IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli art. 8 e 9 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   recante
«Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo  sviluppo
e l'equita' sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera  a),
con il quale e' stato previsto un fondo  per  la  spesa  dei  farmaci
innovativi ed il  comma  3,  lettera  a),  recante  disposizioni  sul
ripiano  dello  sfondamento  imputabile  al  superamento  del   fondo
predetto; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019»; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  Vertex  Pharmaceuticals
(Europe)  limited  ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  Scientifica
nella seduta del 12 settembre 2016; 
   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12
dicembre 2016; 
   Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KALYDECO: 
    «Kalydeco» compresse e' indicato per il trattamento  di  pazienti
affetti da fibrosi cistica (FC), di eta' pari o superiore a 6 anni  e
di peso pari o superiore a  25  kg,  che  hanno  una  delle  seguenti
mutazioni di gating (di classe III) nel  gene  CFTR:  G551D,  G1244E,
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R; 
    «Kalydeco» e' indicato inoltre per  il  trattamento  di  pazienti
affetti da fibrosi cistica (FC), di eta' pari o superiore a 18  anni,
che hanno una mutazione R117H nel gene CFTR 
  sono rimborsate come segue: 
  Confezioni: 
    150  mg, compressa   rivestita   con   film, uso   orale, flacone
(HDPE), 56 compresse - A.I.C. n. 043519014/E (in base  10)19J316  (in
base 32) 
    Classe di rimborsabilita': A 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18.000,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29.707,20 
      
  150   mg, compressa   rivestita   con   film, uso    orale, blister
(ACLAR/ALU), 56 compresse - A.I.C. n. 043519026/E (in base  10)19J31L
(in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18.000,00 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29.707,20 
  Conferma del  requisito  dell'innovazione  terapeutica  importante,
fino al 4 maggio 2018, da cui consegue: 
    la non applicazione delle riduzioni di  legge  di  cui  ai  sensi
delle  determinazioni  AIFA  del  3  luglio  2006  e   dell'ulteriore
riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27  settembre
2006; 
    l'immediato accesso alla terapia  da  parte  degli  assistiti  in
tutti gli ambiti regionali con inserimento nel fondo  per  i  farmaci
innovativi ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR). 
  Sconto obbligatorio  alle  strutture  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture di natura privata-convenzionata,  sul  prezzo  ex  factory,
come da condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri _che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Tetto  di  spesa  complessivo  sull'ex  factory:  27   milioni   di
euro/anno. 
  In caso di superamento della soglia ex factory pari a 27 milioni di
euro/anno al netto dello sconto di fatturato nei  primi  12  mesi  la
ditta e' chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra'  determinato  sulla  base
dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback
del 5% e dell'1,83%, e dei payback effettivamente versati, al momento
della verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei
MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita',
di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai
sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto
ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. La verifica del tetto di  spesa  decorre  dal  mese  di
giugno 2016. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione  della  legge  648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Il tetto di spesa si applica a tutte le indicazioni e le confezioni
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.