IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese; 
  Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, il  quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono  individuate  le
procedure per il monitoraggio delle  infrastrutture  ed  insediamenti
prioritari  per  la  prevenzione  e  repressione  di   tentativi   di
infiltrazione mafiosa, per le quali e' istituito presso il  Ministero
dell'interno un apposito Comitato di coordinamento; 
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166; 
  Visto l'art. 17-quater, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004,  n.
54; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
2004, n. 54, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  gennaio
2015, n. 4; 
  Ritenuto di dover individuare procedure di monitoraggio  idonee  ad
assicurare il governo dei dati e delle informazioni in  possesso  dei
diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla  realizzazione
delle opere di cui agli articoli 200 e seguenti  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016, in modo da garantire una visione unitaria
e strategica; 
  Ritenuto necessario procedere all'individuazione delle competenze e
delle modalita' di costituzione, di composizione e  di  funzionamento
del predetto Comitato di coordinamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto del monitoraggio antimafia 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio  per  la
prevenzione e la repressione  di  tentativi  d'infiltrazione  mafiosa
nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo  sviluppo
del  Paese,  di  cui  agli  articoli  200  e  seguenti  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerati rilevanti i  dati
e le informazioni attinenti: 
    a) alle aree territoriali interessate dalla  realizzazione  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come  indicate  negli
elaborati progettuali; 
    b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle  imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori; 
    c)  alle  procedure  di   affidamento   delle   opere   e   delle
infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  nonche'   ai   loro   affidatari   e
sub-affidatari e alle imprese terze interessate  a  qualunque  titolo
alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura; 
    d) agli assetti  societari  relativi  ai  soggetti  di  cui  alla
lettera c)  e  alla  evoluzione  di  tali  assetti  nel  corso  della
realizzazione delle opere e delle infrastrutture; 
    e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare,
sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati,  anche  in  esito
agli accessi ed agli accertamenti di  cui  all'art.  93  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    f) a ogni  altro  dato  o  informazione  ritenuti  rilevanti  dal
Comitato di cui all'art. 3.