IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Viste la comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C  8/03)
e la decisione della Commissione europea  riguardante  l'applicazione
delle disposizioni dell'art.  106,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni  in
materia di  continuita'  territoriale  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
medesima Regione; 
  Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  61  del  13  marzo  2013,  recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Autonoma  della
Sardegna  del  2  dicembre  2011,  n.  25  (Norme  per  la  copertura
finanziaria  della  continuita'  territoriale  aerea)  e   successive
modifiche e integrazioni, cosi' come modificato  dall'art.  1,  comma
35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa; 
  Visto l'art. 10, del decreto-legge del 25  novembre  2015,  n.  185
recante misure urgenti per interventi nel territorio,  convertito  in
legge 22 gennaio 2016, n. 9; 
  Viste le note n. 4769 e n. 2311 rispettivamente del 5 luglio e  del
5 dicembre 2016 con le quali il  presidente  della  Regione  Autonoma
della Sardegna ha convocato per il 19 luglio e il 21 dicembre 2016 la
Conferenza di servizi con il  compito  di  definire  nuovi  oneri  di
servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna
in conformita' al regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visti i relativi verbali datati 19 luglio e 21  dicembre  2016,  da
cui risulta  che  le  parti  hanno  ridefinito  i  parametri  su  cui
articolare l'imposizione di oneri di servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 27 ottobre
2017; 
  Vista la nota prot. n. 1116 del 10 marzo 2017, con cui la Direzione
generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, attesta l'assenza di
criticita' in ordine all'adozione del presente decreto; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari  e
continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite  dal  presente  decreto,  i
servizi  aerei  di  linea  sulle  rotte  Alghero-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e  viceversa  costituiscono  servizi
d'interesse economico generale.