IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  in
particolare gli articoli 107 e  108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale  l'Italia  ha
ratificato  la  Convenzione  di  Rio  de  Janeiro  sulla   diversita'
biologica; 
  Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, di  «Ratifica  ed  esecuzione
del  Trattato  internazionale   sulle   risorse   fitogenetiche   per
l'alimentazione  e  l'agricoltura,  con  appendici,  adottato   dalla
trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre
2001»; 
  Visto  il  «Piano  nazionale  sulla  biodiversita'   di   interesse
agricolo», che ha ricevuto  il  parere  favorevole  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008; 
  Visto le «Linee guida per la conservazione e  la  caratterizzazione
della biodiversita' vegetale, animale e microbica  di  interesse  per
l'agricoltura»,  che  hanno  ricevuto   l'intesa   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33
e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio 2014, n. 1622,  recante  «Individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105»,  modificato
con decreto 9 giugno 2015, n. 1998; 
  Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni  per
la tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare»; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento delle politiche  europee
e  internazionali  e  dello  sviluppo  rurale  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali  del  28  luglio  2016,  n.
19940 che, nel definire la composizione del Comitato  permanente  per
la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 8
della  legge  n.  194  del  2015,  chiarisce  all'art.  2  i  compiti
attribuiti al suddetto  Comitato  ed,  in  particolare,  le  funzioni
relative al coordinamento; 
  Visto in particolare l'art. 10 della citata legge n. 194  del  2015
che  istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, il  Fondo  per  la  tutela
della biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare  con  una
dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00; 
  Considerato che il citato Fondo e' destinato a sostenere le  azioni
degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194
del  2015,  nonche'  a  sostenere  gli   enti   pubblici   impegnati,
esclusivamente  a  fini  moltiplicativi,  nella  produzione  e  nella
conservazione di sementi di  varieta'  da  conservazione  soggette  a
rischio di erosione genetica o di estinzione; 
  Preso atto del parere espresso dal citato Comitato  permanente  per
la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare  sulla  modalita'
di  funzionamento  del  Fondo  e  sulle  azioni   di   tutela   della
biodiversita' da sostenere; 
  Visto il formale concerto acquisito dal Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26638 del 7
dicembre 2016; 
  Vista la nota prot. n. 24382 del 21 dicembre 2016 con la  quale  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  riconosce  l'urgenza  del
provvedimento in quanto si corre il rischio che vadano in economia  i
residui di stanziamento del 2015; 
  Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 22 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i principi per  l'istituzione  di
un  sistema  nazionale  di   tutela   e   di   valorizzazione   della
biodiversita' di interesse agricolo e  alimentare,  finalizzato  alla
tutela delle risorse genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario
locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. 
  2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela  del
territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento
e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento  genetico  e
di perdita del patrimonio genetico.