IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni in materia di definizione agevolata di cui  all'articolo
6  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  al  fine  di
consentire di prorogare i termini entro i quali i  debitori  potranno
presentare o integrare la prevista dichiarazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Proroga di termini in materia di definizione agevolata 
 
  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».