IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  e,   in
particolare, l'art. 37 che  prevede  che  possano  essere  utilizzati
indici per calcolare la  produzione  annua  dell'agricoltore  nonche'
indici biologici e metereologici per determinare le perdite effettive
di un singolo agricoltore in un determinato anno; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo  agricolo  annuale  sentite  le
proposte di apposita commissione tecnica; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito  con
modificazioni dalla legge dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,
riguardante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per   il
finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13,
comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e
di mercato da parte delle imprese agricole, a  valere  sulle  risorse
finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita'  ivi  previste,
una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e'  destinata  ai
contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a  copertura
del rischio inerente  alla  variabilita'  del  ricavo  aziendale  nel
settore del grano.»; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12  marzo  2015,  n.  59,   relativo   alla
semplificazione  della  gestione   della   PAC   2014-2020   ed,   in
particolare, il capo  III  riguardante  la  gestione  dei  rischi,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il Piano assicurativo individuale (PAI) di  cui  all'allegato
B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015; 
  Visto il  decreto  30  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 15  febbraio  2016,  n.  38,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Piano assicurativo agricolo 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, rubricato «Combinazioni di  rischi
assicurabili», ai sensi del quale  le  polizze  assicurative  possono
avere anche carattere sperimentale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 dicembre  2016
citato, con successivo  decreto  ministeriale,  previa  comunicazione
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  province  autonome,  possono   essere   apportate   modifiche   o
integrazioni alle disposizioni inserite nel  medesimo  provvedimento,
finalizzate,   tra   l'altro,   all'ampliamento    della    copertura
assicurativa, anche con polizze  sperimentali,  ad  ulteriori  rischi
finalizzate all'ampliamento del numero di imprese assicurate; 
  Tenuto conto della presa d'atto della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espressa nella seduta del 9 marzo 2017; 
  Ritenuto  opportuno   attivare   misure   sperimentali   di   aiuto
assicurativo  finalizzate  alla  tutela  del   ricavo   aziendale   e
all'implementazione delle polizze indicizzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «polizze ricavo»: si intendono i  contratti  assicurativi  che
coprono la  perdita  di  ricavo  della  produzione  assicurata.  Tale
perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la  riduzione  della
resa a causa delle avversita'  ammesse  alla  copertura  assicurativa
agevolata  indicate  all'art.  3,  comma  2,  lettera  a)  del  Piano
assicurativo agricolo 2017, e la riduzione del prezzo di mercato; 
    b) «riduzione di resa»: e' la differenza tra  la  resa  effettiva
risultante al momento del raccolto e  resa  assicurata,  nei  termini
previsti dal piano assicurativo  individuale  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del
triennio precedente o, in alternativa,  dei  cinque  anni  precedenti
escludendo l'anno con la  produzione  piu'  bassa  e  quello  con  la
produzione  piu'  elevata  o  a  quella   effettivamente   ottenibile
nell'anno, se inferiore; 
    c)  «riduzione  di  prezzo»:  e'  la  differenza  tra  il  prezzo
determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma  3,
e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il
prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con  riferimento  al  terzo
trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; 
    d)  «resa  effettiva»:  si  intende  la  resa   determinata   con
riferimento al  momento  del  raccolto  dal  perito  della  compagnia
assicurativa che ha preso in carico il rischio; 
    e) «polizze indicizzate o index based»: si intendono i  contratti
assicurativi che coprono la  perdita  di  produzione  assicurata  per
danno di quantita' e qualita' a seguito  di  un  andamento  climatico
avverso, identificato tramite uno  scostamento  positivo  o  negativo
rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il  relativo  danno
sara' riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto  al
valore del suddetto indice; 
    f) «indice meteorologico»: si intende l'indice  che  consente  di
identificare un evento meteorologico  registrato  sulla  base  di  un
parametro predefinito, quale ad esempio la  somma  della  temperatura
media giornaliera e/o delle precipitazioni cumulate, riferito  ad  un
determinato periodo di sviluppo  della  coltivazione,  potenzialmente
dannoso  per  la  produzione  agricola  in  una  specifica  area   di
produzione; 
    g) «indice  biologico»:  si  intende  l'indice  che  consente  di
identificare un evento biotico registrato sulla base di un  parametro
predefinito,  quale  ad  esempio  la  quantita'  di  biomassa  persa,
riferito ad un determinato periodo di  sviluppo  della  coltivazione,
potenzialmente dannoso per la produzione agricola  in  una  specifica
area di produzione; 
    h) «andamento climatico avverso»: indica un andamento  climatico,
identificato sulla  base  dell'alterazione  di  parametri  ricompresi
nell'indice meteorologico quali, ad esempio,  la  piovosita'  e/o  la
temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di  esso,
che si discosta  significativamente  dalla  curva  ottimale  per  una
determinata coltura in una  determinata  fase  fenologica  e  produce
effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici
biologici.