IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento
della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
14 marzo 2007 che  istituisce  un'Infrastruttura  per  l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  che
attribuisce al Ministro dell'ambiente «la competenza  a  definire  le
modalita'  di  inserimento  dei  dati  nel  catasto  nazionale  delle
sorgenti dei  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  di
concerto con il Ministro delle  comunicazioni,  per  quanto  riguarda
l'inserimento  dei  dati  relativi  a  sorgenti  fisse  connesse   ad
impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, con il Ministro  dei  lavori  pubblici  e  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto
riguarda l'inserimento dei dati relativi agli  elettrodotti,  con  il
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  per  quanto  riguarda
l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e  con  i
Ministri  della  difesa   e   dell'interno,   per   quanto   riguarda
l'inserimento  dei  dati  relativi  a  sorgenti  fisse  connesse   ad
impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e  delle  forze
di polizia»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio  2001,
n. 36, in base al quale le attivita' di realizzazione e gestione,  in
coordinamento con il catasto nazionale, dei singoli catasti regionali
delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  al
fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio  regionale
sono svolte dalla regione; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto l'art. 35, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
1997, n. 335, «Regolamento concernente la disciplina delle  modalita'
di  organizzazione   dell'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente in strutture operative»; 
  Visto il decreto 13 febbraio  2014  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  «Istituzione  del  Catasto
nazionale  delle  sorgenti  dei   campi   elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici e delle zone territoriali  interessate  al  fine  di
rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132; 
  Considerato che la documentazione inviata dai soggetti a tale  fine
abilitati ai comuni  e  alle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente, con la presentazione della domanda,  di  cui  all'art.
87,  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  o  della
segnalazione certificata di inizio attivita', di  cui  agli  articoli
87, comma 3, e 87-bis, del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259, nonche' della autocertificazione  di  cui  all'art.  87-ter  del
medesimo decreto legislativo e dell'art. 35, comma 4, della legge  15
luglio 2011, n. 111, comprende  i  dati  individuati  al  punto  2.2,
dell'allegato al decreto del 13 febbraio 2014; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
espresso con la nota prot. 5397/GAB del 28 febbraio 2017; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le modalita' di inserimento  dei
dati  relativi  a  sorgenti  connesse   ad   impianti,   sistemi   ed
apparecchiature radioelettrici per usi civili  di  telecomunicazioni,
comprese, ai sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, le sorgenti radar,
le sorgenti radiotelevisive e le  sorgenti  di  telefonia  mobile  ed
esclusi gli impianti dei radioamatori, nel  catasto  nazionale  delle
sorgenti dei campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  che
opera in coordinamento con i catasti regionali, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera d), della stessa legge. 
  2.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente   decreto   gli
impianti, i sistemi e le apparecchiature per  usi  militari  e  delle
forze di polizia, le  cui  modalita'  di  inserimento  dei  dati  nel
catasto nazionale delle sorgenti dei campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici sono stabilite con gli  specifici  decreti  previsti
all'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.