IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il quale prevede  l'esenzione  dall'imposta  municipale  propria
(IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),  di  cui  all'art.  1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  per  i  fabbricati
ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 189 del 2016 il quale definisce  il  suo  ambito  di
applicazione; 
  Visto il citato art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189  del  2016
in base al quale le  disposizioni  dello  stesso  decreto-legge  sono
volte a disciplinare gli interventi  a  favore  dei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ricompresi  nei
comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni  di  Teramo,  Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le  disposizioni  di  cui
all'art.  48  si  applicano   limitatamente   ai   singoli   soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,  casa  di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con trasmissione agli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti. Le misure di cui allo stesso  decreto-legge  n.  189  del
2016  possono  applicarsi,  altresi',  in  riferimento   a   immobili
distrutti  o  danneggiati  ubicati  in  altri  Comuni  delle  Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli  allegati  1  e  2,  su
richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
diretto  tra  i  danni  ivi  verificatisi  e   gli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata; 
  Visto il menzionato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del
2016 il quale stabilisce che l'esenzione dall'IMU  e  dalla  TASI  si
applica limitatamente ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28  febbraio  2017,
in quanto inagibili totalmente o parzialmente e ai fabbricati  per  i
quali i contribuenti possono dichiarare, entro il 28  febbraio  2017,
la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  degli  stessi
all'autorita'  comunale,  la  quale  nei  successivi   venti   giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente; 
  Visto lo stesso art. 48, comma 16, del  decreto-legge  n.  189  del
2016 , in virtu' del quale  l'esenzione  dall'IMU  e  dalla  TASI  si
applica a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre  2016  e  fino
alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020; 
  Visto il citato art. 48, comma 16, del  decreto-legge  n.  189  del
2016 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  stabiliti,  anche
nella forma di  anticipazione,  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rimborso ai comuni interessati del minor  gettito  dell'IMU  e  della
TASI connesso all'esenzione di cui allo stesso comma; 
  Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno, per  l'annualita'  2016  e  per  le
predette finalita', sono stati stanziati 20,7 milioni di euro; 
  Ritenuto di procedere al rimborso  nella  forma  di  anticipazione,
nell'importo di 12.666.377 euro, sulla base delle  stime  di  gettito
dell'IMU e  della  TASI  per  l'anno  2016  elaborate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  delle  finanze  tenuto
conto della circostanza che i dati  forniti  dal  Dipartimento  della
protezione civile risultano ancora provvisori; 
  Ritenuto  che  il  conguaglio  per  l'anno   2016 -   quantificato,
unitamente al rimborso  per  le  annualita'  successive,  al  momento
dell'acquisizione dei dati puntuali - sara' disposto con uno  o  piu'
provvedimenti successivi; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 19 gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Anticipazione ai comuni del rimborso del  minor  gettito  dell'IMU  e
  della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati  nelle
  zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24
  agosto 2016. 
  1. Ai comuni delle regioni delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e
Umbria, individuati  in  virtu'  dell'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici  verificatisi
a  far  data  dal  24  agosto  2016,  e'  attribuito   l'importo   di
12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del rimborso del  minor
gettito  derivante  dall'esenzione  dall'imposta  municipale  propria
(IMU) e dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  disposta
dall'art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del  2016,  relativo
ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di  cui
all'art. 1 dello stesso decreto-legge. 
  2. Nella nota metodologica di cui allegato 1  al  presente  decreto
sono  contenuti  i  criteri  e  le   modalita'   per   l'attribuzione
dell'importo di 12.666.377 di euro, dovuto a titolo di  anticipazione
del rimborso di cui al comma 1 e ripartito fra i  comuni  interessati
negli allegati 2 e 3. 
  3. L'attribuzione delle somme dovute a  titolo  di  conguaglio  per
l'anno 2016, tenuto conto  dello  stanziamento  complessivo,  per  la
medesima annualita', pari a 20,7 milioni di euro nonche' il  rimborso
dovuto fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati
interessati e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2020,  saranno
disposti con uno o piu' provvedimenti successivi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 marzo 2017 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                              Minniti 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Padoan