IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e s.m.i. recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Ritenuto necessario al fine di favorire la produzione delle aziende sementiere biologiche ed agevolare la conservazione della biodiversita' locale e tradizionale sostenendo l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, provvedere a: istituire una banca dati informatizzata che comprenda le sementi, i tuberi semi di patata ed il materiale di propagazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico; definire liste di equivalenza varietale, per determinate specie, al fine di garantire un impiego preferenziale delle sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa biologici e ridurre il numero di deroghe rilasciate, senza determinare pregiudizio per l'operatore; semplificare la procedura necessaria al rilascio delle deroghe all'impiego di sementi, tuberi semi di patate e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico; Ritenuto opportuno inserire la banca dati delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa biologici nell'ambito del portale dei servizi realizzati dal Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN; Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013 nella riunione del 29 ottobre 2015; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 settembre 2016. Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina in conformita' ai reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008: a) la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento e la verifica della disponibilita' commerciale di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, di seguito «BDS»; b) il rilascio della deroga per l'impiego di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, di cui all'art. 45, paragrafo 1 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008; c) l'attivita' di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio della deroga svolta dagli Organismi di controllo. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «BDS»: sistema informatico, reso disponibile dal Sistema informativo biologico, di seguito SIB, contenente l'elenco delle specie e varieta' di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori; b) «categorie commerciali di una specie»: varieta' o gruppi di varieta' che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro simili ed omogenee e pertanto riconducibili ad un'unica tipologia o categoria di prodotto; c) «fornitori di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico», di seguito «fornitori»: gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, registrati come tali nella BDS; i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici; d) «materiale di moltiplicazione vegetativa»: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme; e) «sementi»: le sementi e i tuberi-seme di patata; f) «varieta' equivalenti»: insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore; g) «varieta' da conservazione»: insieme di varieta', popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di specie di piante agrarie ed ortive autoctone o non autoctone (purche' integratesi negli agroecosistemi locali e regionali), minacciate da erosione genetica, coltivate sul territorio nazionale o conservate presso orti botanici, istituti sperimentali o di ricerca e banche del germoplasma, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico. 3. Le disposizioni di cui all'art. 45, paragrafi dal 2 al 9 e all'art. 48 del reg. (CE) n. 889/08 si applicano anche al materiale di moltiplicazione vegetativo.