IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'art. 37 che prevede che possano essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore nonche' indici biologici e metereologici per determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del grano.»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed, in particolare, il capo III riguardante la gestione dei rischi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015; Visto il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2016, n. 38, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2017; Visto, in particolare, l'art. 3, rubricato «Combinazioni di rischi assicurabili», ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto 30 dicembre 2016 citato, con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel medesimo provvedimento, finalizzate, tra l'altro, all'ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi finalizzate all'ampliamento del numero di imprese assicurate; Tenuto conto della presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 9 marzo 2017; Ritenuto opportuno attivare misure sperimentali di aiuto assicurativo finalizzate alla tutela del ricavo aziendale e all'implementazione delle polizze indicizzate; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo e' data dalla combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversita' ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera a) del Piano assicurativo agricolo 2017, e la riduzione del prezzo di mercato; b) «riduzione di resa»: e' la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, nei termini previsti dal piano assicurativo individuale ai sensi del decreto ministeriale 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore; c) «riduzione di prezzo»: e' la differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato; d) «resa effettiva»: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio; e) «polizze indicizzate o index based»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sara' riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice; f) «indice meteorologico»: si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma della temperatura media giornaliera e/o delle precipitazioni cumulate, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione; g) «indice biologico»: si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la quantita' di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione; h) «andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosita' e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso, che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.