IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
dirette a scongiurare l'interruzione del servizio svolto da  Alitalia
S.p.A. in amministrazione straordinaria, per  i  collegamenti  aerei,
ivi compresi quelli con oneri di servizio  pubblico  ai  sensi  della
vigente normativa europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 maggio 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  fine  di  evitare  l'interruzione  del  servizio  svolto  da
Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  -  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria, per i collegamenti aerei nel  territorio  nazionale  e
con il  territorio  nazionale,  ivi  compresi  quelli  con  oneri  di
servizio pubblico ai sensi della vigente  normativa  europea,  tenuto
conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e  dei  gravi  disagi
per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e'  disposto  un
finanziamento a titolo oneroso di seicento  milioni  di  euro,  della
durata di sei  mesi,  da  erogare  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  entro  cinque  giorni  dall'apertura  della   procedura   di
amministrazione straordinaria a favore di Alitalia -  Societa'  Aerea
Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per
le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e  delle
altre   societa'   del   gruppo   sottoposte   alla   procedura    di
amministrazione straordinaria, anche relative  alla  continuita'  dei
sistemi di regolazione internazionale dei rapporti  economici  con  i
vettori, nelle more della esecuzione di un programma  a  norma  degli
articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270  e
conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.  Il
finanziamento e' concesso con l'applicazione di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed  e'  restituito
entro sei mesi  dalla  erogazione,  in  prededuzione,  con  priorita'
rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in
restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate,
nel  2017,  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al  fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  2. Ai fini della predisposizione del programma di cui  all'articolo
54 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  i  Commissari
straordinari provvedono, entro quindici  giorni  dalla  pubblicazione
del presente decreto, a pubblicizzare un invito per  la  raccolta  di
manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  definizione   della
procedura di amministrazione straordinaria secondo gli  indirizzi  di
cui alle lettere a), b) e b-bis),  dell'articolo  27,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti  procedure,
da  espletare  nel  termine  di  sei  mesi  dalla   concessione   del
finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei  principi
di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  600  milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede: 
    a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo  50  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50; 
    b) quanto  a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni   di   bilancio.   Ove   necessario,   previa    richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.