 e ripartito fra i comuni interessati negli allegati 2 e 3. 3. L'attribuzione delle somme dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2016, tenuto conto dello stanziamento complessivo, per la medesima annualita', pari a 20,7 milioni di euro nonche' il rimborso dovuto fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, saranno disposti con uno o piu' provvedimenti successivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2017 Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan