LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
                      PER L'INDIRIZZO GENERALE 
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
 
  Premesso che: 
  con decreto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2017 sono  state
fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per  l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni  a  statuto
ordinario, nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali,  con
eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017; 
  con decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 l'assessore regionale alle
autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data
per le elezioni dei sindaci e dei consigli  comunali,  con  eventuale
turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017; 
  con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n.
43, del 13 aprile 2017, si e' provveduto a fissare per il  giorno  11
giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25  giugno  2017,
la  data  delle  elezioni  comunali  della  Regione  autonoma   della
Sardegna; 
  con  decreto  dell'assessorato  delle  autonomie  locali  e   della
funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del  12  aprile  2017
sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni  per
l'elezione  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali,   nonche'   per
l'elezione dei consigli circoscrizionali della citta' di Palermo, con
eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017; 
  Visti: 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli  1  e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177; l'art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  3,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero delle  comunicazioni  e  la  Rai;  gli  Atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
  Visto quanto stabilito nel suo complesso dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»; 
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  l,  recante  lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art.  13
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968,
n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche
e integrazioni; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49 del 1995»; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
  Visto lo Statuto speciale della Regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
  Vista la legge della  Regione  Sardegna  17  gennaio  2005,  n.  2,
recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della Regione Siciliana; 
  Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  presidente  della  Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
siciliana»; 
  Vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante
«Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana  a
suffragio  universale  e  diretto.   Nuove   norme   per   l'elezione
dell'Assemblea   regionale   siciliana.   Disposizioni    concernenti
l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; 
  Vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante
«Modifica di norme in materia di elezione, composizione  e  decadenza
degli organi comunali e provinciali»; 
  Vista la legge della  Regione  Siciliana  10  aprile  2013,  n.  8,
recante «Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere»; 
  Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014,  n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e  delle  citta'
metropolitane»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                              Dispone: 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano  negli  ambiti
territoriali interessati dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale,
sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.