IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema   di
identificazione  e   di   registrazione   dei   bovini   e   relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine e che abroga il regolamento (CE) n.  820/1997  del  Consiglio,
del 21 aprile 1997; 
  Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali  delle  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 
  Vista la direttiva del Consiglio 2008/71/CE  del  15  luglio  2008,
relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
  Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.  165/1994,  (CE)
n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008
e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 5; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972,  (CEE)
n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  e,
in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in  combinato  disposto  con
l'art. 228; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/1613  della  Commissione,
dell'8  settembre  2016,  che  prevede  un   aiuto   eccezionale   di
adattamento per i produttori di  latte  e  gli  allevatori  di  altri
settori  zootecnici,  che  ha  attribuito  all'Italia  una  dotazione
finanziaria di euro 20.942.300; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione,  del
17 febbraio 2017, recante modifica  del  regolamento  (UE)  2016/1613
della Commissione, dell'8 settembre 2016,  per  quanto  concerne  gli
allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e  l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  che  prevede
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del
24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  che  prevede  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art.  15,  che  detta
disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
agroalimentari e zootecniche; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del 7  aprile  2015,  recante  modalita'  di  applicazione
dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto  concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte  e  dei  prodotti
lattieri; 
  Considerato che l'art. 15, comma 1, del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, autorizza, tra l'altro, la spesa di due milioni  di  euro
per il settore equino nelle zone colpite dagli eventi sismici; 
  Considerato che l'art. 15, comma 2, del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, autorizza l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) ad anticipare la somma di euro 22.942.300 per l'anno  2017,  a
valere sulle risorse  disponibili  del  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con  comunicazione
del 24 febbraio 2017, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del  27
febbraio 2017, dalla Regione Marche con comunicazione del 27 febbraio
2017 e dalla Regione Umbria con comunicazione del 27 febbraio 2017; 
  Considerato che  il  regolamento  delegato  (UE)  2016/1613,  della
Commissione, dispone  che  i  pagamenti  sono  ammissibili  all'aiuto
dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017; 
  Considerato che, per effetto  delle  disposizioni  del  regolamento
delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17  febbraio  2017,  il
sostegno per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal  sisma
e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018; 
  Considerato  che  l'art.  2  del  regolamento  delegato   2016/1613
consente agli Stati membri di  concedere  un  sostegno  supplementare
fino ad un massimo del 100%  dell'importo  assegnato  ad  ogni  Stato
membro; 
  Considerato che per l'Italia e' possibile  concedere  un  ulteriore
sostegno a favore degli allevatori nelle regioni  colpite  dal  sisma
fino a un massimo del  100%  dell'importo  di  cui  all'allegato  del
regolamento delegato (UE)  2016/1613  della  Commissione,  cosi  come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/286 della  Commissione,
del 17 febbraio 2017; 
  Considerato che gli Stati membri devono adottare misure sulla  base
di criteri oggettivi  e  non  discriminatori  e  che  non  provochino
distorsioni della concorrenza; 
  Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo,  per  l'erogazione
delle dotazioni finanziarie rese disponibili dal regolamento delegato
(UE)  2016/1613  e  dal  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,
nonche' quelle  rese  disponibili  in  applicazione  del  regolamento
delegato (UE) 2017/286, il numero di animali presenti in  azienda  ad
una data prestabilita od il numero di capi inviati al macello  in  un
periodo prestabilito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Individuazione delle azioni finanziate 
 
  1. In applicazione del regolamento delegato  (UE)  2016/1613  della
Commissione,   dell'8   settembre   2016,   in   seguito   denominato
«Regolamento», sono concessi aiuti, nei limiti di spesa indicati, per
i seguenti obiettivi: 
    a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino,  ubicati
in zone di montagna, individuate ai  sensi  dell'art.  32,  comma  1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 euro 14.000.000. 
    b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e  caprino  per  il
miglioramento della qualita' del gregge, euro 6.000.000. 
    c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini  che  migliorano
la  qualita'  ed  il  benessere  degli  allevamenti  ai  sensi  della
direttiva 2008/120 (CE), euro 8.348.600.