IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
s.m.i. relativo alla produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e s.m.i. recante modalita' di  applicazione  del  reg.  (CE)  n.
834/2007  del  Consiglio  relativo  alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante  «Nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995  n.  220  di  attuazione
degli articoli 8 e 9 del  reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31  dell'8  febbraio  2010  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e  successive
modifiche riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei
prodotti biologici»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  regolamento  di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n.
834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012  n.  18321,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  227  del  28
settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione  informatizzata
dei   programmi   annuali   di   produzione   vegetale,   zootecnica,
d'acquacoltura, delle preparazioni e delle  importazioni  con  metodo
biologico  e   per   la   gestione   informatizzata   del   documento
giustificativo e del certificato di conformita'  ai  sensi  del  reg.
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e  successive  modifiche
ed integrazioni»; 
  Ritenuto necessario al fine di favorire la produzione delle aziende
sementiere   biologiche   ed   agevolare   la   conservazione   della
biodiversita' locale e tradizionale sostenendo l'utilizzo di  sementi
e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il  metodo  di
produzione biologico, provvedere a: 
    istituire una banca dati informatizzata che comprenda le sementi,
i tuberi semi di patata ed il materiale  di  propagazione  vegetativa
ottenuti con il metodo di produzione biologico; 
    definire liste di equivalenza varietale, per determinate  specie,
al fine  di  garantire  un  impiego  preferenziale  delle  sementi  e
materiale di moltiplicazione vegetativa biologici e ridurre il numero
di deroghe rilasciate, senza determinare pregiudizio per l'operatore; 
    semplificare la procedura necessaria al  rilascio  delle  deroghe
all'impiego  di  sementi,  tuberi  semi  di  patate  e  materiale  di
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo  di  produzione
biologico; 
  Ritenuto opportuno inserire la  banca  dati  delle  sementi  e  del
materiale di moltiplicazione  vegetativa  biologici  nell'ambito  del
portale dei  servizi  realizzati  dal  Sistema  informativo  agricolo
nazionale - SIAN; 
  Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  di
cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013  nella  riunione
del 29 ottobre 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 29 settembre 2016. 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina in conformita' ai  reg.  (CE)  n.
834/2007 e n. 889/2008: 
    a) la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento
e la verifica  della  disponibilita'  commerciale  di  sementi  e  di
materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti  con  il  metodo  di
produzione biologico, di seguito «BDS»; 
    b) il rilascio  della  deroga  per  l'impiego  di  sementi  e  di
materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di
produzione biologico, di cui all'art. 45, paragrafo 1  lett.  b)  del
reg. (CE) n. 889/2008; 
    c)  l'attivita'  di  verifica  dell'esistenza  delle   condizioni
necessarie per il rilascio della deroga  svolta  dagli  Organismi  di
controllo. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «BDS»:  sistema  informatico,  reso  disponibile  dal  Sistema
informativo biologico, di  seguito  SIB,  contenente  l'elenco  delle
specie e varieta' di sementi  e/o  di  materiale  di  moltiplicazione
vegetativa  ottenuti  con  il  metodo  di  produzione   biologico   o
provenienti da unita' di produzione  in  conversione  all'agricoltura
biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori; 
    b) «categorie commerciali di una specie»: varieta'  o  gruppi  di
varieta'   che,   per   caratteristiche   agronomiche,   fenotipiche,
produttive e commerciali sono tra loro simili ed omogenee e  pertanto
riconducibili ad un'unica tipologia o categoria di prodotto; 
    c) «fornitori di sementi  e/o  di  materiale  di  moltiplicazione
vegetativa ottenuti  con  il  metodo  di  produzione  biologico»,  di
seguito «fornitori»: 
      gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art.  7
del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n.  2049,  registrati  come
tali nella BDS; 
      i   venditori   che   trattano   sementi   e/o   materiale   di
moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come
tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici; 
    d) «materiale di moltiplicazione vegetativa»: barbatelle,  marze,
astoni, talee, gemme, plantule ottenute in  micropropagazione,  zampe
di asparago, carducci e ovoli di  carciofo,  bulbi,  rizomi,  funghi,
piantine frigo-conservate e  stoloni  o  cime  radicate  di  fragola,
piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme; 
    e) «sementi»: le sementi e i tuberi-seme di patata; 
    f) «varieta' equivalenti»: insieme di  singole  varieta'  di  una
specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche,  produttive
e commerciali sono tra loro sostituibili  senza  arrecare  potenziale
danno all'agricoltore; 
    g) «varieta' da conservazione»: insieme di varieta', popolazioni,
ecotipi, cloni e cultivar di  specie  di  piante  agrarie  ed  ortive
autoctone o non autoctone (purche' integratesi  negli  agroecosistemi
locali e regionali), minacciate da erosione genetica,  coltivate  sul
territorio nazionale o  conservate  presso  orti  botanici,  istituti
sperimentali o di ricerca e banche  del  germoplasma,  per  le  quali
sussiste   un   interesse   economico,   scientifico,   culturale   o
paesaggistico. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 45,  paragrafi  dal  2  al  9  e
all'art. 48 del reg. (CE) n. 889/08 si applicano anche  al  materiale
di moltiplicazione vegetativo.