IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1,  del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio  di
previsione e del rendiconto della gestione; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita'  delle  certificazioni  sono  stabilite  con  decreto   del
Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42 e successive modifiche», come integrato e modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  14,  del  citato
decreto  legislativo  n.  118,  a  decorrere  dal   2016   gli   enti
territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati»)
previsti dal comma 1 del medesimo articolo,  che  assumono  valore  a
tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione
autorizzatoria; 
  Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti  dal
citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come
modificati ed integrati dai decreti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed
in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del  rendiconto
della gestione; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  modalita'  e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo  al  rendiconto
della gestione dell'anno 2016; 
  Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016,  n.
229, con cui sono sospesi, per il periodo  di  dodici  mesi  tutti  i
termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati  negli  allegati
al suddetto decreto; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1,  comma
2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016; 
  Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni  contabili
anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia,
della Regione Valle d'Aosta e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la proposta con la quale la Regione  Valle  d'Aosta  -  nella
quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le  sezioni
(quadri) del certificato previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che gli enti della stessa regione
possono essere chiamati a compilare, compatibilmente  al  sistema  di
registrazioni contabili adottato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  18  febbraio  2013,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2013,
concernente i parametri obiettivi ai fini  dell'individuazione  degli
enti  in  condizione  strutturalmente  deficitaria  per  il  triennio
2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con
riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di
bilancio, prevista ordinariamente per legge,  dei  quali  la  tabella
contenente i parametri costituisce allegato; 
  Valutato che, conseguentemente, i citati  parametri  hanno  trovato
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di  previsione
dell'esercizio finanziario 2014; 
  Considerato,  tuttavia,  che,  per  effetto  del  disposto  di  cui
all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali,  fino
alla  fissazione  dei  nuovi  parametri,  applicano  quelli   vigenti
nell'anno precedente; 
  Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica
certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in
modo  da  consentire,  tra  l'altro,  all'Istat  di  effettuare  alle
scadenze previste, le  analisi  e  le  elaborazioni  su  alcuni  dati
finanziari  che  sono  annualmente  richieste  in  applicazione   del
regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009; 
  Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli  enti
locali,  consente,  peraltro,  di  dare  completa  applicazione  alle
disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta; 
  Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui
contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Sentite l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  e  l'Unione
delle  province  d'Italia,  che  hanno  espresso  parere   favorevole
sull'articolazione ed il contenuto del certificato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione  modelli  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1. Sono approvati i modelli di  certificato  del  rendiconto  della
gestione 2016, allegati al presente decreto,  che  gli  enti  locali,
sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2017. 
  2. Gli enti locali,  sono  tenuti  a  compilare  e  trasmettere  la
certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione
(c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  come  integrato  e  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente
decreto. 
  3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15  dicembre
2016, n. 229, non sono  tenuti  a  compilare  e  trasmettere  per  un
periodo di dodici mesi  decorrente, per ciascuno dei  due  gruppi  di
comuni, dalle date rispettivamente indicate  nel  primo  periodo  del
comma 3, dell'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 - la
certificazione di rendiconto della gestione 2016. 
  4. Gli enti  appartenenti  alle  regioni  a  statuto  speciale  che
quest'anno adottano i nuovi principi contabili, nonche' alle Province
autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare  e  trasmettere
oltre alla certificazione relativa al  nuovo  schema  del  rendiconto
della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del  citato
decreto legislativo n. 118, anche  la  certificazione  relativa  allo
schema  del  rendiconto  della  gestione  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  gennaio   1996,   n.   194   (c.d.
«tradizionale»), parimenti riportata in allegato al presente decreto; 
  5. Gli enti della Regione  Valle  d'Aosta,  per  la  certificazione
relativa allo  schema  di  rendiconto  della  gestione  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d.
«tradizionale»), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente
le sezioni (quadri) dei  certificati  di  cui  all'allegato  tecnico.
Inoltre,  come  per  la  certificazione   suddetta   anche   per   la
certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione
(c.d. «armonizzato»),  gli  enti  in  questione  non  sono  tenuti  a
compilare  la  certificazione  dei  parametri   obiettivi   ai   fini
dell'individuazione  degli   enti   in   condizione   strutturalmente
deficitaria.