IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettere  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni e visto, in  particolare,  l'art.  166,
comma 4-bis, il quale dispone  che  il  decreto  di  esproprio  possa
essere emanato entro il termine di sette anni decorrente  dalla  data
in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il
progetto   definitivo   dell'opera,   salvo   che   nella    medesima
deliberazione non sia previsto  un  termine  diverso,  e  che  questo
Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal  predetto
comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate  ragioni
prima della scadenza del termine e per un periodo di  tempo  che  non
supera i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi  4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.
327; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  risulta  ammissibile
all'esame  di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono   applicabili   le
disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002, supplemento ordinario), con  la  quale  questo  Comitato  ha
approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che in
allegato 1 riporta, nell'ambito dei sistemi stradali  e  autostradali
del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa», l'infrastruttura
«Agrigento-Caltanissetta - A19» e vista la delibera 1°  agosto  2014,
n. 26 (supplemento - Gazzetta Ufficiale  n.  1/2015),  con  la  quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al
DEF 2013, che include,  nella  «Tabella  0  programma  infrastrutture
strategiche»,             nell'ambito             dell'infrastruttura
«Agrigento-Caltanissetta   -   A19   -    ss    640»,    l'intervento
«Agrigento-Caltanissetta - A19: lotto 2»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni ed integrazioni, e  visto,  in  particolare,
l'art. 13, comma 6, che prevede  che  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine  entro
il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  struttura
tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni,  e
i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono  stati
trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Vista la delibera 26 giugno 2009, n.  37  (supplemento  -  Gazzetta
Ufficiale n. 14/2010), con la quale questo Comitato ha, tra  l'altro,
approvato  il   progetto   definitivo   dell'intervento   «Itinerario
Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della  ss
640, tratto dal km 44+000 al km 74+300 svincolo A19»; 
  Viste le note 8 novembre 2016, n. 41662, e  30  novembre  2016,  n.
11889, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima  seduta
utile  di  questo  Comitato  della  proroga  della  dichiarazione  di
pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive  modificazioni  ed  integrazioni
dell'opera «Itinerario Agrigento-Caltanissetta -  A19  -  ss  640  di
Porto Empedocle.  Ammodernamento  e  adeguamento  alla  cat.  B.  del
decreto ministeriale 5 novembre 2001 - 2° tratto dal km  44+000  allo
svincolo con la A19»,  e  ha  trasmesso  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale e amministrativo: 
      che, a seguito della procedura  di  gara  per  l'affidamento  a
contraente        generale        dell'intervento         «Itinerario
Agrigento-Caltanissetta  -  A19  -  ss  640   di   Porto   Empedocle.
Ammodernamento e adeguamento alla cat. B, del decreto ministeriale  5
novembre 2001 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19», la
realizzazione dell'opera, comprensiva della progettazione  esecutiva,
e' stata affidata  all'ATI  «Empedocle  2»,  composta  dalle  imprese
«Cooperativa muratori e  cementisti»  (CMC),  «Consorzio  cooperative
costruzioni» (CCC) e «Tecnis S.p.a.»; 
      che nella fase di redazione del progetto esecutivo  sono  state
apportate varianti al piano di espropri come di seguito illustrato: 
        a seguito di verifica sul  progetto  definitivo  sono  emersi
alcuni errori materiali di trascrizione dei dati catastali e pertanto
sono stati predisposti gli schemi di integrazione ai sensi  dell'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
        per il recepimento delle prescrizioni disposte  dalla  citata
delibera  n.  37/2009,  e'  emersa  l'esigenza  di  apportare   delle
integrazioni e/o variazioni rispetto le originarie previsioni per  le
aree di sedime; 
        sono state costituite le  servitu'  in  corrispondenza  delle
gallerie naturali ed artificiali; 
        si  e'  svolta  la  verifica  ed  adeguamento   in   funzione
dell'impronta  di  occupazione   prevista   dall'allegato   NG06   al
capitolato speciale d'affidamento; 
        si e' tenuto conto della rivalutazione  dei  Valori  agricoli
medi (VAM), alla luce della sentenza della  Corte  costituzionale  n.
181 del 10 giugno 2011  che  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita',  e
pertanto si e' aggiornata la valutazione delle indennita' per ridurre
possibili contenziosi relativi alla valorizzazione dei beni; 
      che con determinazione 30 dicembre 2011, n.  94,  e  successivo
dispositivo attuativo 11  gennaio  2012,  n.  3709,  l'amministratore
unico  di   «ANAS   S.p.a.»,   ha   disposto   l'integrazione   della
dichiarazione di pubblica utilita' posta  dalla  citata  delibera  di
questo Comitato n. 37/2009, ha approvato  l'aggiornamento  del  piano
particellare di esproprio e la conseguente rimodulazione  del  quadro
economico con un incremento di spesa per la voce espropri delle somme
a disposizione pari a 25.413.337,10  euro,  relativo  all'apprensione
delle ulteriori aree necessarie all'esecuzione delle  opere  previste
dal progetto esecutivo redatto dal contraente generale; 
      che il suddetto progetto esecutivo ha previsto variazioni  alle
quantita' ed alle qualita' delle prestazioni  previste  dal  progetto
definitivo  riconducibili  all'art.  176,  comma   5,   del   decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni: 
        sorprese    geologiche,    idrogeologiche    e    geotecniche
inquadrabili  a  tutti  gli  effetti  come  condizioni  impreviste  e
imprevedibili verificatesi  nel  corso  della  campagna  di  indagini
geognostiche integrative effettuate a  supporto  della  progettazione
esecutiva: galleria  naturale  Caltanissetta;  gallerie  scavate  con
metodo tradizionale di Papazzo, San Filippo, Cozzo Garlatti;  impiego
di calcestruzzi con classe di esposizione  maggiorata  per  le  opere
contro terra; 
        recepimento di  prescrizioni  e/o  raccomandazioni  contenute
nella delibera n. 37/2009:  interventi  di  recupero  aree  dismesse,
sistemazioni finali  discariche  per  Rifiuti  solidi  urbani  (RSU),
interventi di rimodellamento morfologico e interventi  di  ingegneria
naturalistica   (prescrizione   1);   implementazione,   gestione   e
certificazione  Sistema  di  gestione  ambientale  (SGA)   e   misure
mitigazione cantiere (prescrizione  2);  modifica  della  livelletta,
ottimizzazione sterro/riporto con modifica sulla lunghezza di qualche
opera  (es.:  galleria  artificiale  Favarella  -  pista  destra)   e
sostituzione di opere di scavalco  con  rilevati  (es.:  eliminazione
ponte Serra, Viadotti Santuzza 1  e  3)  (prescrizione  4);  modifica
della livelletta del viadotto  Salso  e  realizzazione  di  un  sotto
attraversamento   in   corrispondenza   dello    svincolo    sull'A19
(prescrizione 5); utilizzo di presidio nella realizzazione  dei  pali
posti in falda (prescrizione 6); modifica del Piano  di  monitoraggio
ambientale (PMA) integrandolo con nuovi punti di  controllo  e  nuove
componenti (prescrizioni 7, 12, 15, 16); inserimento di nuovi tombini
nei  nuovi  punti  di  impluvio  sull'asse  principale  e  interventi
idraulici sulla viabilita' interferita  (prescrizione  17);  modifica
degli spartiti, dei metodi di varo  e  dei  sistemi  di  vincolo  dei
seguenti impalcati: Giulfo, Fosso Mumia, San Filippo Neri, Busita  I,
Santuzza II, Salso (prescrizione 18); riparazione dei dissesti  nelle
strade  provinciali  interessate  dai  percorsi  di  cantierizzazione
(prescrizione 23); realizzazione di  paratie  all'imbocco  sud  della
galleria  Favarella  per  protezione  tubazione   «SNAM   rete   gas»
(prescrizione 34); realizzazione di opere di urbanizzazione  in  Area
di sviluppo industriale (ASI) (raccomandazione J);  introduzione  dei
tronchi 50, 51, 52, 67 (raccomandazione N); 
        richieste  del  soggetto  aggiudicatore   e/o   enti   terzi:
spostamento  del  cavalcavia  alla  km  4+226;   introduzione   della
rotatoria «5»; introduzione del tracciato del tronco «74»; 
        varianti di miglioramento esecutivo utili a ridurre il  tempo
ed il costo di realizzazione delle opere: eliminazione sottovia al km
12+014; eliminazione cavalca ferrovia «Grotticelle Est» al km 12+340;
eliminazione cavalcavia al km 6+618; 
      che,   con   disposizione   11   gennaio   2012,    n.    3788,
l'amministratore  unico   di   «ANAS   S.p.a.»   ha   reso   efficace
l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento  in  esame,  in
attuazione della propria determinazione  30  dicembre  2011,  n.  95,
nelle more del positivo esito della verifica di ottemperanza ai sensi
dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto  legislativo  n.  163/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      che, con determina direttoriale 17 settembre 2012, n. 22129, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ha
disposto la  positiva  conclusione,  subordinata  al  rispetto  delle
condizioni  dettate  nel  parere  3  agosto  2012,  n.  1029,   della
commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  VIA/VAS,
dell'istruttoria di verifica di attuazione, ai sensi  dell'art.  185,
commi 6 e  7,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  relativa   all'ottemperanza   delle
prescrizioni di cui alla citata delibera n. 37/2009; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      che sono stati emessi sei decreti definitivi di  esproprio,  di
cui due pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2015, n.  120,
e quattro nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio  2016,  n.  61,  nonche'
ulteriori  tre  decreti  definitivi  di  esproprio  e   sei   decreti
definitivi di costituzione di servitu' in corso di pubblicazione; 
      che con nota 26  maggio  2016,  n.  29911,  «ANAS  S.p.a.»,  in
qualita' di soggetto aggiudicatore, ha  inviato  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti istanza di proroga della dichiarazione
di pubblica utilita', sulla base di impedimenti derivanti  da  eventi
imprevisti  e  imprevedibili  dovuti  a  cause  esterne  e  di  forza
maggiore, per le seguenti motivazioni: 
        ritrovamento reperti di valenza archeologica: il ritrovamento
di reperti archeologici nel tratto compreso tra il km 6+00 e 7+00  ha
causato l'interruzione delle lavorazioni, poiche'  la  Soprintendenza
di Caltanissetta  ha  chiesto  la  messa  in  sicurezza  dei  reperti
affiorati e di studiare la  possibile  conservazione  in  sito  degli
stessi. Per ottemperare a tale richiesta sara'  necessario  elaborare
uno studio che proponga soluzioni idonee a preservare i  reperti  pur
collegando il traffico  veicolare  del  territorio  interessato,  che
potrebbero causare una modifica del tracciato della complanare; 
        fenomeno franoso riscontrato durante l'esecuzione dei lavori:
in  seguito  a  nubifragi  ripetutisi  nel  corso  del  2015  durante
l'esecuzione dei lavori, tra i km 19+00 e 20+00 si e' manifestato  un
fenomeno  franoso  in  un'area  nella  quale  il  piano  di   assetto
idrogeologico non indicava alcuna criticita'. Tale fenomeno  franoso,
imprevisto  e  imprevedibile,  ha  reso  necessario  interrompere  le
lavorazioni ed intraprendere uno studio del versante, con conseguente
monitoraggio che richiedera' tempi idonei a definire la problematica,
al fine di riprogettare le opere infrastrutturali previste,  mettendo
preliminarmente in sicurezza l'intero  versante  interessato.  Potra'
essere necessaria l'acquisizione di  superfici  non  interessate  dal
progetto originario, sia per studiare l'intera area che per  eseguire
le opere di messa in sicurezza; 
        dissesti  idrogeologici  localizzati  e  instabilita'   delle
scarpate: la persistenza e l'intensita' delle piogge negli ultimi due
anni, ha riacutizzato in molte regioni italiane condizioni di elevata
instabilita' dei versanti, evidenziando un diffuso e  grave  dissesto
idrogeologico  che  per  lunghi  periodi  precedenti   non   si   era
manifestato.  Per  ovviare  a  questi  fenomeni,  per  prudenza  e  a
vantaggio  della  sicurezza  e  durabilita'  dell'infrastruttura,  e'
necessario  ristudiare  alcuni  tratti   in   trincea   e   rilevato,
modificando l'andamento delle scarpate per  renderle  piu'  sicure  e
integrando l'intervento con  sistemi  di  raccolta  e  convogliamento
delle acque piovane. Tali accorgimenti comportano la previsione di un
diverso consumo di territorio, sia in fase temporanea che  definitiva
che in assenza di efficacia della dichiarazione di pubblica  utilita'
non sarebbero eseguibili; 
        modifica del piano di  circolazione  dei  mezzi  d'opera:  il
piano di circolazione dei mezzi d'opera  e  l'accesso  alle  aree  di
lavoro prevedeva l'utilizzo del Viadotto San Giuliano  della  ss  640
«Di  Porto  Empedocle»,  tra  il  km  62,700  e  63,850.  Sono  state
riscontrate  anomalie  strutturali   tali   da   rendere   necessaria
l'interdizione al traffico pesante sul viadotto, con  la  conseguenza
di dover progettare un nuovo piano del  traffico.  La  viabilita'  di
cantiere alternativa, per quanto temporanea, dovra' essere utilizzata
fino al termine  delle  attivita',  e  potra'  essere  legittimamente
realizzata  e  conservata  solo   se   sara'   ancora   efficace   la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; 
      che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto a questo Comitato di  prorogare  per  due  anni,  ai  sensi
dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto  legislativo  n.  163/2006  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la   dichiarazione   di
pubblica utilita' dell'intervento in esame; 
      che il 21 luglio 2016 e' stato dato avvio  al  procedimento  di
proroga  dell'efficacia  della  pubblica  utilita'  mediante   avviso
pubblicato su due testate giornalistiche e presso l'albo pretorio dei
cinque comuni interessati dalle procedure espropriative, per rimanere
a disposizione per 60 giorni consecutivi, senza ricevere osservazioni
a riguardo; 
      che   il   Responsabile   unico    del    procedimento    (RUP)
dell'intervento con nota 24 novembre 2016, n.  63609,  ha  confermato
che non risulta necessaria l'acquisizione di  ulteriori  aree  al  di
fuori della fascia di rispetto dell'intervento e con nota 30 novembre
2016, n. 64706, ha specificato che la succitata richiesta di  proroga
di  pubblica  utilita'  si   riferisce   esclusivamente   alle   aree
interessate dal progetto definitivo approvato da questa Comitato  con
la citata delibera n. 37/2009 e non  riguarda  ne'  aree  integrative
interessate con la redazione del progetto esecutivo  ne'  altre  aree
non coperte dalla vigente dichiarazione di pubblica utilita'; 
    sotto l'aspetto economico: 
      che il costo dell'intervento, il  cui  progetto  definitivo  e'
stato approvato dalla citata delibera di questo Comitato n.  37/2009,
ammontava a 990 milioni di  euro,  di  cui  787.636.149,28  euro  per
lavori  a  base  di  appalto  e  202.363.850,72  euro  per  somme   a
disposizione e oneri di investimento; 
      che, a seguito della procedura concorsuale  per  affidamento  a
contraente generale, in data 30 giugno 2010  e'  stato  stipulato  il
contratto per la  realizzazione  dell'intervento,  comprensiva  della
progettazione esecutiva, per complessivi 567.767.445,82 euro, di  cui
25.588.310,94 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
      che, rispetto al progetto definitivo approvato e posto  a  base
gara, la voce di quadro economico «Acquisizione di aree e  immobili»,
a seguito  del  predetto  aggiornamento  del  piano  particellare  di
esproprio, e' passata da 18.522.262,46 euro a 43.935.599,56 euro; 
      che le predette variazioni  alle  quantita'  e  qualita'  delle
prestazioni previste dal progetto definitivo contenute  nel  progetto
esecutivo,  riconducibili  all'art.  176,  comma   5,   del   decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
hanno comportato variazioni di importo in aumento  e  in  diminuzione
tali che  l'importo  risultante  dei  soli  lavori  e'  aumentato  di
141.456.583,21 euro; 
      che  l'incremento  di  spesa  per  lavori  ha  conseguentemente
portato  un  aumento  per  gli  oneri  del  contraente  generale   di
15.794.720,81 euro per oneri della  sicurezza,  794.624,09  euro  per
prove di laboratorio, 2.000.000 euro per lavori in economia  relativi
a inferenze ed altri impedimenti, 9.093.386,84 per spese tecniche  di
progettazione,  direzione  lavori  e  comprensive  del   monitoraggio
ambientale,  2.755.000  euro  per  oneri  diretti  ed  indiretti  del
contraente generale; 
      che pertanto per  lavori,  attivita'  e  oneri  del  contraente
generale si e' avuto un aumento complessivo  di  171.894.314,95  euro
rispetto all'originario importo contrattuale; 
      che quindi il costo aggiornato dell'intervento e'  pari  a  990
milioni di euro, articolato come segue: 
        739.661.760,77 di importo contrattuale, di cui 648.785.718,09
euro  per  lavori,  2.000.000  euro  per  lavori  in   economia   per
risoluzione  delle  interferenze,  4.394.624,09  euro  per  prove  di
laboratorio, 27.243.386,84 per spese tecniche, 41.383.031,75 euro per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 15.855.000 euro per  oneri
diretti e indiretti del contraente generale; 
        127.022.387,4    euro    per     somme     a     disposizione
dell'Amministrazione; 
        123.315.852,83 per oneri di investimento di «ANAS S.p.a.»; 
      che, come indicato dalla nota 21  gennaio  2016,  n.  573,  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'intervento  e'
interamente coperto dal punto di vista finanziario; 
    sotto l'aspetto amministrativo: 
      che, con nota 27 ottobre 2016, n.  10672,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  ha  informato  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) che l'amministratore unico  di  «ANAS  S.p.a.»,
con  la  citata  disposizione  11  gennaio   2012,   n.   3788,   con
l'approvazione  del  progetto  esecutivo,  ha   di   fatto   disposto
l'utilizzo integrale dei ribassi conseguiti in sede di gara,  pari  a
219.785.511,27 euro, senza che ne siano  ricorsi  i  presupposti,  in
quanto, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto  legislativo  n.
163/2006, l'utilizzo di una quota delle economie  da  ribasso  d'asta
superiore al 50%  avrebbe  necessitato  l'approvazione  da  parte  di
questo Comitato; 
      che con la sopracitata nota il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha chiesto all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  di
conoscere se il tema dell'impiego totale dei ribassi d'asta sia stato
reso oggetto di specifica attenzione e se la  procedura  dell'impiego
dei suddetti ribassi, nelle modalita' sopra richiamate, sia  ritenuta
o meno rispondente alla norma di riferimento, chiedendo nel contempo,
con la nota 27 ottobre 2016, n. 10670, all'«ANAS S.p.a.» riscontro al
riguardo; 
      che,  con  nota  23  novembre  2016,  n.  173482,   l'Autorita'
nazionale   anticorruzione   ha   comunicato   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti che e' in corso di  aggiornamento  una
precedente    istruttoria    relativa    alla    fase     progettuale
dell'intervento; 
      che, con nota 24 novembre 2016, n. 127013, l'«ANAS  S.p.a.»  ha
rappresentato  che,  successivamente  all'approvazione  del  progetto
esecutivo, aveva trasmesso con nota 12  maggio  2012,  n.  67298,  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  il  quadro  economico
rimodulato  informando  dell'impiego  di  tutto  il  ribasso   d'asta
disponibile; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Considerato che ai fini della decisione di questo Comitato circa la
proroga della dichiarazione di pubblica utilita', volta a  consentire
la prosecuzione dei lavori dell'intervento con la massima  celerita',
non riveste rilievo il permanere  di  eventuali  responsabilita'  dei
soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione  dell'opera  in
materia di approvazione di varianti,  che  dovranno  essere  valutate
nelle sedi opportune; 
  Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito  in   seduta   l'avviso   favorevole   dei   ministri   e
Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216,
commi 1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente
disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato,  a  tutte
le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,
e in particolare dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto  legislativo
n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine  previsto
per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta
- A19 - ss 640 di Porto Empedocle: ammodernamento e adeguamento  alla
categoria B del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - 2° tratto  dal
km 44+000 allo svincolo con la A19», apposta con delibera n. 37/2009. 
  2.  La  decisione  di  questo  Comitato  circa  la  proroga   della
dichiarazione di pubblica utilita' di cui al punto  1  prescinde  dal
permanere di eventuali responsabilita' dei soggetti  a  vario  titolo
coinvolti nella realizzazione dell'opera in materia  di  approvazione
di varianti. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata. 
  4. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. 
  5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art.
36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di  controllo
dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della  medesima
delibera. 
  6.  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,   il   CUP   assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                e delle finanze       
                                                  con funzioni        
                                               di Vice Presidente     
                                                     Padoan           
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
295