Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre
2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e  2,
15, 16, 18 e 50; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il  commissario  straordinario  del  Governo
svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione
e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi
dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 novembre 2016, n. 248 «Regolamento  recante  individuazione  delle
opere per le quali sono necessari lavori  o  componenti  di  notevole
contenuto tecnologico o  di  rilevante  complessita'  tecnica  e  dei
requisiti di specializzazione richiesti per la  loro  esecuzione,  ai
sensi dell'art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2  dicembre  2016,  n.  263  «Regolamento  recante  definizione   dei
requisiti  che  devono  possedere   gli   operatori   economici   per
l'affidamento  dei   servizi   di   architettura   e   ingegneria   e
individuazione dei criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti
ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di
progettazione e di idee, ai sensi dell'art.  24,  commi  2  e  5  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017» e, in particolare: 
  l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell'art. 14  del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le
province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 possano, sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dal
commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina
di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189
del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano
dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b)  del  medesimo
art. 14,  predisporre  ed  inviare  al  commissario  straordinario  i
progetti degli interventi di ricostruzione pubblica; 
  l'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 8 del 2017 che,
nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del
2016 la lettera a-bis),  prevede  che  il  commissario  straordinario
predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il  ripristino,
per il regolare svolgimento  dell'anno  scolastico  2017-2018,  delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento  della
normale attivita' scolastica, educativa o  didattica,  in  ogni  caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art.
1, comma 1, nonche' comma 2, del  citato  decreto-legge  n.  189  del
2016, limitatamente a quelli nei quali risultano  edifici  scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici; 
  l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 del 2017  che,
nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
comma  3-bis,  prevede:  a)  che  gli  interventi   funzionali   alla
realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)  del  novellato
art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono
presupposto per l'applicazione della procedura di  cui  all'art.  63,
comma  1,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;   b)
l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi  e  di
forniture da aggiudicarsi da  parte  del  commissario  straordinario,
delle disposizioni di cui all'art. 63,  commi  1  e  6,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei  principi
di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,   l'invito,   contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
dall'art. 30. In mancanza  di  un  numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella predetta  Anagrafe,  l'invito  previsto  dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti
in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture  -  uffici  territoriali
del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge  6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30.  Si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica  delle  previsioni
contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9  dell'ordinanza  n.  14
del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le  stesse  coerenti  con  la
formulazione dell'art. 14 del decreto-legge n.  189  del  2016,  come
modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario:  a)  al  fine  di  consentire  la
realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a)  del  comma  1
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16  gennaio  2017  per  l'inizio
dell'anno scolastico 2017-2018, disciplinare in modo  specifico,  con
l'indicazione dei termini massimi,  l'attivita'  di  selezione  degli
operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, nonche' le
procedure di gara; b) prevedere l'avvio da parte delle regioni, delle
province e dei  comuni  interessati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  14,  comma  4,  del  decreto-legge  n.   189   del   2016,
dell'attivita'  di  progettazione  relativa  alla  riparazione  degli
edifici scolastici di cui alla lettera b) del  comma  1  dell'art.  1
dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  28
marzo 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  base  ai  quali   i
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine  di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «l'attivita'  di  progettazione  e'  cosi'
articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2)  elaborazione
del progetto esecutivo. L'attivita' di progettazione e'  avviata  dal
commissario   straordinario   sulla   base   dei   provvedimenti   di
localizzazione di cui al successivo art.  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti  «l'attivita'  di  progettazione,  avviata  dal  commissario
straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione  di  cui
al successivo  art.  3,  consiste  nella  elaborazione  del  progetto
definitivo»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «L'attivita' prevista dal  precedente
comma 1 e' effettuata» sono inserite le seguenti «dai comuni e  dalle
province anche attraverso professionisti abilitati o»; 
  c) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Le
attivita' di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del
citato  art.  26   sono   effettuate   dall'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27»; 
  d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. E' autorizzata la verifica e la  validazione  del  progetto
definitivo ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti,
autorizzazioni,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati,  in  ragione   della   loro   acquisizione   tramite   la
determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui
all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 sul progetto  esecutivo
presentato dall'aggiudicatario. 
  3-ter. Ferma la  previsione  di  cui  al  comma  3-bis,  ove  venga
richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e  per  gli
effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151,  prima  della  sua  verifica  o  validazione,  i
termini previsti dal terzo comma del  citato  art.  3  sono  ridotti,
rispettivamente, a tre giorni, per  la  richiesta  di  documentazione
integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformita'  dello
stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. I
medesimi termini  di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  al
procedimento  di  acquisizione  del  parere  igienico-sanitario.   Le
istanze, le domande e le richieste  necessarie  per  il  rilascio  di
valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di  nulla-osta  ovvero  di
atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto  esecutivo
sono esenti dal pagamento di spese, di  tributi,  di  contributi,  di
diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati»; 
    e) il comma 4 e' integralmente sostituito dai seguenti: 
  «4. Le attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e di approvazione dei progetti, di cui agli  articoli  25  e  27  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 vengono effettuate  esclusivamente
con riguardo al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.  A
tal  fine,  il  responsabile  unico  del  procedimento  richiede   al
commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente
di cui all'art. 16 del decreto-legge n.  189  del  2016,  secondo  le
modalita' disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo
2017. Tutti i termini previsti nell'ordinanza commissariale n. 16 del
3 marzo 2017 sono ridotti della meta'. I termini di cui  all'art.  3,
comma 5 della citata  ordinanza  commissariale  n.  16  sono  ridotti
rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni,  qualora  siano
coinvolte   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della   salute.
Partecipano alla Conferenza permanente,  oltre  alle  amministrazioni
indicate  dall'art.  16  del  decreto-legge  n.  189   del   2016   e
dall'ordinanza commissariale n.  16  del  3  marzo  2017,  anche  gli
eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono
riscontrarsi  interferenze  con  il   progetto.   Nell'ambito   della
Conferenza permanente: 
  a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie  determinazioni,
in termini di assenso ovvero  di  assenso  condizionato  e,  in  tale
ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie; 
  b) gli enti gestori di servizi pubblici a  rete  sono  obbligati  a
segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con  il  sedime
della infrastruttura o dell'insediamento produttivo,  a  pronunciarsi
sulla localizzazione e sul tracciato  dell'opera,  anche  presentando
proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di
opere mitigatrici e compensative dell'impatto, esclusivamente secondo
le modalita' previste nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3  marzo
2017. 
  4-bis. Le varianti al progetto  esecutivo  occorrenti,  sulla  base
delle prescrizioni  o  delle  modifiche  richieste  dalla  Conferenza
permanente, costituiscono varianti d'ufficio disposte dalla  stazione
appaltante e, in  quanto  tali,  obbligatorie  per  l'aggiudicatario,
anche  laddove  determinino  una  modificazione   delle   prestazioni
superiore al quinto dell'importo del contratto. Le variazioni di  cui
al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere  superiori
al trenta per cento dell'importo  del  contratto,  sono  valutate  ai
prezzi di contratto, ma se comportano categorie  di  lavorazioni  non
previste o si debbano impiegare materiali per  i  quali  non  risulta
fissato il prezzo contrattuale  si  provvede  alla  loro  valutazione
sulla base del Prezzario unico cratere centro Italia  2016  approvato
con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 ovvero in mancanza  secondo
il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.».