IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al fine di consentire di prorogare i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la prevista dichiarazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di definizione agevolata 1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».