IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non  applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da
soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di
informazioni; 
  Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  il
quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6,
comma 1, che  consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  e'
aggiornato con cadenza semestrale; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti
del Ministro delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Vista la legge 7 luglio 2016, n.  137,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa
Sede in materia fiscale, fatta nella Citta' del Vaticano il 1° aprile
2015, con relativo scambio di note verbali del  20  luglio  2007,  ed
entrata in vigore il 15 ottobre 2016; 
  Vista la legge 3 novembre 2016, n. 212, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le  evasioni  e  le
elusioni fiscali, con protocollo, fatta  a  Santiago  il  23  ottobre
2015, ed entrata in vigore il 20 dicembre 2016; 
  Visto il protocollo di modifica  dell'accordo  dell'Unione  europea
con il Principato di  Monaco  che  stabilisce  misure  equivalenti  a
quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio  in  materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma  di  pagamenti  di
interessi, del 28 ottobre 2015, in vigore dal 1° febbraio 2017; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, con  la  quale  e'  stata  data
adesione ed esecuzione  alla  Convenzione  concernente  la  reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per  l'Italia  il
1° maggio 2006; 
  Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, con la  quale  e'  stata  data
adesione ed esecuzione al  protocollo  di  modifica  della  precitata
Convenzione, fatto a Parigi il 27 maggio 2010, ed entrato  in  vigore
per l'Italia il 1° maggio 2012; 
  Tenuto conto che la suddetta convenzione, come emendata dal  citato
protocollo di modifica, e' entrata in vigore per Nauru e Niue, il  1°
ottobre 2016, per Barbados, il 1° novembre 2016 e per Andorra,  Saint
Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine,  Samoa  e  Uruguay,  il  1°
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro delle  finanze  del  4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1996,
l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate
nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
gli Stati e  territori  con  i  quali  e'  attuabile  lo  scambio  di
informazioni sono i seguenti: 
  Albania; 
  Alderney; 
  Algeria; 
  Andorra; 
  Anguilla; 
  Arabia Saudita; 
  Argentina; 
  Armenia; 
  Aruba; 
  Australia; 
  Austria; 
  Azerbaijan; 
  Bangladesh; 
  Barbados; 
  Belgio; 
  Belize; 
  Bermuda; 
  Bielorussia; 
  Bosnia Erzegovina; 
  Brasile; 
  Bulgaria; 
  Camerun; 
  Canada; 
  Cile; 
  Cina; 
  Cipro; 
  Colombia; 
  Congo (Repubblica del Congo); 
  Corea del Sud; 
  Costa d'Avorio; 
  Costa Rica; 
  Croazia; 
  Curacao; 
  Danimarca; 
  Ecuador; 
  Egitto; 
  Emirati Arabi Uniti; 
  Estonia; 
  Etiopia; 
  Federazione Russa; 
  Filippine; 
  Finlandia; 
  Francia; 
  Georgia; 
  Germania; 
  Ghana; 
  Giappone; 
  Gibilterra; 
  Giordania; 
  Grecia; 
  Groenlandia; 
  Guernsey; 
  Herm; 
  Hong Kong; 
  India; 
  Indonesia; 
  Irlanda; 
  Islanda; 
  Isola di Man; 
  Isole Cayman; 
  Isole Cook; 
  Isole Faroe; 
  Isole Turks e Caicos; 
  Isole Vergini Britanniche; 
  Israele; 
  Jersey; 
  Kazakistan; 
  Kirghizistan; 
  Kuwait; 
  Lettonia; 
  Libano; 
  Liechtenstein; 
  Lituania; 
  Lussemburgo; 
  Macedonia; 
  Malaysia; 
  Malta; 
  Marocco; 
  Mauritius; 
  Messico; 
  Moldova; 
  Monaco; 
  Montenegro; 
  Montserrat; 
  Mozambico; 
  Nauru; 
  Nigeria; 
  Niue; 
  Norvegia; 
  Nuova Zelanda; 
  Oman; 
  Paesi Bassi; 
  Pakistan; 
  Polonia; 
  Portogallo; 
  Qatar; 
  Regno Unito; 
  Repubblica Ceca; 
  Repubblica Slovacca; 
  Romania; 
  Saint Kitts e Nevis; 
  Saint Vincent e Grenadine; 
  Samoa; 
  San Marino; 
  Santa Sede; 
  Senegal; 
  Serbia; 
  Seychelles; 
  Singapore; 
  Sint Maarten; 
  Siria; 
  Slovenia; 
  Spagna; 
  Sri Lanka; 
  Stati Uniti d'America; 
  Sud Africa; 
  Svezia; 
  Svizzera; 
  Tagikistan; 
  Taiwan; 
  Tanzania; 
  Thailandia; 
  Trinitad e Tobago; 
  Tunisia; 
  Turchia; 
  Turkmenistan; 
  Ucraina; 
  Uganda; 
  Ungheria; 
  Uruguay; 
  Uzbekistan; 
  Venezuela; 
  Vietnam; 
  Zambia.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 marzo 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan