IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno 1996 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la denominazione di  origine  protetta  «Prosciutto  Veneto
Berico-Euganeo»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 383/2017 della Commissione
del 1° marzo 2017, e' stata accolta la modifica di cui al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  denominazione   di   origine   protetta   «Prosciutto   Veneto
Berico-Euganeo», affinche' le  disposizioni  contenute  nel  predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale: 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»,
nella stesura risultante a seguito  dell'emanazione  del  regolamento
(UE) n. 383/2017 della Commissione del 1° marzo 2017. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», sono  tenuti  al
rispetto dell'allegato disciplinare  di  produzione  e  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 10 marzo 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi