Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50; Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare: l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorita' stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 14, predisporre ed inviare al commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica; l'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera a-bis), prevede che il commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici; l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3-bis, prevede: a) che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del commissario straordinario, delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle previsioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le stesse coerenti con la formulazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017; Ritenuto, altresi', necessario: a) al fine di consentire la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, disciplinare in modo specifico, con l'indicazione dei termini massimi, l'attivita' di selezione degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, nonche' le procedure di gara; b) prevedere l'avvio da parte delle regioni, delle province e dei comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'attivita' di progettazione relativa alla riparazione degli edifici scolastici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 marzo 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Attivita' di progettazione 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «l'attivita' di progettazione e' cosi' articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L'attivita' di progettazione e' avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3» sono sostituite dalle seguenti «l'attivita' di progettazione, avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo»; b) al comma 2, dopo le parole «L'attivita' prevista dal precedente comma 1 e' effettuata» sono inserite le seguenti «dai comuni e dalle province anche attraverso professionisti abilitati o»; c) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le attivita' di verifica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato art. 26 sono effettuate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. E' autorizzata la verifica e la validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in ragione della loro acquisizione tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 sul progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. 3-ter. Ferma la previsione di cui al comma 3-bis, ove venga richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, prima della sua verifica o validazione, i termini previsti dal terzo comma del citato art. 3 sono ridotti, rispettivamente, a tre giorni, per la richiesta di documentazione integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformita' dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. I medesimi termini di cui al periodo precedente si applicano al procedimento di acquisizione del parere igienico-sanitario. Le istanze, le domande e le richieste necessarie per il rilascio di valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di nulla-osta ovvero di atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto esecutivo sono esenti dal pagamento di spese, di tributi, di contributi, di diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati»; e) il comma 4 e' integralmente sostituito dai seguenti: «4. Le attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 vengono effettuate esclusivamente con riguardo al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. A tal fine, il responsabile unico del procedimento richiede al commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalita' disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. Tutti i termini previsti nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della meta'. I termini di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Partecipano alla Conferenza permanente, oltre alle amministrazioni indicate dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017, anche gli eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto. Nell'ambito della Conferenza permanente: a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie; b) gli enti gestori di servizi pubblici a rete sono obbligati a segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative dell'impatto, esclusivamente secondo le modalita' previste nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. 4-bis. Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono varianti d'ufficio disposte dalla stazione appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l'aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto. Le variazioni di cui al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere superiori al trenta per cento dell'importo del contratto, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla loro valutazione sulla base del Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 ovvero in mancanza secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.».